Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26229

Attività libero-professionale svolta in concomitanza con
l’attività di lavoro dipendente, Iscrizione alla gestione separata INPS,
Sussistenza, Accertamento

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Salerno, in riforma della
sentenza del Tribunale ha dichiarato l’ing. G.S. non tenuto all’iscrizione alla
gestione separata INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta in
concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava già
iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria.

2. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo un motivo di censura, cui ha resistito l’ing. S. con
controricorso.

3. Con ordinanza n 19119/2018 la sesta sezione di
questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria affinché si pronunci
nuovamente sulla questione più generale dei rapporti tra la gestione separata
INPS e gli enti gestori delle forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011.

Fissata l’udienza camerale il ricorrente ha
depositato memoria ex art. 378 cpc.

 

Ritenuto in diritto

 

4. L’Inps denuncia violazione dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995,
dell’art. 18, comma 12, D.L. n.
98/2011 conv in L. 111/2011; nonché in
connessione dell’art. 3 L. n.
179/1958; degli artt. 10
e 21 L. n. 6/1981; degli
artt. 7, 23 e 37 statuto Inarcassa del 28/7/1995 applicabile ratione temporis.

Ha censurato la sentenza per avere affermato
l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del
pagamento della contribuzione in capo agli ingegneri ed architetti che svolgono
attività di lavoro subordinato (in forza della quale godano di tutela
previdenziale presso Inps ex Inpdap) e contestualmente attività di lavoro
autonomo professionale per la quale non sussiste obbligo di iscrizione alla
Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti – INARCASSA, senza
considerare che l’art. 2, comma
26, I. n. 335 del 1995 deve trovare applicazione nella fattispecie, essendo
presenti i presupposti richiesti: esercizio di attività professionale soggetta
all’iscrizione all’albo; assenza di obbligo di iscrizione alla cassa
professionale, per effetto del divieto posto dall’art. 7 dello Statuto in
ragione del concomitante esercizio dell’attività dipendente con diversa
copertura assicurativa.

5. La questione principale, oggetto del motivo,
concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli
ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente
un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la
costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata
decisa da questa Corte di cassazione con le sentenze, nn. 30344 del 2017, n.
30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282
del 2018, n. 1643 del 2018, con le quali si è
affermata la sussistenza dell’obbligo in discorso.

5. Il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato
il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano
conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso
quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto
iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata
presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali
cui è ispirato l’art. 2, comma
26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione
dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica
contenuta nell’art. 18, comma 12,
d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011),
al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al
lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non
può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da
tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a
seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018,
Cass. n. 32166 del 2018).

6.Non essendosi la Corte di merito conformata
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli che dovrà accertare se
sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione
separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995,
è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo
dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo), ma anche occasionale (entro
il limite monetario indicato dall’art.
44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n.
326/2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione
ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa
attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini,
Cass. n. 32166 del 2018, cit.).

Il giudice del rinvio provvederà anche all’esame dei
motivi di appello rimasti assorbiti nonché alla regolamentazione delle spese
del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli che provvederà anche sulle spese
del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26229
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: