Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26199

Licenziamento disciplinare, Appropriazione di generi
alimentari e bevande destinate alla clientela, Contestazione, Proporzionalità
della sanzione

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 12- 19 dicembre 2017 nr.
2193 la Corte d’Appello di Milano confermava, con diversa motivazione, la
sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta
da S. P. nei confronti del datore di lavoro, società R. sas di P. M. C. E C. (in
prosieguo: la società) per l’impugnazione del licenziamento disciplinare
intimatogli in data 4 dicembre 2013;

che la Corte territoriale reputava assolutamente
generica la prima delle due contestazioni disciplinari poste a base del
licenziamento. Con tale comunicazione, in data 8 novembre 2013, al P. veniva
contestato di essere «intento a sottrarre generi alimentari e bevande,
destinate alla clientela, al fine di appropriarsene personalmente» ; la
contestazione non conteneva le indicazioni necessarie ad individuare il fatto
addebitato nella sua materialità.

Con la seconda contestazione disciplinare, del 26
novembre 2013, veniva addebitato al P. il rinvenimento nelle dispense della
cucina e nella cantina di cibi scaduti o avariati (sei latte di sarde salate con
scadenza 4 giugno 2010 e due buste di carré di suino avariate con scadenza 31
ottobre 2013) nonché l’ammanco di strumenti da cucina. Su quest’ultimo punto
mancava – tanto nella contestazione che nel capitolo di prova articolato in
giudizio – qualsiasi riferimento alla data di acquisto dei beni mancanti che
consentisse di imputare l’ammanco – anche solo in via presuntiva – al P.,
tenuto conto anche dell’assenza di indicazione del personale addetto alla
cucina. L’addebito relativo al rinvenimento di generi alimentari scaduti, in
relazione al quale il P. aveva svolto specifiche difese ed articolato prove,
era del tutto sproporzionato rispetto alla sanzione del licenziamento;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso la
società, cui ha opposto difese S. P. con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle
parti – unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi
dell’articolo 380 bis cod.proc. civ.

che la società ricorrente ha depositato memoria

 

Considerato

 

che la parte ricorrente ha dedotto:

– con il primo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile —
violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 legge 300/1970, per
avere il giudice del merito falsamente applicato i principi enunciati da questa
Corte in tema di specificità della contestazione disciplinare. Il motivo
inerisce alla statuizione di genericità della prima delle due contestazioni
disciplinari poste a base del recesso; la società ha esposto che la
contestazione disciplinare, dell’8 novembre 2013, si riferiva a condotte di
sottrazione di generi alimentari e bevande compiute nella stessa giornata.

Per quanto riferito alla polizia giudiziaria
nell’ambito del procedimento penale, le colleghe di lavoro avevano visto il P.
portare in magazzino sette mozzarelle e poco dopo avevano accertato che in
magazzino ve ne erano solo quattro. Il marito dell’amministratrice, signor L.
M., aveva convocato tutto il personale nel proprio ufficio; ivi il P., aprendo
il proprio zaino, aveva mostrato solo un lembo del grembiule ed era andato via
velocemente prima dell’arrivo dei Carabinieri. In sede penale il gip del
Tribunale di Busto Arsizio aveva ritenuto gli elementi di prova raccolti
sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio ed archiviato il procedimento
penale unicamente per la tenuità del fatto (come da decreto del 13.9.2017,
prodotto in sede di appello).

Nella fattispecie concreta l’unica indicazione
mancante nella lettera di contestazione era il genere degli alimenti sottratti
(mozzarella) ma tale mancanza non determinava la genericità della
contestazione;

– con il secondo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di procedura civile —
violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119
codice civile e degli articoli 1 e 3 della legge 604/1966, per essere stato
dichiarato il licenziamento illegittimo soltanto sulla base della entità del
danno, senza alcuna valutazione circa l’incidenza della condotta contestata sul
rapporto fiduciario.

Il motivo afferisce al ritenuto difetto di
proporzionalità tra la condotta di mancato controllo della scadenza degli alimenti
e la sanzione del licenziamento. La società ha assunto che anche una condotta
del lavoratore che abbia determinato un danno patrimoniale di minima entità può
legittimamente fondare il licenziamento qualora idonea a porre in dubbio la
correttezza del futuro adempimento del lavoratore. Nella fattispecie di causa
il fatto che P., in qualità di cuoco, responsabile della cucina e preposto
all’effettuazione degli acquisti, tenesse tra le scorte scatole di pesce
scadute da oltre tre anni e carré di suino avariato integrava una lesione
gravissima dell’elemento fiduciario, in relazione al grado di affidamento
richiesto dalle mansioni;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il
ricorso inammissibile;

che, invero:

– quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha
correttamente collegato il requisito di specificità della contestazione
disciplinare alla finalità di consentire al lavoratore l’esercizio del diritto
di difesa, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
la specificità è integrata quando la contestazione fornisce le indicazioni
necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i
fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o
comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.;
per ritenerne integrata la violazione è necessario che si sia verificata una
concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore (per tutte: Cassazione
civile sez. lav., 18/04/2018, n.9590 e giurisprudenza ivi citata).

Questa Corte ha inoltre parimenti chiarito che,
fermi i criteri di giudizio così declinati, l’accertamento concreto relativo al
requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di
un’indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica
del vizio di motivazione (Cassazione civile sez. lav., 18/04/2018 sopra citata,
n.9590; Cass. 21/04/2017 n. 10154; Cass. 03/02/2003 n. 1562).

Nella fattispecie di causa la Corte territoriale ha
compiuto un apprezzamento di fatto, affermando che la contestazione
disciplinare non conteneva le indicazioni necessarie ad individuare il fatto
addebitato nella sua materialità; la censura non può essere riqualificata in
termini di vizio della motivazione, in quanto non allega specificamente un
preciso fatto storico, potenzialmente decisivo, non esaminato nella sentenza
impugnata né indica, con la medesima specificità, le ragioni della sua
decisività; piuttosto contesta genericamente il convincimento espresso dalla
Corte territoriale — assumendo che il lavoratore era in grado di comprendere i
contenuti della contestazione — e prospetta a questo giudice di legittimità il
contesto storico nel quale i fatti si erano svolti, sollecitandolo a compiere
un non- consentito riesame del merito;

– quanto al secondo motivo è parimenti consolidata
la giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. lav.
05/12/2018, n.31487; Cass. 25/05/2012 n. 8293;
07/04/2011 n. 7948 e 22/03/2010 n. 6848) secondo cui costituisce
giudizio di fatto l’apprezzamento nel caso concreto della proporzionalità tra i
fatti addebitati ed il licenziamento. Dalla sentenza impugnata non risulta,
invece, la dedotta violazione dei criteri del giudizio di proporzionalità
enunciati da questa Corte, in quanto, diversamente da quanto allegato in
ricorso, la Corte territoriale non ha fondato la propria valutazione sulla
tenuità del danno, che non è stata affatto considerata.

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del
relatore, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con ordinanza in
camera di consiglio ex articolo 375 cod.proc.civ.;

che le spese di causa, liquidate in dispositivo,
seguono la soccombenza;

che, trattandosi di giudizio instaurato
successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai
sensi dell’art. 1 co. 17 L.
228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della
sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la
parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200 per spese ed €
3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di
legge.

Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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