Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26469

Attività libero-professionale svolta in concomitanza con
l’attività di lavoro dipendente, Obbligo di iscrizione alla Gestione separata
– Sussistenza, Accertamento

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Caltanissetta, confermando
la sentenza del Tribunale di Enna, ha dichiarato l’ing. B. G. Primo non tenuto
all’iscrizione alla gestione separata INPS in relazione all’attività
libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente
per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa
obbligatoria.

2. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione, deducendo due motivi di censura. Il B. è rimasto intimato.

3. Con ordinanza n 19123/2018 la sesta sezione di
questa Corte ha rimesso la causa alla sezione ordinaria affinché si pronunci
nuovamente sulla questione più generale dei rapporti tra la gestione separata
INPS e gli enti gestori delle forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, DL n 98/2011.

 

Ritenuto in diritto

 

4. L’Inps denuncia , con il primo motivo, violazione
dell’art. 2, comma 26, L n.
335/1995, dell’art. 18, comma
12, DL n. 98/2011 conv. in L. 111/2011;
nonché in connessione dell’art. 3
L n. 179/1958; degli artt.
10 e 21 L n. 6/1981;
degli artt 7, 23 e 37 statuto Inarcassa del 28/7/1995 applicabile ratione
temporis.

Ha censurato la sentenza per avere affermato
l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del
pagamento della contribuzione in capo agli ingegneri ed architetti che svolgono
attività di lavoro subordinato (in forza della quale godano di tutela
previdenziale presso Inps ex Inpdap) e contestualmente attività di lavoro
autonomo professionale per la quale non sussiste obbligo di iscrizione alla
Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri ed architetti – INARCASSA, senza
considerare che l’art. 2, comma
26, I. n. 335 del 1995 deve trovare applicazione nella fattispecie, essendo
presenti i presupposti richiesti: esercizio di attività professionale soggetta
all’iscrizione all’albo ; assenza di obbligo di iscrizione alla cassa
professionale, per effetto del divieto posto dall’art. 7 dello Statuto in
ragione del concomitante esercizio dell’attività dipendente con diversa
copertura assicurativa.

Con il secondo motivo l’Istituto denuncia violazione
dell’art. 3, comma 9, L n.
335/1995 e dell’art. 18,
comma 12, DL n. 98/2011 conv. In L. n 111/2011;
nonché dell’art 2 DPR n 322/1998
ribadendo l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione relativa ai contributi
del 2007, questione ritenuta assorbita dalla Corte.

5. La questione principale, oggetto del ricorso ,
concerne l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS degli
ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie, e che non possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano
esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non
segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

6.Il motivo è fondato, essendosi ormai consolidato
il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano
iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente
iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al
pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti
comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio
universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995,
induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di
iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
(conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento
di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una
correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d.
contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti
agli albi in funzione solidaristica (Cass. n.
30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria
di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

6. Non essendosi la Corte di merito conformata
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata ,in accoglimento
del primo motivo, restando assorbito il secondo motivo.

La causa va, pertanto, rinviata per nuovo esame alla
Corte d’appello di Palermo che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto
gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del
fatto che l’obbligo di cui all’art.
2, comma 26, l. n. 335/1995, è genericamente rivolto a chiunque percepisca
un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo),
ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003,
conv. con l. n. 326/2003) di un’attività
professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco,
anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già
iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.) –
Il giudice del rinvio provvederà anche all’esame dei motivi di appello rimasti
assorbiti nonché alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo che provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26469
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: