Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 ottobre 2019, n. 27395

Rapporto di lavoro, Variazioni di inquadramento delle
posizioni aziendali, Differenze retributive

 

Ritenuto

 

1. Che la Corte di Roma, con la sentenza n.
8896/2013 ha respinto l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di V.F.
avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Latina.

2. La V., appartenente all’AREA B, posizione B1,
aveva adito il Tribunale chiedendo che fosse accertato lo svolgimento di
mansioni superiori (AREA C, posizione C1), con la conseguente condanna
dell’Istituto datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive.

3. Il Tribunale aveva accolto la domanda.

4. La Corte d’Appello ha rilevato che l’INPS non
aveva contestato lo svolgimento delle mansioni elencate e descritte dalla
lavoratrice nel ricorso, ma aveva dedotto la riconducibilità del e stesse alla
qualifica di appartenenza.

4.1. Doveva considerarsi provato, pertanto, che la
lavoratrice avesse svolto compiti attinenti al disbrigo di tutto il
procedimento volto alla iscrizione/inquadramento delle aziende, nell’ambito
delle quali provvedeva, dopo apposita istruttoria e valutazione in base alla
normativa vigente, all’assegnazione di posizioni o matricole alle aziende,
all’individuazione del settore economico di appartenenza e attribuzione del
relativo codice statistico contributivo ai fini della determinazione
dell’aliquota, gestendo, altresì, tutte le variazioni di inquadramento delle
posizioni aziendali, le sospensioni, le cessazioni definitive e provvisorie, le
riattivazioni, le cessazioni anagrafiche e contributive trasmettendo i dati
definitivi in via informatica e l’emanazione dei modelli DM80.

4.2. Il giudice di secondo grado poneva, quindi, in
evidenza che il discrimine tra le caratteristiche degli appartenenti all’AREA C
e all’AREA B consiste nella capacità dei primi di svolgere tutte le fasi del
processo affidategli, essendo invece richiesto al dipendente inquadrato in AREA
B soltanto di svolgere singole fasi o fasce del processo produttivo,
nell’ambito delle direttive di massima ricevute o di direttive predeterminate.

Né per processo produttivo poteva prendersi in
considerazione l’intero processo assicurato – pensionato.

La Corte d’Appello rilevava che la sottoscrizione
del provvedimento finale da parte del dirigente dell’AREA di appartenenza non
era elemento distintivo tra i due profili in contestazione, avendo la
lavoratrice rivendicato lo svolgimento delle mansioni Cl, “operatore del
processo”, descritto come colui che ha compiuta conoscenza di una o più
fasi del processo aziendale, e che l’INPS non aveva censurato l’apprezzamento
delle risultanze istruttorie effettuato dal Tribunale.

Pertanto, doveva ritenersi l’obiettiva
inquadrabilità delle mansioni espletate dalla V. nel profilo richiesto, con
accoglimento della domanda di riconoscimento delle differenze retributive.

5. Per la cassazione della sentenza d’appello
ricorre l’INPS prospettando un motivo di ricorso.

6. Resiste la lavoratrice con controricorso.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in
prossimità dell’adunanza camerale.

 

Considerato

 

1. Che con l’unico motivo di ricorso è prospettata
la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art.
360, n.3, cod. proc. civ., degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL enti pubblici
non economici 1998/2001, dell’art.
56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998
e succ. mod. dall’art. 15 del
d.lgs. n. 387 del 1998, ora art. 52 del d.lgs. n. 165 del
2001; dell’art. 1362 cod. civ., con
riferimento alla interpretazione delle declaratorie contrattuali delle aree,
allegato A al CCNL 1998-2001.

Il motivo si articola in due profili di censura.

1.1. In primo luogo l’INPS censura la statuizione
della Corte d’Appello secondo cui per il riconoscimento delle mansioni
superiori non è necessario l’effettivo svolgimento di tutte le fasi del
processo produttivo e che il dipendente assuma la responsabilità dell’attività
svolta, essendo sufficiente che le stesse vengano in concreto svolte singolarmente,
purché con modalità da configurare i requisiti per il livello C1.

L’INPS, dopo aver richiamato il contenuto delle
disposizioni contrattuali invocate, ricorda il processo di riorganizzazione
della propria attività e della gestione del personale, in modo da prevedere la
completa gestione di un servizio da parte di unità di processo, incaricate di
processi primari ed esternazione dei provvedimenti, con assunzione di
responsabilità finale, e non più la rigida divisione di compiti tra diversi
settori.

Pertanto, la connotazione essenziale per rivendicare
lo svolgimento di mansioni afferenti al profilo C è proprio lo svolgimento di
tutte le fasi del procedimento. Ciò, considerato che deve aversi riguardo, ai
fini della definizione di “processo produttivo”, a tutti gli aspetti
del rapporto contributivo, dalla fase costitutiva a quella conclusiva, compresa
la gestione dei crediti ed il loro recupero, e tutti i rapporti di natura
tecnica amministrativa e contabile nascenti dall’obbligo contributivo, atteso
che la competenza relativa al sottoprocesso produttivo (nella fattispecie in
esame pratiche relative ad aziende con dipendenti) è diversa da quella relativa
all’intero processo produttivo (processo “Aziende” che ricomprende
un’ampia categoria di soggetti contribuenti).

2. Il motivo non è fondato.

2.1. Va premesso che in materia di pubblico impiego
privatizzato, le qualifiche funzionali previste dal d.P.R. n. 285 del 1988 per
il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a
seguito della stipulazione – in attuazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993
(successivamente trasfuso nell’art. 69 del d.lgs. 165 del
2001) – del CCNL 16 febbraio 1999 di comparto, le cui disposizioni.,
unitamente a quelle del contratto collettivo integrativo degli enti, hanno
individuato i nuovi equivalenti profili professionali e ridefinito e
ricollocato quelli preesistenti nell’ambito delle nuove aree di inquadramento,
costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno,
svolto mansioni diverse dalla qualifica (Cass., n. 20079 del 2008, n. 29827 del
2008, Cass., S.U., n. 16038 del 2010).

2.2. L’interpretazione delle declaratorie contrattuali
AREA B e AREA C, del CCNL enti pubblici economici del 1999, di cui si duole il
ricorrente, ha costituito già oggetto di esame da parte di questa Corte, in
relazione a fattispecie che analogamente a quella in esame, attenevano
all’attribuzione di differenze retributive per mansioni superiori a dipendenti
di un ente pubblico non economico.

2.3. Nella sentenza n.
8683 del 2018 (relativa all’INAIL, cui adde, Cass. sentenza n. 14204 del 2018) si è affermato che il
CCNL 16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici
inserisce nell’AREA B il personale «strutturalmente inserito nel processo
produttivo» che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di
massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle
strumentazioni tecnologiche», valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni
operative e «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita».

La declaratoria allegata al contratto precisa, poi,
che la posizione B1 presuppone «conoscenze di base sul contesto di riferimento
interno ed esterno, delle normative che regolano l’attività istituzionale
dell’ente e la sua organizzazione, nonché dei vincoli da rispettare; conoscenze
professionali di base riferite all’informatica applicata e al processo o ai
processi di pertinenza».

2.4. All’AREA C appartiene, invece, il personale
«competente a svolgere tutte le fasi del processo» che opera «a livelli di
responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum», e,
quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di
tipo sia gestionale – operatore di processo, facilitatore di processo,
responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti
di progettazione, specialisti di organizzazione (citata sentenza Cass. n. 8683 del 2018).

Nella declaratoria generale dell’AREA si precisa che
il personale nella stessa inserito «costituisce garanzia di qualità dei risultati,
della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione
delle procedure, di consulenza specialistica».

La posizione CI presuppone «conoscenze ed esperienze
idonee ad assicurare la capacità di gestire e regolare i processi di produzione;
attitudini al problem solving rapportate al particolare livello di
responsabilità; capacità di operare orientando il proprio contributo
all’ottimizzazione del sistema, contribuendo al monitoraggio della qualità;
capacità di gestire le varianza del processo in funzione del cliente».

2.5. Si è, quindi, affermato nella sentenza di
questa Corte da ultimo richiamata, che l’AREA C si caratterizza rispetto a
quella inferiore, oltre che per il diverso livello di conoscenze richiesto al
dipendente, per la capacità di quest’ultimo di svolgere tutte le fasi del
processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di
responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo
professionale all’interno dell’AREA stessa, è elemento richiamato in tutti i
profili.

Al contrario il personale dell’AREA B, il quale
esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure
predeterminate, si limita a «rispondere dei risultati secondo la posizione
rivestita», circoscritta alla singola fase, nell’ambito della quale è tenuto
solo ad «orientare il contributo professionale ai risultati complessivi del
gruppo».

I tratti differenziali essenziali fra il personale
delle due AREE vanno individuati nello svolgimento o meno di tutte le fasi del
processo e nel livello di responsabilità attribuita, aggiungendo che per l’area
C l’ampiezza diversa e la gradualità della responsabilità, che deve comunque
sussistere, discendono dalla presenza di diversi livelli di sviluppo
all’interno dell’area stessa.

2.6. Il giudice di appello, facendo corretta
applicazione dei suddetti principi, ha interpretato correttamente le
disposizioni contrattuali relative all’AREA B e all’AREA C, laddove ha escluso
che la competenza a svolgere tutte le fasi del processo richiedesse l’effettivo
svolgimento di tutte, e ha riconosciuto le differenze retributive per le
mansioni superiori, atteso che la lavoratrice espletava mansioni (v., punto
4.1. del Ritenuto) non contestate dall’INPS nel loro svolgimento, che andavano
ricondotte a quelle di “operatore di processo”, di cui all’AREA C,
posizione C1.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

5. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 – quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.500,00, per compensi
professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%
e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 – quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

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