Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26610

Rapporto di lavoro, Trattamento di fine rapporto, Calcolo,
Inclusione del compenso percepito a titolo di lavoro straordinario

 

Rilevato che

 

– con sentenza dell’1 febbraio 2016, la Corte
d’appello di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado che, parzialmente
accogliendo il ricorso introduttivo, aveva dichiarato il diritto di G.C.
all’inclusione del compenso percepito a titolo di lavoro straordinario nel TFR,
sulla base della nozione di retribuzione desumibile per legge;

– ritenevano al contempo i giudici del gravame che
il compenso per lavoro straordinario non potesse essere ricompreso nell’ambito
della base di calcolo della 13.a e 14.a mensilità delle ferie e dell’indennità
di preavviso, dovendo farsi riferimento al concetto di retribuzione
“globale”;

– per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
la A.M.A. – Azienda Municipale Ambiente S.p.A. – affidandolo a tre motivi;

– resiste, con controricorso, G.C.;

 

Considerato che

 

– con il primo motivo di ricorso la AMA s.p.a.
deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
non essendo, a sua detta, ricavabile dal testo del ricorso e dai conteggi
allegati il numero di ore di straordinario svolte;

– con il secondo motivo si deduce la violazione
dell’art. 2120 cod. civ., mentre con il terzo
la violazione dell’art. 46 del CCNL
Federambiente nonché degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.;

– i due ultimi motivi, che possono essere esaminati
congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati;

– in via generale va osservato che l’art. 2120 c.c. – così sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1,
e recante la disciplina del trattamento di fine rapporto – prevede che in ogni
caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro
ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun
anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della
retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5;

– il comma 2, della medesima disposizione poi
specifica che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la
retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme,
compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza
del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è
corrisposto a titolo di rimborso spese;

– pertanto il criterio è quello della
omnicomprensività e, tuttavia, eccezioni allo stesso possono essere contemplate
dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai
medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;

– deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r.
i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 cod. civ. nuovo testo possono essere
derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente
all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere
effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti;

– la piana lettura del CCNL di categoria che
interessa nel caso di specie induce ad affermare con tranquillante certezza,
contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che le parti
contrattuali abbiano voluto escludere una nozione onnicomprensiva;

– l’eccezione alla regola generale posta dalla norma
di legge richiamata (L. n. 297
del 1982, art. 2) deve ritenersi ricavabile “in modo chiaro ed
univoco” dall’art. 46 del CCNL
Federambiente che prevede, all’art.
46 una elencazione precisa e, deve ritenersi, tassativa per volontà delle
parti, delle voci da computare nel TFR, voci fra le quali non compare in alcun
modo il lavoro straordinario;

– il richiamo agli emolumenti rientranti nella
retribuzione annua di riferimento contenuto nel medesimo articolo, da ritenersi
appunto tassativo, vale ad escludere la confluenza del lavoro straordinario non
essendo lo stesso ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in
sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco (cfr., sul punto,
ex plurimis, Cass. n. 16618 del 5/11/2003, Cass. n. 365 del 13/01/2010; Cass. n. 16591 del 21/07/2014);

– conseguentemente, la prestazione di lavoro
straordinario deve ritenersi positivamente esclusa dalla disposizione
contrattuale e non computabile ai sensi dell’art.
2120 cod. civ. essendo la intentio legis di tale disposizione volta a
ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale ma
sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il
secondo ed il terzo motivo vanno ritenuti fondati ed il primo assorbito:

– trattandosi di cassazione della sentenza impugnata
per violazione di norme di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, la causa, a norma dell’art. 384 cod.
proc. civ., comma 1, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda
proposta dal C. inerente al computo dello straordinario nel trattamento di fine
rapporto;

– le spese dei due gradi di merito vanno compensate
alla luce del parziale accoglimento della domanda complessivamente avanzata nei
medesimi gradi mentre le spese relative al giudizio di legittimità seguono la
soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– non sussistono i presupposti per il versamento, da
parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso,
assorbito il primo e, decidendo la causa nel merito, respinge la domanda
inerente il computo dello straordinario nel T.F.R.; compensa le spese relative
ai gradi di merito e condanna il controricorrente alla rifusione delle spese
relative al giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.500, per
compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 10 per cento e
accessori di legge. Ai sensi dell’art.
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della non sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13.

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