Il patto di non concorrenza soggetto al diritto di opzione è legittimo

Nota a App. Milano 2 settembre 2019, n. 908

 Alfonso Tagliamonte

Il patto di non concorrenza (art. 2125 c.c.), assoggettato ad un diritto di opzione (art. 1331 c.c.) a favore del datore di lavoro, non è perfezionato finché quest’ultimo non esercita l’opzione stessa entro il termine prefissato. Né l’esercizio della facoltà contrattualmente prevista di adesione al patto di non concorrenza comprime la libertà contrattuale del lavoratore, circoscrivendo la sua possibilità di reperire una nuova occupazione.

Questo, l’interessante principio sancito dalla Corte di Appello di Milano (conforme a Trib. Monza n. 219/2018) la quale ribadisce quanto affermato dalla Corte di Cassazione (n. 17542/2017), secondo cui “l’opzione determina la nascita di un diritto a favore dell’opzionario che conclude automaticamente il contratto, soltanto nel caso in cui venga esercitata. Si tratta, quindi, di un diritto potestativo, poiché ad esso corrisponde, dal lato passivo, una posizione di soggezione, dato che, ad esclusiva iniziativa dell’opzionario, il concedente può subire la conclusione del contratto finale. Lo schema di perfezionamento non è quello della proposta-accettazione, ma quello del contratto preparatorio di opzione, seguito dall’esercizio del suddetto diritto, mediante una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine fissato nel contratto stesso o, in mancanza, dal giudice. E, dunque, scaduto tale termine, l’opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e non di irrevocabilità della proposta”.

DIRITTO DI OPZIONE. Nella fattispecie, era stato conferito un diritto di opzione al datore di lavoro nei seguenti termini:

“1.1. La nostra società si riserva fin d’ora la facoltà a propria insindacabile discrezione, di aderire al patto di non concorrenza qui di seguito previsto comunicandole la propria volontà a mezzo di raccomandata a.r. o a mani all’atto di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualunque causa essa sia intervenuta, e segnatamente:

a) all’atto della comunicazione di recesso da parte della nostra società;

b) entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento di sua comunicazione di dimissioni, nel caso in cui questa pervenisse alla società anteriormente al termine di cui al punto che immediatamente precede.

1.2. Decorsi tali termini senza che Le sia pervenuta la comunicazione di cui al punto 1.1. o in assenza di comunicazioni per quanto previsto al punto 1.2. la società sarà automaticamente sollevata dal versamento di qualsiasi importo a suo favore in relazione all’obbligo di non concorrenza di cui al presente patto, e specularmente, Lei sarà libero da ogni vincolo qui di seguito previsto”.

Nell’allegato al contratto, il patto di non concorrenza è previsto “per un periodo di 24 mesi successivo alla cessazione, per qualsiasi causa essa sia dovuta, del rapporto di lavoro intercorrente con la società, in conformità a quanto previsto dall’art. 2125 cod. civ.”.

Il punto 4 prevede poi: “Quale compenso del predetto obbligo di non concorrenza le sarà riconosciuto successivamente alla cessazione del rapporto un compenso pari al 20,00% della sua retribuzione lorda fissa percepita negli ultimi 2 anni in proporzione all’effettivo periodo lavorato se inferiore. Tale somma le sarà corrisposta a partire dal primo mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, in rate mensili posticipate ed ogni pagamento mensile sarà diretto a compensare l’obbligo di non concorrenza cui lei sarà soggetto nel mese di riferimento”.

Patto di non concorrenza e diritto di opzione
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