Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26962

Inquadramento, CCNL Commercio, Compenso per lavoro
straordinario, Differenze retributive

Rilevato che

 

– con sentenza in data 19 ottobre 2015, la Corte
d’Appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di
Monza, ha riconosciuto il diritto di R.P. all’inquadramento nel III livello del
CCNL Commercio dall’1.1.2002 e al compenso per lavoro straordinario pari a 2,5
ore settimanali a decorrere dall’1.5.1999, fino alla cessazione del rapporto di
lavoro, con conseguente condanna della B. S.p.A. al pagamento delle relative
differenze retributive da determinarsi in separato giudizio;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha
ritenuto di accogliere la tesi di parte appellante là dove sosteneva
l’ammissibilità della condanna generica in assenza di specifici conteggi,
reputando possibile limitare ab origine nel rito del lavoro la domanda all’an
debeatur secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso
la B. S.p.A., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, R. P..

 

Considerato che

 

– con il primo motivo di ricorso si deduce la
violazione delle previsioni di cui agli artt. 414
e 112 cod. proc. civ. per aver la ricorrente
richiesto, ab origine, la condanna specifica della società datrice e non quella
generica poi ritenuta ammissibile in sede d’appello;

– il motivo è inammissibile;

– giova premettere, al riguardo, che, per costante
giurisprudenza di legittimità, (Cfr, ex multis, Cass. n. 28514 del 29/11/2017),
qualora l’attore abbia formulato una domanda di condanna specifica, e
successivamente l’abbia limitata all’”an debeatur”, il giudice non
incorre nel vizio di ultrapetizione se pronuncia una sentenza di condanna
generica, rimettendo la liquidazione ad un separato giudizio, ove il convenuto
abbia prestato il suo consenso;

– sempre secondo questa Corte, d’altro canto,
proposta una domanda di risarcimento del danno, il divieto di separazione del
giudizio “sull’an”da quello sul “quantum” non opera se, alla
richiesta avanzata dall’attore in tal senso, abbia prestato adesione il
convenuto, sebbene non espressamente, purché in modo certo ed univoco, come si
verifica quando non abbia sollevato alcuna eccezione al riguardo (cfr., sul
punto, Cass. n. 20894 del 07/09/2017);

– nel caso di specie, l’attuale controricorrente ha
incentrato il proprio appello essenzialmente su tale aspetto, censurando la
decisione di primo grado innanzitutto per “violazione del principio della
condanna generica nel rito del lavoro in merito all’asserita mancanza di
conteggi non prodotti nella domanda giudiziale…” con ciò facendo
palesemente comprendere il proprio interesse alla condanna generica;

– orbene, a fronte di tale deduzione attorea non
risulta alcun dissenso manifestato dalla controparte ed anzi, è inibito a
questa Corte indagare su tale aspetto per assoluto difetto di specificità del
ricorso sul punto in violazione dell’art. 366 cod.
proc. civ.;

– in particolare, va rilevato che i requisiti di
contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, cod. proc. civ., nn. 3, 4 e 6,
devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere
ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo
il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza
impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio
denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea
valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo
esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e
trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (sul punto, Cass. n.
29093 del 13/11/2018);

– nel caso di specie, parte ricorrente, dolendosi
dell’erronea attività decisoria in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello, non
indica in alcun modo se e quando si sarebbe opposta alla riduzione della
domanda generica dall’originaria richiesta di condanna specifica, adempimento,
questo, che ben avrebbe potuto operare nella propria costituzione in appello e
di cui avrebbe dovuto dare conto in sede di ricorso per cassazione onde
consentire al giudice di legittimità di prenderne contezza;

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la
violazione delle previsioni di cui all’art. 2697
cod. civ. e 115 e 132 cod. proc. civ. nonché contraddittoria,
insufficiente e/o omessa motivazione su fatti decisivi per il giudizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.;

– premessa l’inammissibile promiscuità dei motivi
che non consente di distinguere fra violazione di legge e vizio di motivazione,
nonché il principio secondo cui la violazione dell’art.
2697 cod. civ. può ipotizzarsi solo qualora venga gravata dell’onere
probatorio la parte cui legalmente lo stesso non può essere addebitato (cfr.,
ex plurimis, Cass. n. 17474 del 04/07/2018), pur volendo scindere le due
censure, le stesse si palesano inammissibili;

– relativamente alla violazione di legge, in quanto,
per costante giurisprudenza di legittimità, (cfr, fra le più recenti, Cass. n. 20335 del 2017, con particolare riguardo
alla duplice prospettazione del difetto di motivazione e della violazione di
legge) il vizio relativo all’incongruità della motivazione di cui all’art. n. 360, n. 5, cod. proc. civ., comporta un
giudizio sulla ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante e sussiste
quando il percorso argomentativo adottato nella sentenza di merito presenti
lacune ed incoerenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico
posto a fondamento della decisione, o comunque, qualora si addebiti alla
ricostruzione di essere stata effettuata in un sistema la cui incongruità emerge
appunto dall’insufficiente, contraddittoria o omessa motivazione della
sentenza;

– invece, attiene alla violazione di legge la
deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,
della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando
necessariamente una attività interpretativa della stessa;

– nella specie, la stessa piana lettura delle
modalità di formulazione dei motivi considerati induce ad escludere, ictu
oculi, la deduzione di una erronea sussunzione nelle disposizioni normative
mentovate della fattispecie considerata, apparendo, invece, chiarissima
l’istanza volta ad ottenere una inammissibile rivalutazione in fatto della
vicenda, atteso che parte ricorrente mira a contrastare la decisione di secondo
grado con riguardo all’inquadramento ritenuto congruo dalla Corte d’Appello,
così instando per una rivalutazione del merito sicuramente inammissibile in
sede di legittimità;

– con riferimento all’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, erroneamente
descritto come contraddittoria, insufficiente e/o omessa motivazione su fatti
decisivi per il giudizio, consistente nell’esame delle risultanze istruttorie
acquisite nel giudizio di secondo grado, si tratta di una valutazione di fatto
anch’essa totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in
seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1,
n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall’art. 54 co 1, lett. b), del DL 22
giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la
impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di
motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per
il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la
conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di
legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del
requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale”
richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed
individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della
Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note
ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del
provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile
contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono
nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4),
c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del
prescritto requisito di validità ( fra le più recenti, Cass. n. 23940 del 2017);

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi,
il ricorso va dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la
ricorrente al pagamento, in favore del procuratore della parte
controricorrente, dichiaratosi antistatario, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in euro 5000,00 per compensi ed euro 200,00 per
esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello
stesso articolo 13.

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