Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26965

Rapporto di lavoro, Svolgimento di mansioni superiori
rispetto a quelle proprie della qualifica di inquadramento, Pagamento delle
differenze retributive

 

Rilevato che

 

1. il Tribunale di Lecce aveva parzialmente accolto
il ricorso proposto da A.D.N. nei confronti dell’Inps e, accertato lo
svolgimento da parte della ricorrente di mansioni riconducibili all’area C,
posizione economica Cl, aveva condannato l’ente al pagamento delle differenze
retributive maturate con decorrenza dal 27 aprile 2005, essendo il credito
riferibile al periodo antecedente estinto per intervenuta prescrizione;

2. la Corte d’appello di Lecce ha rigettato
l’impugnazione principale dell’Istituto, perché correttamente il primo giudice
aveva valorizzato lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto a
quelle proprie della qualifica di inquadramento, mentre ha accolto l’appello
incidentale della D.N. e ritenuto inammissibile, per la sua genericità,
l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell’INPS;

3. la Corte territoriale ha evidenziato al riguardo
che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e pertanto il suo carattere
dispositivo comporta per la parte che la eccepisce l’onere di tipizzarla
attraverso specifiche indicazioni di fatto che rendano comprensibile e
individuabile l’uno o l’altro tipo legale;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso l’Inps sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., al quale A.D.N.
ha opposto difese con tempestivo controricorso.

 

Considerato che

 

1. il ricorso denuncia con un unico motivo,
formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc.
civ., «violazione e falsa applicazione degli articoli
2697, 2934, 2946
del codice civile nonché degli articoli 416 e 437 del codice di procedura civile»;

1.1. rilevato che l’elemento costitutivo
dell’eccezione di prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto fatto
valere in giudizio, evidenzia il ricorrente che la parte nel sollevare
l’eccezione stessa ha solo l’onere di allegare detto elemento costitutivo e di
manifestare la volontà di avvalersi dell’effetto estintivo, perché rientrano
nel potere/dovere del giudice la qualificazione giuridica e la identificazione
delle norme applicabili;

1.2. nel caso di specie, pertanto, poiché l’Istituto
nella memoria di costituzione di primo grado aveva in via preliminare eccepito
«ogni decadenza e prescrizione», non poteva la Corte territoriale ritenere
inammissibile l’eccezione per l’asserita genericità della stessa;

2. il ricorso non può trovare accoglimento perché la
sentenza gravata, che ha ritenuto inammissibile l’eccezione di prescrizione, è
conforme nel dispositivo a diritto e, pertanto, non è soggetta a cassazione ex art. 384 comma 4 cod. proc. civ., disposizione
che, in una lettura costituzionalmente orientata al rispetto dei principi di
economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., attribuisce a questa Corte il
potere di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo
(Cass. S.U. n. 2731/2017);

3. occorre premettere che nel controricorso la D.N.
ha riproposto la questione dell’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione
conseguente alla tardività della costituzione dell’INPS nel giudizio di primo
grado, questione sulla quale la Corte d’Appello non ha pronunciato, sebbene la
stessa fosse stata sollevata con l’appello incidentale, con il quale il capo
della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto parzialmente prescritto il
credito era stato censurato sia in ragione della genericità dell’eccezione di
prescrizione, sia in considerazione della tardività della stessa (pag. da 6 a 8
dell’appello incidentale);

4. poiché, come detto, il giudice d’appello non ha
pronunciato sulla eccepita tardività della costituzione dell’Istituto è da
escludere che, in assenza di ricorso incidentale, possa essersi formato il
giudicato interno, eccepito dalla difesa dell’INPS nella memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., perché
«l’impugnazione incidentale ha per necessario presupposto la soccombenza ed è
inammissibile se proposta dalla parte rimasta vittoriosa, sia pure per motivi
diversi da quelli da essa sostenuti; e tale parte ha, invero, facoltà di
chiedere, in ogni caso, al giudice superiore di dare alle questioni controverse
una soluzione più corretta, fermo restando il dispositivo, risollevando le
questioni medesime ex art. 346 c.p.c., se si
tratta di appello, e invocando il potere di correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., se si tratta di ricorso per
cassazione» (Cass. n. 16171/2015; negli stessi termini quanto alle eccezioni di
merito Cass. S.U. n. 13195/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata);

5. ciò premesso rileva il Collegio che dall’esame
degli atti contenuti nei fascicoli di parte, consentito a questa Corte in
quanto giudice del fatto processuale (Cass. S.U. n. 20181/2019), emerge che il
Tribunale di Lecce aveva fissato l’udienza di discussione per il 1° dicembre
2010 (cfr. decreto ex art. 415 cod. proc. civ.
steso in calce alla copia notificata del ricorso) e l’INPS si era costituito in
giudizio il 22 novembre 2010 (cfr. timbro di deposito apposto sulla memoria
difensiva) e, quindi, oltre il termine di dieci giorni fissato dall’art. 416 cod. proc. civ.;

6. non vale a rendere tempestiva la costituzione la
circostanza che il termine scadesse il 21 novembre 2010, ossia in giorno
festivo, perché deve essere ribadito l’orientamento, consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte, alla stregua del quale «il comma 4 dell’art. 155 c.p.c., diretto a prorogare
al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il
successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della I. n.
263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine
che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che
si computano “a ritroso”, ovvero contraddistinti dall’assegnazione di
un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una
determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle
caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di
individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo
cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto,
altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione
dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del
termine medesimo» (Cass. n. 21335/2017);

7. l’eccezione di prescrizione, pertanto, doveva
essere ritenuta inammissibile, a prescindere dalle modalità della sua
formulazione, perché nel processo del lavoro la tardiva costituzione del
convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d’ufficio, ai sensi dell’art. 416, comma
secondo, cod. proc. civ., norma la cui violazione, non rilevata dal giudice
di primo grado, era stata fatta valere dalla D.N. con l’impugnazione
incidentale, che aveva impedito la formazione del giudicato interno sul punto
(cfr. Cass. n. 27866/2008 e Cass. n. 8134/2008);

8. in via conclusiva il ricorso deve essere
rigettato ex art. 384 comma 4 cod. proc. civ.
con conseguente condanna dell’Istituto al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del
2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 4.500,00 per
competenze professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e
rimborso spese generali del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

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