Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 ottobre 2019, n. 26967

Rapporto di lavoro, Demansionamento, Risarcimento del danno
biologico, Notificazione della sentenza

 

Rilevato che

 

1. la Corte d’appello di Roma, decidendo
sull’impugnazione di F.M. avverso la sentenza del locale Tribunale (che aveva
parzialmente accolto la domanda proposta dal M. nei confronti dell’Agenzia del
territorio e, riconosciuto il grave inadempimento di quest’ultima per il
demansionamento subito dal ricorrente, aveva condannato l’Agenzia al solo danno
biologico quantificato in euro 7.162,00, respingendo la domanda di risarcimento
del danno esistenziale), riteneva, per quanto di interesse nel presente
giudizio, inammissibile tale impugnazione;

2. ad avviso della Corte territoriale la notifica da
parte del M. della sentenza di primo grado, unitamente al precetto di
pagamento, all’Agenzia del territorio, presso l’Avvocatura distrettuale dello
Stato (difensore di quest’ultima nel giudizio di primo grado), aveva fatto
decorrere anche per il predetto il termine breve per proporre appello, termine
nella specie inutilmente decorso;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso F.M. sulla base di un motivo;

4. l’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del
territorio) ha resistito con tempestivo controricorso successivamente
illustrato da memoria;

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia la
violazione degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. nonché dell’art. 11 del regio
decreto n. 1611 del 30 ottobre 1933;

sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, la notifica effettuata a meri fini esecutivi (da eseguirsi
obbligatoriamente presso l’Avvocatura dello Stato) non potesse far decorrere il
termine breve per impugnare;

2. il motivo è infondato;

3. va, infatti, richiamato il principio già
affermato da questa Corte (v. Cass. 21 novembre 2001, n. 14642) secondo il
quale la notificazione della sentenza munita della formula esecutiva alla parte
presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla
notificazione al procuratore stesso, prescritta dagli art. 285 e 170 cod.
proc. civ., ed è, pertanto, idonea a far decorre il termine breve
d’impugnazione, in quanto soddisfa l’esigenza di assicurare che la sentenza sia
portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante
processuale, professionalmente qualificato a valutare l’opportunità dell’impugnazione,
né l’apposizione della formula esecutiva impedisce l’inizio del decorso del
termine breve per l’impugnazione, non avendo rilevanza alcuna, ai fini della
decorrenza del detto termine, la volontà della parte che abbia richiesto la
notifica (si vedano anche, in senso conforme, Cass. 11 maggio 2007, n. 10878;
Cass. 8 maggio 2008, n. 11216; Cass. 11 giugno 2009, n. 13546; Cass. 1°
settembre 2014, n. 18493; Cass. 3 marzo 2015, n. 4260);

3.1. è stato affermato da questa Corte che la
notifica della sentenza a fini esecutivi (e non per far decorrere il termine
breve di impugnazione) deve essere sempre effettuata alla parte personalmente e
questa regola non trova eccezioni neppure quando la parte è una Pubblica
Amministrazione;

in particolare è stato precisato che «la separazione
del regime della notificazione del titolo esecutivo rispetto alla notificazione
ai fini dell’impugnazione, non essendo, come noto, la notificazione della
sentenza in forma esecutiva fatta alla parte personalmente idonea a far decorrere
il termine breve per l’impugnazione né per il notificante, né per il notificato
e che risulta in concreto operante […] anche con riferimento alle
amministrazioni dello Stato alle quali il titolo esecutivo può essere
notificato in persona dei rispettivi legali rappresentanti, essendo la funzione
di rappresentanza e domiciliazione legale delle pubbliche amministrazioni in
capo all’Avvocatura dello Stato circoscritta all’attività giudiziaria» (v.
Cass. 2 aprile 2009, n. 8071 e nel medesimo senso Cass. 19 dicembre 2003, n.
19512);

3.2. qualora, però, la sentenza esecutiva sia stata
notificata all’amministrazione dello Stato ma nel luogo ove la parte ha il
proprio domicilio ex lege e cioè presso l’Avvocatura dello Stato che ne ha la
rappresentanza giudiziale, non vi è alcuna ragione per non applicare il
principio riportato al punto sub 3 che precede essendo egualmente soddisfatta
l’esigenza di conoscenza qualificata della parte per il tramite del suo
rappresentante processuale (v. Cass. 2 aprile 2009, n. 8071; Cass. n. 4260/2015
cit. nonché Cass. 3 agosto 2015, n. 16317 e la più recente Cass. 19 luglio
2019, n. 19530);

3.3. nella specie, la notifica della sentenza di
primo grado, unitamente al precetto di pagamento, essendo avvenuta (in data 4
febbraio 2008) presso l’Avvocatura dello Stato, che ha il patrocinio
dell’Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio) ai sensi degli artt. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999,
n. 300 e dell’art. 43 del T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
ed aveva difeso tale Agenzia nel giudizio di primo grado (vedi pag. 1 della
sentenza della Corte territoriale), è idonea a far decorrere il termine breve
per impugnare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
170, 285 e 325
cod. proc. civ., con conseguente tardività del ricorso in appello
depositato in data 30 maggio 2008 (v. sempre pag. 1 della sentenza);

4. in conclusione il ricorso deve essere rigettato
con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del grado,
liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, nel testo risultante dalla L.
24.12.12 n. 228, ricorrono le condizioni previste dalla legge per il
raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre
alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo prescritto a titolo
di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit.
art. 13, comma 1-bis, se
dovuto.

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