Per detassare i premi di produttività è necessario, tra l’altro, che i criteri di misurazione dell’obiettivo aziendale siano determinati con ragionevole anticipo rispetto al termine del periodo di maturazione del premio.
Nota a AdE Risposta 25 giugno 2019, n. 205
Francesco Palladino
L’Agenzia delle Entrate, a mezzo della risposta ad interpello n. 205/2019, ha reso alcune indicazioni con riferimento alle misure fiscali agevolative, previste dalla legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), per i c.d. premi di risultato.
In particolare, l’Agenzia ha fornito la propria interpretazione rispetto al periodo temporale in cui devono essere stabiliti i criteri di misurazione dell’incremento produttivo, reddituale ecc. al verificarsi dei quali è dovuto il premio.
Si ricorda che con l’art. 1, co. 182, della legge di Stabilità 2016, è stata introdotta a regime una modalità di tassazione agevolata di tali premi, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10%, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi. Tale detassazione si applica ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili.
Il quesito posto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria verteva sulla possibilità (o meno) di poter fruire del suddetto beneficio in caso di prossimità tra la stipula dell’accordo sindacale (26 novembre 2018) e la scadenza del periodo di maturazione del premio (2018).
L’Agenzia delle Entrate, pur riconoscendo che l’accordo sindacale in questione rispettava tutte le condizioni previste dalla normativa in argomento per la tassazione agevolata (ed in modo particolare la corresponsione del premio previo incremento di taluni indicatori di performance rispetto all’anno precedente) ha però ritenuto non applicabile al caso di specie l’aliquota agevolata al 10% sull’importo del premio erogato, in quanto, alla data di stipula dell’accordo (26 novembre 2018), il valore degli indicatori aziendali (nel caso di specie, l’EBITDA per l’anno 2018, e, quindi, il suo incremento rispetto al 2017) era, benché ancora in modo provvisorio, comunque già sostanzialmente definito.
A parere della AdE, infatti, la misurazione dell’incremento deve avvenire sulla base di criteri sì predeterminati, ma non già verificati alla data dell’accordo.
Non appare dunque ammissibile, secondo l’Ufficio, né una determinazione ‘postuma’ nè ‘a ridosso del termine’ del periodo di maturazione del premio, in quanto i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo.