Prassi – CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 21 ottobre 2019, n. 91
Emendamenti, proposte e revisioni relative agli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
con riferimento alle numerose e rilevanti criticità
emerse in sede di prima applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA), Ti segnalo che il Consiglio nazionale in un incontro tenutosi al
MEF il 2 ottobre scorso con il Viceministro dell’economia e delle finanze,
Antonio Misiani, alla presenza degli altri vertici istituzionali del Ministero
e dell’Agenzia delle entrate, ha rappresentato i gravi motivi che hanno
comportato – per la prima volta nella storia della nostra professione – la
proclamazione, da parte di tutte le associazioni di categoria, dello stato di
agitazione dei commercialisti, nonché evidenziato l’assoluta necessità di
assumere, con urgenza, i correttivi indispensabili per mettere ordine nel caos
generatosi in questi mesi e per porre le basi minime di un più equilibrato rapporto
Fisco-Contribuenti.
Nel corso dell’incontro, il Consiglio nazionale ha
presentato il documento che Ti invio con la presente (cfr. allegato n. 1), con
una serie di proposte, declinate sotto forma di emendamento e relativa
relazione illustrativa, che – preso atto dell’impossibilità di sancire la
facoltatività degli ISA per il 2018 a causa delle pressanti esigenze di gettito
– sono ispirate dalla finalità di introdurre maggiori garanzie per i
contribuenti a fronte dei ritardi e delle anomalie, anche in punto di
attendibilità dei risultati dei nuovi indici, riscontrate in questo primo anno
di applicazione degli ISA.
È stata, innanzitutto, proposta l’introduzione di
una norma che sancisca la possibilità di applicare le versioni evolute degli
ISA, se più favorevoli per il contribuente, anche ai periodi d’imposta
precedenti nonché la rimozione immediata delle criticità riscontrate nel
calcolo di alcuni indici di anomalia (come, ad esempio, la rilevanza delle
imposte nell’indice relativo ai costi residuali di gestione) per tutti i 175
ISA approvati e non solo per gli 89 ISA in revisione quest’anno.
Altra richiesta avanzata dal Consiglio nazionale è
quella di prevedere l’obbligo da parte dell’Agenzia delle entrate di chiedere,
in sede di individuazione delle premialità e dei corrispondenti livelli di
affidabilità fiscale, un parere preventivo alla Commissione degli esperti
composta dai rappresentanti delle categorie e degli Ordini professionali nonché
quella di introdurre per il 2018 la natura sperimentale degli ISA ai fini della
formazione delle liste selettive di controllo.
A completare il quadro degli interventi, la
richiesta di proroga dei termini di versamento al fine di dare più tempo ai
contribuenti per decidere se adeguarsi o meno alle maggiori imposte dovute per
migliorare il proprio punteggio di affidabilità.
Oltre alle suddette proposte di tipo normativo, il
Consiglio nazionale, in vista della prossima riunione della Commissione di
esperti per gli ISA convocata per il 24 ottobre p.v., ha anche predisposto il
documento che Ti invio in allegato (sub n. 2) con le proposte di modifica delle
modalità di calcolo di alcuni indicatori elementari di anomalia e di
affidabilità che, nella versione attualmente in uso, hanno comportato
l’emersione di risultati poco attendibili.
Al riguardo, Ti informo altresì che tra le proposte
che saranno oggetto di discussione nella prossima riunione della Commissione di
esperti, vi sono quelle di:
1. soppressione degli “Indicatori di anomalia
basati su banche dati non fiscali” per il periodo d’imposta 2019;
2. soppressione per il periodo d’imposta 2019 degli
indicatori elementari di anomalia correlati alle seguenti variabili
“precalcolate”:
– condizione di “lavoro dipendente”
risultante dalla “certificazione unica”;
– condizione di “pensionato” risultante
dalla “certificazione unica”;
– numero incarichi risultanti dalla
“certificazione unica”;
– importo dei compensi percepiti risultanti dalla
“certificazione unica”;
– canoni da locazione desumibili dal modello
registro locazioni immobili;
– numero di modelli CU nei quali il contribuente
risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica;
– reddito relativo ai sette periodi d’imposta
precedenti;
– numero di periodi d’imposta in cui è stata
presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta
precedenti;
3. modifica della formula degli indicatori
elementari di anomalia “incidenza dei costi residuali di gestione”,
per esercenti attività d’impresa, e “incidenza delle altre componenti
negative nette sulle spese”, per esercenti arti e professioni, con calcolo
al netto degli oneri per imposte e tasse;
4. analisi della metodologia per il trattamento dei
passaggi competenza-cassa e viceversa per il periodo d’imposta 2019;
5. soppressione, per il periodo d’imposta 2019,
dell’applicazione degli ISA revisionati ai soggetti che presentano ricavi
derivanti da attività secondarie superiori al 30% del totale dei ricavi
conseguiti;
6. analisi della gestione del numero delle unità
locali per gli ISA revisionati nel 2019.
Sarà mia cura informarli degli esiti di tale
confronto e delle decisioni assunte in materia.
Allegato 1
NORME IN
MATERIA DI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Articolo XX
(Modifiche
alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)
1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di
cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21
giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018,
sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte
dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi del
comma 14 del citato articolo
9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del
rischio di evasione fiscale che tengono
conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante
dall’applicazione degli indici.
2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di
coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima
applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2018, hanno evidenziato un’errata impostazione o anomalie di risultato.
La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie,
dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non
rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche
per il periodo d’imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.
3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale
oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche
con riferimento ai periodi di imposta precedenti.
4. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche
con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione
dei benefici premiali indicati al comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21
giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di
esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.
5. Per i soggetti che esercitano attività economiche
per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale
di cui all’articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 21
giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non
superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i versamenti prorogati
al 30 settembre 2019 per effetto dell’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi
con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono
prorogati al 30 novembre 2019.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano
anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi
degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti
indicati nel medesimo comma 5.
Relazione illustrativa
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
sono stati previsti dall’art.
9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 21
giugno 2017, n. 96, e hanno sostituito, dal periodo d’imposta 2018, i
previgenti studi di settore. Il nuovo strumento, introdotto dal legislatore
nella prima parte del 2017, ha trovato la sua concreta implementazione
normativa, con notevole ritardo, soltanto nel corso del 2019, con la
pubblicazione dei decreti ministeriali 23 marzo
2018 e 28 dicembre 2018 di approvazione di
175 ISA e relative note metodologiche a cui si sono aggiunte le successive
modifiche approvate con i decreti ministeriali 27
febbraio 2019 e 9 agosto 2019, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 10 maggio 2019 n. 126200 recante l’attuazione del regime
premiale.
L’effettiva implementazione operativa dei nuovi ISA
la si è avuta ancor più in ritardo il 10 giugno scorso con la messa a
disposizione dei dati precompilati e del software necessario per il calcolo del
punteggio di affidabilità fiscale. Ulteriori sei versioni del software sono
state rilasciate gli scorsi 19 e 26 giugno, 19 e 31 luglio, 23 e 30 agosto.
Tali gravi ritardi si sono riverberati sulle tempistiche di rilascio degli
applicativi (e dei relativi aggiornamenti) da parte delle software house che
forniscono i gestionali agli studi professionali. I continui aggiornamenti non
hanno pertanto consentito a contribuenti e professionisti di avere, nei tempi
necessari per l’adempimento, un quadro definito con cui operare.
A tutto ciò deve aggiungersi che i primi chiarimenti
di prassi amministrativa sulla nuova disciplina sono stati forniti dall’Agenzia
delle entrate soltanto il 2 agosto 2019, con la circolare
n. 17/E pubblicata a ridosso dell’inizio del periodo feriale. I ritardi
nella messa a disposizione degli strumenti applicativi hanno indotto il
legislatore a prorogare, con l’articolo
12- quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i termini di
versamento risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono
nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019, a favore dei contribuenti che
esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati
approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore
a 5.164.569,00 euro.
Tale intervento legislativo non ha tuttavia risolto
le criticità tuttora in campo derivanti dalla tardività degli ultimi
aggiornamenti del software necessario al calcolo degli ISA e dalla ancora
attuale “incapacità” di taluni indicatori di intercettare le reali situazioni
di anomalia delle attività osservate, come nel caso, ad esempio,
dell’indicatore “Incidenza dei costi residuali di gestione” che – come
riconosciuto dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n. 20/E del 9 settembre 2019 (§ 3.1) –
tiene impropriamente conto anche degli “oneri per imposte e tasse” ed inoltre è
rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe preferibile per talune
tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi, determinando una
riduzione del punteggio di affidabilità del tutto ingiustificato.
Pertanto, sin dallo scorso mese di giugno,
contribuenti e professionisti hanno denunciato ai Garanti del Contribuente di
tutto il territorio nazionale la violazione delle norme dello Statuto dei
diritti del Contribuente. I Garanti, ritenendo fondate le istanze presentate,
hanno rivolto al Ministero dell’economia e delle finanze un invito ad
intervenire riconoscendo il carattere sperimentale o meramente facoltativo
degli ISA per il periodo di imposta 2018. Il Ministero ha ritenuto di non dare
seguito alle predette istanze, paventando una discriminazione dei contribuenti
più virtuosi rispetto a quelli meno affidabili in sede di controllo e opponendo
esigenze di gettito erariale.
Al fine di risolvere le evidenti criticità
riscontrate in questo primo anno di applicazione degli ISA, tutelando nel
contempo l’applicazione di uno strumento istituito con l’obiettivo di favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili e orientare in modo più efficace
l’attività di contrasto all’evasione da parte dell’Amministrazione finanziaria,
si prevedono le seguenti disposizioni modificative dell’attuale disciplina in
materia.
In particolare, il comma 1, limitatamente al periodo
di imposta 2018, sancisce la natura sperimentale degli ISA ai fini della definizione
da parte dell’Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza, ai
sensi del comma 14 dell’articolo
9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, delle specifiche strategie di
controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto
del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante
dall’applicazione degli indici.
Il comma 2 demanda ad un provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate il compito di individuare gli indicatori elementari
di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in
sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per
il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un’errata impostazione o anomalie
di risultato. Si pensi, ad esempio, al citato indicatore “Incidenza dei costi
residuali di gestione” che – come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle
entrate nella circolare n. 20/E del 9 settembre
2019 (§ 3.1) – tiene impropriamente conto anche degli “oneri per imposte e
tasse” ed inoltre è rapportato al totale dei costi, anziché, come sarebbe
preferibile per talune tipologie di attività, al totale dei ricavi/compensi,
determinando una riduzione del punteggio di affidabilità del tutto
ingiustificato.
Al fine di garantire una parità di trattamento tra
tutti i contribuenti soggetti agli ISA, con il secondo periodo del citato comma
2 si stabilisce quindi che la revisione di tali indicatori, onde eliminarne i
predetti errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività
economiche, anche se non rientranti tra quelle oggetto di revisione nel corso
del 2019 individuate nell’allegato 1 del
provvedimento direttoriale del 30 gennaio 2019, prot. n. 23723/2019, con
effetto anche per il periodo d’imposta 2018, se più favorevoli per il
contribuente.
Con il comma 3, si codifica invece il principio,
ampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione già con
riferimento ai previgenti studi di settore (cfr., da ultimo, sentenza n.
19172/2019 del 17 luglio 2019), secondo cui gli indici sintetici di
affidabilità fiscale oggetto di revisione ai sensi del comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n.
50 del 2017 si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con
riferimento ai periodi di imposta precedenti.
Al fine di migliorare il “clima di fiducia” nei
confronti del nuovo strumento, il comma 4 stabilisce che il provvedimento con
il quale l’Agenzia delle entrate individua i livelli di affidabilità fiscale ai
quali è collegata la graduazione dei benefìci premiali, indicati nel comma 11
dell’articolo 9-bis del
decretolegge n. 50 del 2017, deve essere emanato soltanto dopo aver sentito
il parere, obbligatorio ma non vincolante, della commissione di esperti di cui
al comma 8 del citato articolo 9-bis.
Per i soggetti che esercitano attività economiche
per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limite stabilito per l’applicazione dei medesimi
indici, il comma 5 dispone infine la proroga al 30 novembre 2019 dei versamenti
– già prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 – da
effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento, attualmente, entro il 30
ottobre 2019.
Tale proroga, ai sensi del comma 6, si applica
infine anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai
sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti
indicati nel precedente comma 5.
Allegato 2
INDICI
SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA). CRITICITÀ E PROPOSTE
Con il presente documento, il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili espone le principali criticità
emerse in sede di applicazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità
fiscale per il periodo di imposta 2018 e formula alcune proposte di soluzione
che si auspica possano trovare accoglimento in sede di revisione degli indici
ovvero, laddove necessario, in sede normativa.
Indicatore anomalia costi residuali
L’indicatore di anomalia “Incidenza dei costi
residuali di gestione” misura l’incidenza percentuale dei costi residuali di
gestione indicati al rigo F23 (al netto di quanto indicato nei campi interni da
1 a 7 dello stesso rigo), sui costi totali.
Questo indicatore ha generato, con una certa
frequenza, valutazioni molto scarse, in particolare per i professionisti, per
gli intermediari del commercio e per i prestatori di servizi i cui costi complessivi
sono relativamente bassi, ma anche per imprese strutturate con alto costo del
venduto poiché i costi residuali comprendono oneri rilevanti come minusvalenze
patrimoniali e sopravvenienze passive, che possono rappresentare un’alta
percentuale sui costi totali.
Di conseguenza si ritiene che per tutti gli ISA,
anche quelli non in revisione e sin dal 2019, il rapporto debba essere
instaurato fra i costi residuali di gestione ed i ricavi o compensi.
Si ritiene che, comunque, dai costi residuali di
gestione debbano essere scorporate imposte e tasse (ed in generale tutti i
costi fiscali – es. spese per registrazione contratti, deduzione forfettaria
agenti, ecc.) ed anche minusvalenze patrimoniali e sopravvenienze passive o
altri oneri straordinari con l’inserimento, già nel modello ISA 2020 relativo
al 2019, fra i “di cui” al rigo F23 gli “Oneri straordinari” già previsti al
rigo F27 degli studi di settore.
Il campo 9 (ma pure il campo 8) del rigo F23
andrebbero ricompresi fra i costi che il sistema sterilizza nel calcolo
dell’indicatore
Indicatori elementari di affidabilità: magazzino
Altro indicatore di anomalia fonte di rilevanti
problematiche è quello relativo alla durata e decumulo delle scorte che non
tiene conto delle strutture e delle caratteristiche gestionali della aziende:
possono venire premiate imprese con valori di ricavi, valore aggiunto e redditi
molto modesti, ma con poche scorte; punite aziende che perseguono politiche di
disponibilità dei prodotti anche con scarsa rotazione ma con alti redditi. In
un caso specifico ma non infrequente, per esempio, dopo tre 10 per ricavi,
valore aggiunto e reddito, la durata ed il decumulo delle scorte genera un
2,52. Evidentemente l’indicatore deve essere modificato tenendo conto degli
elementi strutturali e dei risultati economici dell’impresa, compresa la
presenza di unità locali dotate di magazzini.
Sterilizzazione di indicatori di affidabilità
Per i motivi di cui sopra si chiede che, per
l’esercizio 2018, gli effetti negativi degli indicatori segnalati, siano
sterilizzati in particolare per il rilevante impatto ai fini della situazione
delle società di comodo.
Indicatore di anomalia. Reddito negativo triennio
Ai fini della semplificazione si ritiene opportuna
l’eliminazione dell’indicatore elementare di anomalia “reddito negativo per più
di un triennio” e delle variabili precalcolate dei redditi ai fini ISA relativi
alle sette annualità precedenti.
Il coefficiente individuale
Molti dei problemi pratici, in alcuni contribuenti
sono dovuti alla presenza del cd “coefficiente individuale” positivo.
Il software ISA, infatti, considera fra gli elementi
fondamentali per il calcolo delle varie posizioni anche il cosiddetto
“coefficiente individuale”.
Tralasciando i tecnicismi legati alle formule
matematiche e statistiche è utile evidenziare, che un coefficiente individuale
positivo se da un lato contraddistingue favorevolmente l’azienda “per il
passato”, tende paradossalmente ad elevare la stima dei ricavi e del valore
aggiunto in relazione al periodo d’imposta 2018 avendo come effetto collaterale
indesiderato, spesse volte, quello di deprimere il voto Isa nell’annualità in
questione.
Questa è di fatto la spiegazione tecnica dei
punteggi anche molto negativi (sotto sufficienza) maturati da alcuni
contribuenti, specie in presenza di coefficienti particolarmente elevati.
Viceversa per coloro che hanno avuto un coefficiente
individuale negativo andrebbe mantenuto l’approccio favorevole che ha
facilitato molti “adeguamenti” (rispetto agli studi di settore dove le distanze
da colmare erano ben + ampie) registrati per il periodo d’imposta 2018.
Rigo F27. Beni strumentali
Togliere la voce campo 2 costo beni a noleggio
poiché il noleggiante non conosce il valore.
Indicatore di anomalia quadro A Le anomalie sul
quadro A. Fra le diffuse anomalie non risolvibili con l’adeguamento dei ricavi
si evidenzia anche quella relativa all’analisi dell’apporto di lavoro delle
figure non dipendenti (quadro A seconda colonna del modello), che in frequenti
casi appare sopravvalutato.
Il valore per le società di persone con un socio
solo che presta attività (es. sas con un solo accomandatario) è troppo elevata
(pari al 100%). Il quadro A dovrà comunque essere rivisto nella sua struttura e
per il peso degli addetti specie nel campo delle società di persone, rendendo
anche più chiare le relative istruzioni.
Indicatore di anomalia “incidenza degli oneri
finanziari netti”
Sono stati rilevati numerosi problemi per molte
società del comparto immobiliare che contavano proprio nello strumento succeduto
agli studi di settore per disattivare la disciplina sulle società di comodo sul
periodo d’imposta 2018.
L’indice è infatti calcolato come rapporto
percentuale tra gli oneri finanziari netti e il reddito operativo.
Il problema si presenta con tutta la sua enfasi
specie nelle realtà in cui i ricavi da locazione sono in diminuzione (es. viene
meno un immobile dato in affitto) e con mutui elevati, per cui la componente di
costo legata agli interessi passivi, fisiologicamente incomprimibile perché
collegata all’entità dei finanziamenti, supera certe percentuali (stabilite
dalla nota metodologica) proprio in rapporto al reddito operativo.
Del resto il risultato operativo determinato ai fini
degli Isa non risente come per il Rol calcolato per la deducibilità degli
interessi passivi della possibilità di sommare al risultato operativo gli
ammortamenti e i canoni leasing.
Anche questo indicatore dovrebbe essere sterilizzato
per il 2018 e la sua correzione essere operativa per il 2019.
Indicatori di anomalia per i professionisti
Solo per i commercialisti/consulenti del lavoro (Isa
AK05U) sono stati contati, ad esempio, circa 70 possibili indicatori di
anomalia (sono troppi).
Indicatore: Numero di prestazioni equivalenti per
addetto
Ha creato molti problemi per i professionisti che
fatturano poco, a volte in modo non corretto specie per posizioni (tipo medici
in pensione) o geometri ed architetti effettivamente in difficoltà con il
fatturato. Molti di loro nel 2019 sono passati in forfettario, ma il problema resta.
Ancora Isa Ak05
Sono sorti problemi con l’indice “Corrispondenza del
numero totale incarichi con il modello CU” per i contribuenti che inviano le Cu
come intermediari. Dal calcolo dell’indice andrebbero tolti questi soggetti.
Indicatori elementari di affidabilità: stime
econometriche
Si è notato che talvolta, a fronte di una positiva
valutazione del “reddito per addetto”, compare la valutazione negativa per il
“valore aggiunto per addetto”.
Non è certo che il basso valore per addetto segnali
direttamente un fenomeno evasivo a fronte di un buon reddito.
Le situazioni determinanti la discrasia fra i due
valori possono essere molteplici: lo scarso valore aggiunto per addetto può,
per esempio, derivare da percentuali di ricarico modeste di fronte ad alti ricavi
oppure essere generata da particolari strutture produttive.
La differenza di valutazione potrebbe anche derivare
da una non corretta taratura dell’effetto individuale.
Si ritiene necessaria una approfondita analisi della
casitica al fine di migliorare i criteri di valutazione evitando errori di
attribuzione del voto.
Dati precalcolati da archivi esterni
Si ribadisce l’opportunità di sospendere ancora
l’acquisizione dei dati precalcolati da archivi diversi da quelli dell’Agenzia
delle entrate. In futuro, però, superando le obiezioni del garante della
privacy, il contribuente dovrebbe essere posto nelle condizioni di ottenere
tutti i dati, presenti all’interno di ogni archivio, unicamente con
l’acquisizione di un unico file, in formato XML, presente all’interno del
cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate. Il problema della privacy sembra
possa essere superato anche perché l’Agenzia delle entrate è materialmente in
possesso dei dati presenti in altri archivi.
L’impossibilità del contribuente di verificare – con
un’unica acquisizione – i dati presenti in altri archivi, risulta estremamente
penalizzante ai fini della compliance che i nuovi indicatori di affidabilità
fiscale intendono perseguire.
Ad esempio, se il contribuente commette un errore
nella compilazione del modello ISA, indicando nel quadro A un numero di
giornate lavorate inferiore rispetto a quello effettivo, la versione attuale
del software non segnala l’anomalia. Ciò in quanto i dati della precalcolata
non contengono alcuna indicazione delle giornate lavorate dai lavoratori
dipendenti. Il contribuente, ove dovesse raggiungere un punteggio almeno pari
ad 8, potrà accedere ai benefici del regime premiale di cui al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 maggio scorso.
L’Agenzia delle entrate è in possesso del dato
corretto delle giornate lavorate presente negli archivi dell’INPS e
precedentemente comunicato dal contribuente. In tale ipotesi, una volta
verificata la difformità del predetto dato rispetto a quello indicato nel
quadro A del Modello ISA, procederà ad effettuare il ricalcolo del voto finale.
Se il valore dell’indicatore di affidabilità dovesse risultare inferiore ad 8
disconoscerà l’applicazione del regime premiale contestando l’omesso versamento
laddove il contribuente avesse effettuato la compensazione dei crediti fiscali
senza l’apposizione del visto di conformità. Viceversa, se il contribuente
fosse stato in grado di riscontrare autonomamente, in sede di compilazione del
modello ISA, l’errore commesso nell’indicazione delle giornate lavorate, non
avrebbe effettuato le compensazioni senza l’apposizione del visto non potendo
accedere al regime premiale. In tal caso avrebbe anche evitato l’irrogazione
delle relative sanzioni pecuniarie.
Per i motivi di cui sopra si chiede che i dati degli
archivi INPS e quelli degli ordini professionali (elenchi ufficiali) siano
acquisibili sin dalla dichiarazione Unico 2020 relativa ai redditi 2019, poiché
non costituiscono in alcun modo violazione della tutela della privacy, risolvendo
così i gravi problemi sopra segnalati.