Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26468

Prestazione d’opera, Carattere oneroso, Onere probatorio

 

Rilevato che

 

– con sentenza in data 7 maggio 2015, la Corte
d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la
domanda avanzata da A. C. nei confronti della Fondazione G. e G. C., volta ad
ottenere la somma richiesta a titolo di spettanze per l’attività di Direttore
Responsabile del periodico “G. e S. del Brunello di Montalcino”;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha
ritenuto di escludere, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, il
carattere oneroso della prestazione d’opera svolta ritenendone, invece, la
gratuità;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso
A. C., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, S. C. C. anche quale
fondatore, liquidatore e successore della Fondazione;

– il PM ha presentato conclusioni scritte instando
per l’accoglimento del primo motivo e per il rigetto del secondo e del terzo.

 

Considerato che

 

– con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2233,
2697 e 2729 cod.
civ., nonché dell’art. 20 Ter lett. A DPR 115/1965 relativamente alla
ritenuta non onerosità del rapporto inerente la direzione del G. in capo al
ricorrente con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riguardo
alla determinazione del quantum debeatur, mentre con il terzo motivo si deduce
la violazione delle medesime disposizioni di legge in relazione alla
quantificazione delle spettanze asseritamente dovute;

– tutti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente
per l’intima connessione, sono infondati;

– va premesso che, secondo la più recente
giurisprudenza di legittimità (cfr., sui punto, Cass.
n. 23893 del 23/11/2016), nel contratto di prestazione d’opera intellettuale,
come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l’onerosità è elemento normale,
anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista
deve provare il conferimento dell’incarico e l’adempimento dello stesso, e non
anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente
dimostrare l’eventuale accordo sulla gratuità della prestazione;

– nel caso di specie, nondimeno, il giudice di
secondo grado, con valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità,
ha escluso il carattere oneroso della prestazione svolta dal ricorrente sulla
base dell’attività istruttoria esperita atteso che soltanto due dichiarazioni
testimoniali deponevano per l’onerosità della prestazione ma la attendibilità
delle stesse risultava grandemente ridotta per effetto dell’essere i testimoni
entrambi attori in controversie aventi analogo contenuto promosse contro la
Fondazione appellante;

– il rigetto del primo motivo comporta, ex se, il
rigetto anche del secondo e del terzo, in particolare, con riferimento
all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione
tra le parti, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie acquisite nel
giudizio di secondo grado, e precipuamente volto alla determinazione del
quantum, una volta ritenuta la insussistenza della prova relativa all’an, va
escluso che possa addivenirsi ad una decisione favorevole nella determinazione
del quantum;

-alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi,
il ricorso va respinto;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da
parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per
esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello
stesso articolo 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26468
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