Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2019, n. 27507

Lavoro, Cessione dell’azienda, Obbligo, del datore di lavoro
cedente, per la quota di TFR maturata durante il periodo di lavoro svoltosi
fino al trasferimento aziendale

 

Fatti di causa

 

1. Il Tribunale di Imperia rilevava che la domanda
di C.F., che aveva chiesto la condanna della società O. s.r.l. e della
cessionaria S.S. s.r.l. al pagamento in solido della complessiva somma di euro
41.644,72 a titolo di differenze retributive e t.f.r., non era provata quanto a
mancato godimento di ferie e permessi e che doveva, invece, ritenersi
sussistente il credito relativo alle mensilità di aprile e maggio 2013, alla
13° ed alla 14° mensilità del 2013, nonché all’indennità di preavviso, crediti
che, tuttavia, essendo maturati dopo la cessione, non potevano essere posti
solidalmente a carico della cedente.

1.1. Quanto al credito per t.f.r., il Tribunale
osservava che la quota relativa a carico della cedente non potesse fare parte
dei crediti cui faceva riferimento l’art. 2112 c.c.,
maturando la stessa alla cessazione del rapporto e che, in ogni caso, all’atto
della cessione, la s.r.l. O. aveva incluso l’importo delle quote di t.f.r.
maturato dai propri dipendenti tra le passività, sicché aveva sostanzialmente
sostenuto nei confronti della cessionaria il relativo costo.

2. La Corte d’appello di Genova, con sentenza
21.7.2017, in parziale riforma della impugnata decisione, condannava anche la
O. s.r.l. in liquidazione, in solido con la S.S. s.r.l., al pagamento, in
favore della F., di euro 20.430,98 a titolo di t.f.r. maturato sino alla
cessione dell’azienda, oltre accessori come per legge.

2.1. La Corte riteneva, in conformità ad
orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidatosi, che il datore di
lavoro cedente rimanesse obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente
per la quota di t.f.r. maturata durante il periodo di lavoro svoltosi fino al
trasferimento aziendale, mentre il datore cessionario era obbligato per la
stessa quota solo in ragione del vincolo di solidarietà e restava l’unico
obbligato per la quota maturata successivamente alla cessione.

3. Di tale decisione domanda la cassazione la O.
s.r.l. in liquidazione, affidando l’impugnazione ad unico motivo, illustrato in
memoria. Le altre parti sono rimaste intimate.

 

Ragioni della decisione

 

1. La società O. denunzia violazione o falsa
applicazione del combinato disposto degli artt.
2120 e 2112 c.c., sostenendo che erano
stati ceduti alla società S.S. anche i debiti per TFR in base alla
determinazione dei relativi importi ad opera di consulente tecnico e rileva
come la Corte territoriale abbia applicato un orientamento giurisprudenziale che
avalla l’impostazione della maturazione progressiva in ragione
dell’accantonamento annuale della quote di t.f.r., il che sarebbe contrario al
principio dell’esigibilità del relativo credito solo al momento della
cessazione del rapporto, sicché l’obbligo del relativo pagamento non poteva che
far capo al cessionario. Peraltro – secondo la prospettazione della ricorrente
– al momento della cessione dell’azienda il valore del cespite era stato
stimato includendo tra le passività anche le somme all’epoca maturate a titolo
di t.f.r. in favore dei lavoratori in forza alla cedente.

1.1. La ricorrente richiama, poi, i CCNL settore
Commercio che conforterebbero una tale opzione interpretativa e circolari dell’
INPS relative all’ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia in caso di
fallimento del cessionario, ma non anche se il datore di lavoro insolvente sia
il cedente, dovendo il t.f.r. in tal caso essere corrisposto per intero dal
cessionario.

2. Premesso che i CCNL non sono depositati e che le
circolari non hanno valore interpretativo cogente, va rammentato, a sostegno
dell’infondatezza del motivo, l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in
caso di cessione d’azienda assoggettata al regime di cui all’art. 2112 cod. civ., posto il carattere
retributivo e sinallagmatico del trattamento di fine rapporto, che costituisce
istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cessionario è obbligato
nei confronti del lavoratore, il cui rapporto sia con lui proseguito, quanto alla
quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in ragione del vincolo di
solidarietà e resta l’unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo
successivo alla cessione, mentre il datore di lavoro cedente rimane obbligato
nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine
rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento
aziendale. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di
fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l’azienda, essendo creditore
del medesimo (cfr, ex multis, Cass. 22.9.2011 n.
19291, Cass. 14.5.2013 n. 11479, Cass. 11.9.2013 n. 20837, Cass. 8.1.2016 n. 164).

3. Né appare rilevante ai fini della decisione della
questione dibattuta la circostanza che al momento della cessione dell’azienda
la società O. avesse inserito tra le passività l’ammontare delle quote maturate
dai dipendenti, rifluendo ciò nei rapporti tra le due società, ma non nei
termini di una diversa soluzione della controversia che ritenga esonerato il
cedente da ogni obbligo nei confronti del lavoratore ceduto in relazione alle
quote di TFR maturate prima della cessione. Deve, infatti, ribadirsi la
validità del principio sopra richiamato, reiteratamente affermato in sede di
legittimità ed ampiamente giustificato dalle motivazioni allo stesso sottese,
rispetto al quale non si ravvisano idonee e convincenti ragioni che inducano a
discostarsene.

4. Alle svolte considerazioni consegue il rigetto
del ricorso.

5. Nulla va statuito sulle spese, atteso che le
parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.

6. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115 del
2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1
quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato
D.P.R., ove dovuto.

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