Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2019, n. 25805

Lavoro, Contratti di collaborazione autonoma e continuativa,
Operatore call center, Accertamento della natura subordinata del rapporto

Fatti di causa

1. M.F., assunto dalla A. S.p.A., nel periodo 7
agosto 2000/30 giugno 2007, con distinti contratti di collaborazione autonoma e
continuativa quindi con contratti a progetto, come operatore di call center,
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società chiedendo
l’accertamento della natura subordinata del rapporto e la declaratoria di
prosecuzione dello stesso con nullità e/o inefficacia del licenziamento
intimatogli e condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro in
precedenza occupato nonché al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni
maturate dal licenziamento alla effettiva riammissione in servizio.

2. Il Tribunale, in parziale accoglimento del
ricorso, dichiarava la nullità dei contratti a progetto stipulati l’1/10/2005 e
l’1/6/2006 e accertava che tra il F. e la società si fosse costituito un
rapporto di lavoro a tempo pieno con condanna della società al pagamento in
favore del ricorrente della somma di euro 25.000,26.

3. La decisione era in parte riformata dalla Corte
d’appello di Roma che, decidendo sull’impugnazione principale della società e
su quella incidentale del F., dichiarava la sussistenza fra le parti di un
rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato, con
inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l. di settore, con decorrenza dal 7
agosto 2000 con condanna della società al risarcimento del danno nella misura
pari a cinque mensilità.

Rilevava la Corte territoriale che dal complessivo
materiale di causa (istruttoria direttamente espletata e contenuto del verbale
ispettivo) fosse emerso sin dal primo contratto tra le parti il pieno
inserimento del ricorrente nell’organizzazione aziendale, l’utilizzo da parte
dello stesso degli strumenti e dei mezzi della società, la sua sottoposizione
al potere organizzativo della società oltre che uno stringente assoggettamento
ai poteri di controllo e direttivo, realizzato non solo attraverso direttive
generiche bensì mediante puntuali ordini di servizio ed interventi
dell’assistente di sala che controllava l’operato dei lavoratori, forniva assistenza,
interveniva in caso di necessità.

Rilevava che l’operatore dovesse sottostare a
disposizioni “decisamente invasive” in ordine alle modalità della prestazione e
addirittura ai tempi di attesa, difficilmente conciliabili con un rapporto di
lavoro autonomo.

Evidenziava che il concorso congiunto del sistema
informatico, in grado di controllare l’attività del telefonista in tutti i suoi
aspetti e della vigilanza dell’assistente di sala mostrasse l’esistenza di un
controllo particolarmente accentuato, non usuale neppure per la maggior parte
dei rapporti subordinati esistenti.

Riteneva che, una volta accertato, l’assoggettamento
del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con
conseguente limitazione della sua autonomia, irrilevante fosse l’astratta
previsione di una libertà di presenza e di orario e che si trattava di una
libertà “limitata” visto che sussisteva da un lato l’obbligo di giustificare le
assenze superiori a 10 giorni e dall’altro la prestazione non poteva comunque
eccedere le 6 ore massime nell’ambito di un turno prestabilito.

Quanto alle conseguenze dell’accertamento della
subordinazione, riteneva inapplicabili le norme relative alla reintegrazione
nel posto di lavoro e alla decadenza ex art. 6 I. n. 604/66, ma, data
la nullità del termine e della conseguente conversione, considerava il rapporto
proseguito ed ancora in atto.

Ai fini dell’invocata applicazione dell’art. 50 della I. n. 183/2010,
rilevava che la proposta contrattuale operata da A.C. S.p.A. (incorporante l’A.
S.p.A.) in favore dell’appellante in data 25 novembre 2010 di assunzione, con
inquadramento nel 3° livello c.c.n.l. Imprese Esercenti Servizi di
Telecomunicazione, profilo di “addetto al call center”, e rapporto a
tempo parziale di 20 ore settimanali distribuite su 4 ore giornaliere, per
cinque giorni a settimana (dal lunedì alla domenica), con un giorno di libertà
ed uno di riposo a settimana a rotazione, fosse tale da integrare un’offerta
congrua in quanto consequenziale ed omogenea alla precedente offerta formulata
ai sensi della legge di stabilizzazione ed in conformità dell’accordo aziendale
di stabilizzazione del 13/12/06 ex art. 1, commi 1202 e segg. I. n.
296/96, prevedente i medesimi orari e lo stesso inquadramento.

Considerava, poi, che detta norma, in una
interpretazione costituzionalmente orientata ed altresì conforme
all’ordinamento sovranazionale, non avesse introdotto una speciale misura
sanzionatoria in deroga all’ordinario regime applicabile in caso di
accertamento della reale natura subordinata di un rapporto di lavoro e quindi
non precludesse l’applicazione delle comuni regole in tema di conversione del
rapporto di lavoro.

Riteneva che la prevista indennità economica di
ammontare oscillante tra le 2,5 e le 6 mensilità si sostituisse a tutte le
normali conseguenze che derivano dall’accertamento della natura subordinata del
rapporto sotto il profilo esclusivamente patrimoniale, vale a dire sia i danni
derivanti dall’inadempimento e dall’ingiustificata estromissione da parte del
datore di lavoro sia i crediti retributivi vantati in relazione alla
prestazione svolta, limitatamente, tuttavia, al solo periodo “intermedio”, cioè
a quello che corre dalla cessazione della funzionalità del rapporto sino alla
sentenza che ne opera la conversione.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte
territoriale M.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

5. A.C. S.p.A. ha resistito con controricorso e
formulato altresì ricorso incidentale con un motivo.

6. La causa, originariamente chiamata all’adunanza
camerale del 9 gennaio 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in
udienza pubblica.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo del ricorso principale il
lavoratore denuncia l’incostituzionalità dell’art. 50 della legge n. 183/2010
per contrarietà agli artt. 3, 24, 101, 102 e 104 Cost..

Rileva che la novella legislativa, attraverso un uso
distorto dello strumento della retroattività della legge, avrebbe realizzato
un’influenza indebita sui giudizi in corso in contrasto anche con la carta
Europea dei Diritti dell’Uomo e ciò senza alcuna specifica esigenza cui
occorresse sopperire.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale il
lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 50 della legge n. 183/2010.
Deduce che la norma in questione non avrebbe potuto esse applicata nel corso
del giudizio di appello non essendo prevista la possibilità di modificare i
motivi di impugnazione.

Sostiene che i tempi concessi al lavoratore per la
risposta non fossero stati, nella specie, sufficienti ad evitare che la stessa
si appalesasse come meramente apparente atteso che tale proposta era stata
ricevuta dal lavoratore in data 26/1/2001, la decorrenza dell’assunzione era il
16/2/2011 e il termine per la restituzione della proposta firmata di soli 10
giorni.

Contesta, poi, la valutazione di congruità
dell’offerta sostenendo che questa prevedesse un inquadramento diverso da
quello che la stessa sentenza aveva riconosciuto in favore del lavoratore ed
inferiore rispetto a quest’ultimo.

3. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale
denuncia la violazione dell’art.
50 della I. n. 183/2010 in relazione alla ritenuta conversione del
rapporto.

Assume che la Corte territoriale avrebbe del tutto
disatteso il dettato della norma prevedente unicamente l’indennizzo in favore
del prestatore e non anche la conversione del rapporto.

Valorizza in particolare l’offerta della
stipulazione di un rapporto di lavoro subordinato da parte del datore di lavoro
che sarebbe tale da giustificare la deroga all’ordinario regime applicabile in
caso di accertamento della reale natura subordinata di un rapporto di lavoro.

4. L’esame dei motivi del ricorso principale e del
motivo di ricorso incidentale impone alcune preliminari considerazioni sull’interpretazione
dell’art. 50 della I. n. 183 del
2010.

4.1. La norma che viene qui in discussione ha
formato oggetto di studio da parte della dottrina essendosi rilevati plurimi
profili suscettibili di differenti interpretazioni ed essendosi, in
particolare, il dibattito incentrato sulla questione se tale norma stabilisca
«unicamente» la sanzione indennitaria a fronte del rifiuto, da parte del
lavoratore, di due offerte di stabilizzazione del rapporto di lavoro ovvero
faccia comunque salva la conversione o ricostituzione del rapporto (melius
assunzione a tempo indeterminato).

Il suddetto articolo 50 stabilisce che:
«Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della
natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di
lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un
contratto di lavoro subordinato ai  sensi
dell’articolo 1, commi 1202 e
seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché abbia, dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, ulteriormente offerto la conversione
a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l’assunzione a
tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il
rapporto di lavoro precedentemente in essere, è tenuto unicamente a indennizzare
il prestatore di lavoro con un’indennità di importo compreso tra un minimo di
2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri
indicati nell’articolo 8 della
legge 15 luglio 1966, n. 604». La disposizione introduce un regime speciale
finalizzato a limitare, a determinate condizioni, le conseguenze sanzionatorie
in caso di esito vittorioso del giudizio intentato dal lavoratore, volto
all’accertamento della natura subordinata del rapporto di collaborazione
continuativa e coordinata, anche a progetto.

4.2. L’esame della previsione non può prescindere da
una sintetica ricostruzione del più ampio quadro normativo in cui essa
interviene (art. 1, commi
1202-1210, della legge n. 296 del 2006).

4.3. L’incipit della norma «fatte salve le sentenze
passate in giudicato» rende, innanzitutto, chiaro che l’ambito di applicazione
della stessa sia da riferirsi tanto alle controversie ancora da promuovere,
quanto a quelle in corso. Ed anzi, proprio l’espresso richiamo alla legge 296 del 2006 è indicativo della voluntas
legis di dettare una normativa finalizzata a proseguire il percorso, intrapreso
dalla predetta legge n. 296, inteso a
facilitare l’emersione di rapporti (simulati) di collaborazione, molti dei
quali, proprio in quanto in sospetto di abuso, in fase di contenzioso
giudiziale (percorso poi completato dal d.lgs. n. 81 del 2015, art. 54).

4.4. Quanto ai presupposti di operatività, la norma
richiede una sequenza di offerte da parte del datore di lavoro.

Questi (id est: il datore di lavoro) deve avere
offerto al collaboratore, entro il 30 settembre del 2008, la stabilizzazione
del rapporto di lavoro secondo la procedura di cui all’art. 1, commi 1202 e ss., della
legge n. 296 del 2006, articolata in tre fasi: a) la stipulazione di un
accordo aziendale o territoriale volto a promuovere la trasformazione del
rapporto di collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato di durata non
inferiore a 24 mesi; b) la sottoscrizione da parte dei lavoratori di atti di
conciliazione individuali ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 cod.
proc. civ. con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e
risarcitoria per il periodo pregresso; c) il pagamento da parte del solo datore
di lavoro di un contributo straordinario integrativo per ciascun lavoratore
interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

La prima offerta è, dunque, garantita dalla stessa
procedimentalizzazione disegnata dal Legislatore del 2006 e filtrata dalle
intese raggiunte dalle parti sociali.

Il datore di lavoro deve, poi, aver rinnovato
l’offerta dopo l’entrata in vigore della medesima legge
n. 183 del 2010. A tale riguardo, il dato letterale non pone dubbi
interpretativi: la nuova proposta si aggiunge all’offerta di stabilizzazione
compiuta entro il 30 settembre 2008, come reso palese dall’utilizzo
dell’avverbio «ulteriormente» che rafforza il senso, già inequivoco, della
congiunzione «nonché».

L’oggetto del contratto di lavoro subordinato di cui
alla seconda offerta è predeterminato dal Legislatore; le mansioni di lavoro
devono essere equivalenti a quelle del contratto in corso o cessato. Nulla è
detto, invece, in ordine all’orario di lavoro e ciò è pienamente giustificabile
in ragione della estrema variabilità dell’impegno lavorativo che può avere, in
concreto, connotato ogni singolo rapporto.

4.5. La valutazione di conformità delle offerte
datoriali ai parametri legali, che costituisce condizione essenziale per
l’operatività, in sede giudiziale, del meccanismo di cui sopra si è detto, in
quanto necessariamente mediata dalle risultanze processuali, è attività
riservata al giudice di merito.

In presenza degli inviti datoriali, positivamente
valutati dal giudice del fatto, rifiutati dal lavoratore (come risulta evidente
ove si consideri che altrimenti non sussisterebbe neppure la possibilità di
azionare alcun giudizio per effetto dell’avvenuta sottoscrizione degli atti di
conciliazione individuali), gli effetti derivanti dall’accertamento giudiziale
della natura subordinata di una collaborazione coordinata e continuativa, sono
quelli indicati dal predetto art. 50 ed il datore di lavoro «è tenuto
unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un’indennità di importo
compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione,
avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604».

4.6. Il contrasto interpretativo vede, in
particolare, sull’interpretazione dell’espressione «è tenuto unicamente a
indennizzare».

Trattasi, effettivamente, di una non felice
soluzione espressiva, come del resto già evidenziato dal Presidente della
Repubblica che, in occasione del messaggio, ex art.
74 della Cost., in data 31 marzo 2010, ebbe ad osservare come la
disposizione, insieme ad altre della legge n. 183
del 2010, potesse prestarsi «a seri dubbi interpretativi e a potenziali
contenziosi».

4.7. Due sono, infatti, le possibili letture dell’art. 50 in punto di conseguenze
connesse al rifiuto del prestatore di accettare le offerte datoriali, in caso
di accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa. Da una parte, ritenere che
l’indennità rappresenti l’«unica» misura sanzionatoria a carico del datore di
lavoro, sostitutiva cioè di tutte le conseguenze normalmente ricollegabili ad
un tale accertamento (ovvero la conversione in rapporto a tempo indeterminato
ed il risarcimento), dall’altra, ritenere che la norma abbia inteso
«unicamente» incidere sulla misura del danno e non anche direttamente sulla
disciplina futura del rapporto di lavoro.

4.8. Stima il Collegio che, tra le due indicate
opzioni interpretative, debba preferirsi la seconda che rende il dato letterale
(pur in sé non univoco) coerente con quello sistematico.

4.9. La norma va interpretata nel senso che
l’indennità economica si sostituisce esclusivamente alle normali conseguenze
risarcitorie che derivano dall’accertamento della natura subordinata del
rapporto, assicurando al lavoratore un indennizzo che copre, in via forfetaria,
non diversamente dall’art. 32
della medesima legge n. 183 del 2010, i danni derivanti dalla
ingiustificata estromissione, fermo, tuttavia, il diritto del prestatore al
ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro ovvero alla «conversione»,
in esecuzione della sentenza (oltre che naturalmente alle retribuzioni da tali
momenti in poi ed a quelle eventualmente maturate in ragione del reale
atteggiarsi del rapporto intercorso e non derivanti, ex se, dalla diversa
qualificazione del rapporto). L’avverbio «unicamente» è, infatti, riferito solo
al riconoscimento di un minor ristoro economico, giustificato dal rifiuto delle
proposte di stabilizzazione, secondo l’esegesi sostenuta dalla Corte di appello
di Roma.

4.10. L’indennità, dunque, definisce i rapporti tra
lavoratore e datore di lavoro, regolando la misura del risarcimento in
relazione al periodo intercorrente tra la cessazione della collaborazione e la
sentenza che ne accerta la natura subordinata (e, se del caso, anche al periodo
non lavorato tra una collaborazione e l’altra, in caso di riconoscimento di un
unico rapporto).

4.11. Conforta siffatta interpretazione l’esame dei
lavori preparatori ed, in particolare, delle schede di lettura della Camera dei
Deputati relativi agli articoli contenuti nella legge
n. 183 del 2010.

In relazione all’art. 50 si dà atto che
«l’articolo […] determina la misura del risarcimento nei casi in cui sia
stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa».

Il riferimento esclusivamente al «risarcimento» e
l’assenza di una esplicita previsione della valenza sostitutiva di detta
indennità, anche della ripresa del rapporto, è segno della scelta del
Legislatore di preservare l’ordinaria e più pregnante tutela disposta
dall’ordinamento e cioè il mantenimento dell’accertato rapporto di lavoro.

Quest’ultimo, infatti, non può considerarsi estinto
in mancanza di una chiara previsione che colleghi tale rilevantissima
conseguenza al rifiuto opposto dal lavoratore alle proposte datoriali.

4.12. Così interpretata, la disposizione consente di
superare i dubbi di legittimità costituzionale e di violazione del diritto
sovranazionale, essendo in linea con il principio di effettività ed adeguatezza
delle sanzioni, con quello di parità di trattamento e con la clausola di non
regresso delle tutele. La novella in esame, limitandosi ad introdurre un
criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea
applicazione, con salvezza del nucleo centrale della tutela sostanziale
costituito dalla «conversione» ovvero dal ripristino del rapporto, garantisce
il diritto di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost.
e, come tale, appare ragionevole, essendo destinata ad assicurare una
parificazione di trattamento di situazioni eguali a prescindere dalla data di
introduzione del giudizio, con il solo limite delle sentenze passate in
giudicato.

Inoltre, restando fermo il diritto alle eventuali
differenze di retribuzione maturate in relazione ai periodi lavorati, non si
pongono profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 36 della Cost. (e conseguentemente dell’art. 38 Cost.); peraltro, anche nel caso dell’art. 50, come già accennato, a
partire dalla sentenza con cui il giudice accerta la natura subordinata del
rapporto ed ordina il ripristino del rapporto, il datore di lavoro è
indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a
corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di
mancata riattivazione effettiva del rapporto. In definitiva, la normativa
esaminata risulta, nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato
componimento degli opposti interessi attraverso l’analitica disciplina, in
quello che è stato definito un «delicato gioco di pesi e contrappesi», dei
parametri – modalità temporali e oggetto delle offerte – che devono essere
rispettati dal datore di lavoro per poter beneficiare del regime speciale di
cui all’art. 50. Al
lavoratore che abbia rifiutato ben due proposte di assunzione (e nonostante
tale rifiuto) è comunque garantita l’instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato (che va a sostituire il «ricorso ai contratti di lavoro
subordinato» e il «corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa anche a progetto» di cui all’art. 1, comma 1202, della legge n.
296 del 2006) unitamente ad un’indennità, predeterminata tra un minimo ed
un massimo, che ridimensiona le pretese risarcitorie, in misura della metà del
massimo dell’indennità stabilita dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010,
non diversamente dalla previsione del sesto comma del medesimo art. 32 («In presenza di
contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali,
stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato,
di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto
alla metà»), in funzione premiale della condotta datoriale.

Il tutto nell’ambito dell’illustrato e più ampio
contesto normativo di deflazione e definizione di un consistente contenzioso,
sedimentatosi in alcuni settori produttivi, nel quale si inscrive la vicenda in
questione, che rende la norma in oggetto non solo ragionevole ma anche coerente
con i criteri ispiratori della disciplina legislativa precedente.

4.13. Quanto ai possibili profili di violazione dei
diritti sanciti dall’art. 6,
paragrafo 1, CEDU, giudica il Collegio che, nello specifico, non vi sia
stata alcuna ingiustificata intromissione del potere legislativo
nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di
singole controversie o su un gruppo di esse, bensì interventi che per quanto
già sopra evidenziato, rispondono a “ragioni imperative di interesse
generale” (v., ad esempio, tra le pronunce in questa materia della Corte
europea dei diritti dell’uomo relative a controversie tra privati: Arras c.
Italia, 14.2.2012, § 42; Ducret c. Francia, 12.6.2007 § 32 ss.; Vezon c.
Francia, 18.4.2006, par. 28 ss.) analoghe a quelle già riscontrate dal Giudice
delle leggi in occasione della valutazione di legittimità costituzionale dell’art. 32 (v. Corte Costituzionale n. 303 del 2011, spec. §
4.2), escludendosi così ogni violazione degli artt.
111 e 117 Cost., e tanto più evidenti nella
fattispecie ove il Legislatore ha completato il percorso di transizione verso
un corretto utilizzo dei contratti di collaborazione e di promozione
dell’impiego dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato supportando il
prodotto dell’autonomia privata collettiva promosso dalla legge n. 296 del 2006.

Quanto sopra evidenziato esclude altresì che
l’intervento legislativo (come detto inserito in un complessivo programma di
riforme) di cui trattasi abbia mutato le conseguenze della violazione delle
previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base
alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria
tra le parti del rapporto di lavoro.

5. Alla luce delle considerazioni svolte ai punti da
4.1. a 4.13. che precedono sono infondati i rilievi di cui al ricorso
principale ed al ricorso incidentale essendo corretta la decisione della Corte
territoriale laddove ha ritenuto che la riconosciuta indennità economica fosse
sostitutiva di tutte le normali conseguenze derivanti dall’accertamento della
natura subordinata del rapporto, ferma restando la conversione dello stesso e
laddove, con valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità, ha
valutato congrue le offerte di stabilizzazione dell’azienda.

6. Quanto alle altre doglianze del ricorrente
principale vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.

6.1. L’art.
50 della Legge n. 183/2010 è entrato in vigore il 4 novembre 2010, nelle
more del processo di appello.

La sentenza della Corte territoriale è stata emessa
in data 16 maggio 2015.

Il lavoratore appellante incidentale di seconde cure
(odierno ricorrente in cassazione) aveva impugnato la statuizione del Tribunale
che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con tutte
le conseguenze in termini di ripristino dello stesso e risarcitorie. Sul punto
delle conseguenze economiche dipendenti dalla reclamata sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato non si era, dunque, formato un giudicato interno
che avrebbe reso inammissibile l’applicazione della nuova disposizione.

Inoltre, vi era l’interesse della società
all’applicazione dell’art. 50
che avrebbe consentito, sussistendone i presupposti, una verosimilmente più
ridotta liquidazione del risarcimento del danno.

Lo ius superveniens rende proponibile una domanda
nuova in appello (senza che la parte incorra in preclusioni) allorquando si
tratti di una regolamentazione giuridica nuova di una situazione di fatto già
dedotta in primo grado (v. già Cass. 7 gennaio 1970, n. 32 e più di recente Cass. 20 gennaio 2017, n. 1552). E sicuramente
rientra in questa fattispecie la mera precisazione quantitativa del petitum
dipendente da un fatto sopravvenuto nelle more del giudizio come la nuova
determinazione legislativa delle conseguenze patrimoniali sanzionatorie in
ipotesi di conversione a tempo determinato del contratto in corso ovvero
precedentemente in essere.

6.2. Con riferimento, poi, alla tempistica
dell’offerta, il ricorrente principale pone in questa sede questioni che non
risultano essere state trattate nel giudizio di merito e che pertanto sono
inammissibili per la novità delle stesse.

6.3. Quanto all’inquadramento nel 4 livello, che a
dire del ricorrente sarebbe stato contenuto nell’offerta (diversamente
dall’accertamento compiuto dalla Corte d’appello, secondo cui oggetto della
proposta contrattuale formulata da A. era stato invece l’inquadramento del F. nel
3° livello: v. pag. 31 della sentenza impugnata), il rilievo involge
l’interpretazione dell’atto unilaterale (così come del contratto) che però,
consistendo in un’operazione di ricostruzione della volontà del dichiarante (o
dei dichiaranti), ovverosia di una realtà fenomenica ed obiettiva, si risolve
in un’indagine di fatto riservata al Giudice di merito, la cui valutazione
soggiace, in sede di legittimità, ad un limitato sindacato che esige, quanto al
vizio di violazione di legge (unico, nella specie, prospettato), la precisa
illustrazione del modo attraverso il quale si sarebbe realizzata la violazione
dei canoni ermeneutici, profilo non adeguatamente sviluppato nel motivo di
ricorso.

7. Conclusivamente sia il ricorso principale sia il
ricorso incidentale vanno respinti.

8. L’esito dei ricorsi e la novità delle questioni
trattate consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio
di legittimità.

9. Va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, co. 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228 poiché l’obbligo del pagamento dell’ulteriore contributo non è
collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto
oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o
della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione,
muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale
ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana
erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass.,
Sez., Un. n. 22035/2014).

 

P.Q.M.

 

rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale e per quello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 ottobre 2019, n. 25805
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