La consulenza tecnica ha la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Essa, tuttavia, non costituisce un mezzo di prova in senso proprio. Di conseguenza, “il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. nn. 21563/2019 e 10373/2019). Fa eccezione il caso in cui la decisione della controversia dipenda unicamente da fatti accertabili soltanto mediante uso di particolari cognizioni tecniche (cioè dipenda da una CTU percipiente): in tale evenienza non può il giudice, da un lato, non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre (anche d’ufficio) indagini tecniche e, dall’altro, respingere la domanda perché non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l’impiego di conoscenze tecniche (giurisprudenza costante: fra le tante, Cass. n. 12884/16 e n. 17399/15)

SG.

Consulenza tecnica (finalità e mezzi di prova)
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