Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25592

Previdenza, Omesso pagamento della tassa di ingresso per i
lavoratori collocati in mobilità, Cartella esattoriale, Prescrizione

 

Rilevato che

 

1. con sentenza del 25 novembre 2013, la Corte
d’Appello di Lecce confermava la decisione di primo grado che aveva
parzialmente accolto l’opposizione proposta da L.N.A. s.p.a. nei confronti
dell’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.p.A. ed
Equitalia Sud s.p.a., avverso la cartella esattoriale per omesso pagamento
della tassa di ingresso per i lavoratori collocati in mobilità, annullandola in
parte qua per intervenuta prescrizione estintiva quinquennale del credito
azionato;

2. per la Corte territoriale trovava applicazione la
prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 3, comma 9, lett. a), legge n.
335 del 1995, stante la natura contributiva della tassa d’ingresso o
contributo di mobilità di cui all’art. 5, comma 4, legge n. 223 del
1991;

3. per la cassazione di tale decisione ricorre
l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., affidando
l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il
Fallimento L.N.A. s.p.a., in persona dei curatori fallimentari;

4. Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate
Riscossione, è rimasta intimata;

 

Considerato che

 

5. con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 4, legge n. 223 del
1991 e 3, comma 9, lett. a),
legge n. 335 del 1995, lamenta l’erroneità della ritenuta ascrivibilità nel
novero della contribuzione previdenziale degli oneri posti a carico delle
imprese che collochino in mobilità il proprio personale;

6. il ricorso, tempestivamente affidato all’agente
notificante nel primo giorno successivo al giorno festivo di scadenza (arg. ex art. 155, quarto comma, cod.proc.civ.), è da
rigettare;

7. in continuità con le decisioni di questa Corte
(v., fra le altre, Cass. nn. 30699 del 2017, 672 del 2018, 12781 del 2019), va riaffermato che
la ricomprensione della c.d. tassa di ingresso per la mobilità nella categoria
della contribuzione previdenziale è coerente con la lettera e la ratio della
norma istitutiva e si inscrive nella variegata tipologia di oneri economici che
l’ordinamento offre in materia (obbligatori, volontari, figurativi,
addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) con differenze
terminologiche che non possono incidere sull’appartenenza alla comune ed ampia
categoria dei contributi previdenziali (per ulteriori argomenti ed ipotesi
esemplificative si rinvia a Cass. n.672 del 2018
cit.) ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della
precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente
considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla
disciplina della prescrizione quinquennale, dettata dall’articolo 3, comma 9, lettera b)
della legge n. 335 del 1995, tutti i contributi, nell’accezione lata
comprensiva degli oneri economici che, per ciascun lavoratore posto in
mobilità, il datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (corrispondenti, per
ciascun lavoratore, ad una somma pari a sei volte il trattamento mensile);

8. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo;

9. non si provvede alla regolazione delle spese in
favore della parte rimasta intimata;

10. ai sensi dell’art.13, comma 1 -quater, d.P.R.n.115
del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello dovuto per il ricorso ex art.
13, comma 1 -bis.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri
accessori di legge. Ai sensi dell’art.
13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

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