L’obbligatorietà per il datore di lavoro di un contratto collettivo può derivare anche dalla sua costante applicazione.
Nota a Cass. ord. 6 settembre 2019, n. 22367
Fabio Iacobone
Dal momento che i contratti collettivi di diritto comune (non efficaci “erga omnes” ex L. n. 741/1959) vincolano unicamente i soggetti iscritti alle associazioni sindacali che li hanno stipulati, in mancanza d’iscrizione al sindacato, il giudice può valutare il comportamento delle parti nel corso del rapporto per stabilire se da esso possa dedursi l’adesione di fatto a quel determinato contratto.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (6 settembre 2019, n. 22367 conforme a App. Reggio Calabria n. 748/2017) relativamente al caso di un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto di 180 giorni, il quale aveva sostenuto che il contratto realmente applicato dalle parti –diverso da quello invocato dall’impresa –stabiliva in 360 giorni la durata del comporto con conseguente nullità del licenziamento.
La Corte ribadisce il principio secondo cui «i contratti collettivi di lavoro non dichiarati efficaci “erga omnes” ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituendo atti di natura negoziale e privatistica, si applicano esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti, ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano fatto espressa adesione ai patti collettivi e li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente, desumibile da una costante e prolungata applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti»(v. Cass. n. 10632/2009).
Pertanto, qualora una delle parti invochi una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace “erga omnes”, “in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto”, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, al fine di accertare, pur in difetto della iscrizione al sindacato stipulante, se dagli atti siano desumibili “elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (Cass. n. 10213/2000).