Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 ottobre 2019, n. 27392
Riconoscimento del diritto alla pensione indiretta, Domanda
proposta dal coniuge superstite dell’avvocato, Iscrizione continuativa alla
Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del
2 dicembre 2013, ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha
rigettato la domanda proposta da L.A., coniuge superstite dell’avvocato P.L.D.,
per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.
2. Per la Corte di merito non sussisteva, in
riferimento all’avvocato D., il requisito dell’iscrizione protrattasi
continuativamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense,
requisito necessariamente concorrente con quelli, ulteriori, dell’iscrizione
prima dei quaranta anni e dei dieci anni di effettiva iscrizione e
contribuzione.
3. Avverso tale sentenza ricorre L.A., con ricorso
affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso poi
ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense.
Ragioni della decisione
4. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione
ed errata applicazione dell’art. 7, legge n. 675 del 1980, come modificato
dall’art. 2, commi 3 e 4, legge n.175 del 1983, sostituto dall’art. 3, legge n. 141 del 1992, la
ricorrente censura la sentenza per avere introdotto un requisito – l’iscrizione
continuativa alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per dieci anni
ininterrotti – non previsto dalle richiamate disposizioni, che prescrivono
soltanto i seguenti requisiti: dieci anni di effettiva iscrizione e
contribuzione; iscrizione alla Cassa a partire da data anteriore al compimento
del quarantesimo anno di età; iscrizione con carattere di continuità. Assume,
pertanto, l’erronea interpretazione per aver preteso l’iscrizione continuativa
per dieci anni e per aver fatto coincidere il richiesto «carattere di
continuità» con la perdurante e ininterrotta iscrizione.
5. Il ricorso è da accogliere.
6. La pensione indiretta pretesa dall’attuale
ricorrente è prevista dalle disposizioni di seguito indicate.
7. L’art.
7, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576 recita: «La pensione
indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge
superstite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a
pensione, sempreché quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione
e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1,
lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di
cui all’articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di
dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque».
8. Il successivo comma 4 detta le seguenti
condizioni: «La pensione indiretta spetta solo al superstiti di chi sia stato
iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al
compimento del quarantesimo anno di età …».
9. Va premesso che la pensione indiretta – da
erogarsi ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività –
costituisce tipica espressione del sistema solidaristico, dal momento che, al
pari dei trattamenti di invalidità, spetta a beneficiari impossibilitati, se
non fosse intervenuto l’evento invalidante o il decesso, a vantare alcunché a
titolo di pensione, per non essere stato maturato, come nella diversa ipotesi
della reversibilità, il prescritto periodo di contribuzione.
10. Come già affermato dalla Corte costituzionale,
con la sentenza n. 169 del 1986, il concetto di trattamento pensionistico
indiretto rispetto a quello di reversibilità diverge nella previdenza forense,
come positivamente delineato, dalla nozione dei due istituti nell’ambito dei
rapporti di impiego pubblico e di lavoro privato, nei quali, affinché sorgano
diritti in capo ai superstiti, deve comunque sussistere la maturazione del
diritto a pensione.
11. Nella previdenza forense il legislatore ha
posto, all’intervento solidaristico a vantaggio dei superstiti del
professionista deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, restrizioni
e limitazioni nell’ambito di una complessiva discrezionale valutazione del
sistema adottato, restrizioni per le quali la già richiamata decisione della
Corte costituzionale ha escluso la violazione del canone di ragionevolezza e
del secondo comma dell’art. 38 Cost., precetto,
quest’ultimo, che consente che il diritto alle prestazioni possa venire
subordinato a determinate condizioni o requisiti.
12. Ciò premesso, tanto ragioni letterali e
topografiche quanto la stessa ratio legis indirizzano l’interpretazione dei
requisiti normativamente prescritti per la pensione indiretta ai superstiti
degli iscritti alla Cassa nel solco della ratio solidaristica del beneficio
volta, dunque, a proteggere anche i superstiti di chi non abbia ancora maturato
il diritto a pensione per non avere raggiunto l’anzianità contributiva.
13.11 comma
3 del citato articolo 7 della legge n. 576 fissa il requisito temporale
minimo dell’iscrizione e contribuzione in dieci anni e il legislatore ha
connotato il predetto decorso del tempo con l’effettività dell’iscrizione alla
Cassa, con assolvimento del relativo obbligo contributivo, dimostrando di voler
contemperare l’onere economico con esborso a carico della Cassa, e dunque della
collettività degli iscritti, con un apporto dell’iscritto ancorato al tetto
dell’esborso corrispondente alla contribuzione versata per un decennio.
14. Dunque, premesso il discrimine anagrafico
dell’iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età, il
legislatore ha posto il limite insuperabile del decennio effettivo d’iscrizione
e contribuzione, così selezionando gli aspiranti al beneficio del trattamento
indiretto tra i superstiti dei soli professionisti che potessero vantare detta
condizione, al momento del decesso, ed escludendo, per converso, i superstiti
di professionisti sprovvisti dell’effettivo decennio d’iscrizione e
contribuzione.
15. All’effettività dell’iscrizione e contribuzione
appena richiamate dovrebbe aggiungersi, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa
forense e condivisa dall’interpretazione data dai giudici d’appello, il
requisito della continuità di talché gli elementi costitutivi della prestazione
indiretta deriverebbero, piuttosto, dall’effettività sommata alla continuativa
iscrizione per almeno dieci anni ininterrotti.
16. In realtà – osserva questa Corte – la continuità
richiesta dal comma 4, all’esterno del precetto dettato nel comma 3 e senza
alcun raccordo o rimando tra i due commi che conduca la lettura dell’interprete
sul binario di un combinato disposto tra le due norme, è riferita soltanto
all’iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno
di età e il dettato letterale della disposizione – «La pensione indiretta
spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di
continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di
età …» – fissa la stringente condizione della continuità dell’iscrizione
raccordata esclusivamente al requisito anagrafico, sicché l’estrapolare dal
dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla volontà del
legislatore, che ha esteso l’intervento solidaristico ai superstiti degli
iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi
espressamente rinviato, l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale.
17. In conclusione, il ricorso è da accogliere, la
sentenza va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va
rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria che si atterrà a quanto sin
qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Reggio Calabria.