Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 ottobre 2019, n. 26614

Rapporto di lavoro, Animatori turistici, Infortunio sul
lavoro, Decesso, Responsabilità solidale

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n.
880/2017, rigettava gli appelli proposti da I.V. s.r.l. e H.T.S. s.r.l. in
liquidazione, e così confermava la sentenza del Giudice del lavoro del
Tribunale di Bologna che, riconosciuta la responsabilità solidale delle società
convenute per il decesso di S.G. e A.B., le aveva condannate al pagamento, in
favore dei congiunti (genitori e fratelli) delle due vittime, a titolo
risarcitorio per perdita del rapporto parentale, delle somme specificate nella
sentenza impugnata.

1.1. Il Tribunale aveva accolto la domanda proposta
iure proprio dai prossimi congiunti dei due giovani, deceduti nell’infortunio
sul lavoro avvenuto la mattina di Capodanno del 2006 in Egitto, in area
desertica non distante da Sharm el-Sheikh, mentre svolgevano la loro attività
di animatori turistici.

2. La ricostruzione dei fatti emergente dalla
sentenza di appello è, in sintesi, la seguente: il giorno 31 dicembre 2005, gli
animatori, dopo avere prestato regolarmente la propria attività all’interno del
villaggio, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e poi dalle ore 14,30 alle ore 16,30,
si erano dedicati, a partire dalle ore 18,00 circa, alla preparazione dello
spettacolo serale; il loro lavoro era proseguito ancora con l’animazione del
cenone e con il successivo spettacolo fino alle ore 1,30 circa; successivamente
il programma per i turisti della I.V. s.r.l. prevedeva discoteca e
“motorata” nel deserto; su disposizione dei coordinatori – o comunque
almeno del coordinatore della I.V. s.r.l., gli animatori avevano accompagnato i
turisti in discoteca e quindi, dopo un tragitto in autobus, alla
“motorata” con specifico riferimento alla quale la soc. I.V., pur
avvalendosi di guide locali, aveva programmato l’iniziativa, curato
l’organizzazione e riscosso il corrispettivo; nel deserto ai due animatori era
stato dato il compito di sorvegliare la carovana e, da un certo punto in poi,
di posizionarsi in coda per controllare che nessuno deviasse dal percorso
stabilito; la “motorata”, con inizio alle 4:00 del mattino e termine
oltre le 8:00, si caratterizzava come un’attività richiedente estrema
concentrazione e attenzione, sia per la conduzione stessa di mezzi, sia per la
posizione di controllo che i due animatori avevano rispetto ai turisti
accompagnati, sia ancora per l’intrinseca pericolosità dell’attraversamento di
strade percorse dal traffico veicolare.

3. La Corte di appello riconosceva la responsabilità
delle due società sulla base dei seguenti argomenti.

3.1. Alla luce della rilettura delle risultanze
testimoniali, i due animatori svolgevano l’attività sotto le direttive impartite
loro dall’incaricato della s.r.l. H.T.S., ma anche dal preposto della s.r.l.
I.V.. La funzione di direzione in capo a quest’ultima società risultava poi
ancor più manifesta in relazione alle attività “promozionali”,
esulanti dall’attività di animazione “ordinaria” all’interno del
villaggio, per le quali la s.r.l. I.V. fruiva ordinariamente del servizio di
animazione fornito dalla s.r.l. H.T.S.. In relazione agli obblighi di cui all’art. 2087 cod. civ., la I.V. s.r.l. assumeva una
posizione simile a quella configurabile in un rapporto di appalto, soprattutto
la luce dell’accertato esercizio di fatto di un potere di direzione sugli
animatori.

3.2. In sostanza, le due società, in sinergia e
collaborazione tra loro, si occupavano la s.r.l. H.T.S. della selezione, del
reclutamento e dell’assegnazione dei ragazzi alle diverse destinazioni, mentre
la s.r.l. I.V. fruiva direttamente delle prestazioni degli animatori per i
propri scopi imprenditoriali. Anche non ravvisandosi un formale rapporto di
appalto, in mancanza di qualsiasi evidenza contrattuale – ed anche perché
l’articolazione delle due società risultava meramente fittizia, strumentale e
simulata esistendo per contro un’unica organizzazione all’interno della quale
vi era totale commistione di funzioni, ruoli e prerogative -, comunque la
tutela antinfortunistica spetta a tutti gli addetti, anche solo di fatto, ad
un’attività lavorativa, a prescindere dalla formale assunzione al lavoro e
anche dall’eventuale mancato perfezionamento del contratto, purché sia provata
la consapevolezza dell’imprenditore circa l’attività svolta dal prestatore
d’opera, poi infortunatosi. Nella fatale escursione nel deserto, la S.r.l. I.V.
aveva sugli animatori, anche di fatto, un potere di direzione diretto e non
mediato dalla H.T.S., con conseguente superamento del problema di configurare
l’assetto dei rapporti sottostanti tra le due imprese.

3.3. La responsabilità ex art.
2087 cod. civ. è ravvisabile nelle modalità organizzative, da ritenere
carenti, essendo state previste solo due guide egiziane a fronte di un numero
elevato di partecipanti, suddivisi in gruppi, contraddistinti a seconda del
tour operator di appartenenza e avuto riguardo alla situazione concreta, ossia
al turno notturno in deserto, percorso da strade non conosciute ad alta densità
di traffico pesante, in condizioni di lavoro non rispettose degli obblighi di
protezione dell’incolumità dei dipendenti, considerando anche la verosimile
stanchezza fisica degli stessi per le attività lavorative pregresse. Nessuna
condotta avente il carattere dell’abnormità era ascrivibile ai due animatori,
essendo “al contrario emersi come elementi determinanti del sinistro
mortale le loro condizioni di estrema stanchezza e la circostanza decisiva di
trovarsi posizionati, conformemente alle istruzioni ricevute, in coda alla
carovana, al momento dell’attraversamento dell’autostrada”.

3.4. I due animatori presero parte alla
“motorata” e si trovavano in coda alla carovana per
“chiuderla” in ciò con la consapevolezza, da parte di I.V., decisiva
ai fini della mancata adozione delle cautele, che i due avevano
“accumulato ben quattordici ore di lavoro consecutive, dalle ore 18,00 del
31 dicembre, quando avevano cominciato ad attendere ai preparativi dello
spettacolo serale, e per tutta la notte sino alle ore 8,00 circa della mattina
successiva, momento dello scontro”.

4. Per la cassazione di tale sentenza la s.r.l. I.V.
ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui hanno resistito gli eredi G.
e B.. Il ricorso è stato altresì notificato alla società H.T.S., condannata in
solido al risarcimento dei danni.

5. Il difensore della s.r.l. I.V. ha rappresentato,
mediante deposito di nota in cancelleria corredata da documenti, di avere
rinunciato al mandato difensivo a suo tempo conferitogli dal legale
rappresentante della società.

 

Ragioni della decisione

 

1. Preliminarmente, riguardo alla intervenuta
rinuncia al mandato di cui alla nota dei difensori di parte ricorrente
(corredata di documenti attestanti le comunicazioni alla società I.V. della
intervenuta rinuncia al mandato difensivo con invito alla nomina di nuovo
difensore), nella giurisprudenza di legittimità è stato posto in rilievo che la
rinunzia al mandato da parte del difensore (come del pari la revoca della
procura da parte del cliente) a norma dell’art. 85
cod. proc. civ., non fa perdere al procuratore rinunziante (o revocato) lo
ius postulameli e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del
processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro
procuratore, sicché per effetto del principio della c.d. perpetuano
dell’ufficio di difensore la rinunzia (così come la revoca) non ha efficacia
alcuna nel processo e non determina la relativa interruzione fino a quando non
sia avvenuta la sostituzione del difensore (cfr. da ultimo Cass. n. 16991 del
2015, che richiama Cass. n. 9568 del 2013, n. 23324 del 2012, n. 16121 del
2009, n. 2309 del 2010, n. 11303 del 1995). Neppure è configurabile una lesione
dei diritti processuali della parte con riferimento all’avviso di udienza, non
essendovi necessità di effettuare la comunicazione alla parte personalmente, in
quanto l’art. 377 cod. proc. civ., prevede
l’avviso dell’udienza di discussione solo per le parti costituite agli avvocati
di dette parti (in tal senso, Cass. n. 16121 del 2009, in motivazione).

2. Tanto premesso, con il primo motivo si denuncia
violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.). Si deduce che la
società I.V. era stata citata in giudizio come gestore della struttura
alberghiera e datrice di lavoro dei signori G. e B. e quindi come diretta
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro e non già come presunta
committente di H.T.S.. La Corte di appello aveva pronunciato oltre i limiti
della domanda proposta, ipotizzando una sorta di contratto di appalto tra le
due società convenute.

3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2094 e 2697 cod. civ., nonché motivazione apparente o
contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione in relazione alle
modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative degli animatori, per non
avere la sentenza adeguatamente chiarito se abbia ritenuto di condannare essa
ricorrente in qualità di datrice di lavoro oppure in qualità di committente in un
contratto di appalto o ancora come fruitrice del servizio o quale società
collegata con H.T.S. e se quest’ultima sia stata ritenuta società
monomandataria o articolazione fittizia e strumentale della prima.

4. Con il terzo motivo si denuncia omesso esame di
un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le
parti (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) in ordine
alla mancata individuazione del soggetto preposto o incaricato di esercitare il
potere di direzione sull’attività dei due animatori nonché in ordine alla
dinamica del sinistro, atteso che la I.V. s.r.l. non avrebbe potuto adottare
alcuna misura idonea a scongiurare l’incidente stradale e non potendo la
società rispondere a titolo di responsabilità oggettiva.

5. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 2087 cod. civ., poiché, ove il ruolo della
società ricorrente fosse stato – come ipotizzato nella sentenza impugnata –
quello di garante dell’osservanza delle misure di sicurezza da parte del datore
di lavoro, e ciò in forza del ruolo di committente nei confronti della H.T.S.,
comunque occorrerebbe la dimostrazione di una concreta ingerenza sull’attività
dell’appaltatore oppure la configurabilità di una culpa in eligendo, tutti
presupposti sui quali era mancato qualsiasi accertamento.

6. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli
artt. 112 e 115
cod. proc. civ. in combinato disposto con gli artt.
1226, 2043, 2056,
2059, 2697, 2727 e 2729 cod. civ.(art.
360 n. 3 cod. proc. civ.).

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