Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27715

Lavoro, Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
– Pretesa contributiva Inps

 

Rilevato che

 

oggetto della presente controversia è la legittimità
del recupero di contributi previdenziali eseguito dall’Inps per il Fondo dei
lavoratori dipendenti con riferimento a prestazioni di servizi telefonici in
viva voce con offerta al pubblico di consulti di astrologia e cartomanzia, a
fronte sia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati
in epoca previgente la cosiddetta “legge Biagi”, sia di contratti di
lavoro a programma o progetto stipulati sotto il vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003;

il Tribunale di Ancona, in parziale accoglimento del
ricorso in opposizione della società F. S. s.r.I., dichiarò illegittima la
pretesa dell’Inps limitatamente al recupero contributivo per la posizione della
lavoratrice autonoma D.D.F., per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
non a progetto proseguiti fino al 24 ottobre 2005, nonché per la posizione
delle lavoratrici B. M., C. G., M. G., B. A. M., P. M. P., O. Q., M. A.M. e
M.M., tutte titolari di pensione di vecchiaia con le quali la società aveva
stipulato, sia prima che dopo il 2005, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa senza progetto; per le restanti posizioni (accomunate
dall’esistenza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ma con
progetto risultato non conforme ai connotati di specificità richiesti dalla
previsione normativa), il Tribunale confermò il ruolo e la cartella esattoriale
impugnate, ritenendo che il vizio riscontrato in tali contratti comportava, ai
sensi del primo comma dell’art. 69
del d.lgs n. 276/2003, l’applicazione del regime contributivo del contratto
di lavoro subordinato;

proposta impugnazione, in via principale dalla F. S.
s.r.l. ed in via incidentale dall’Inps e dalla S.C.C.I s.p.a., la Corte
d’appello di Ancona (sentenza del 19.6.2013) ha accolto l’appello incidentale,
dichiarando legittimo il recupero della contribuzione, mentre ha parzialmente
accolto l’appello principale, dichiarando il diritto della F. S. srl alla
imputazione al Fondo per i lavoratori dipendenti dei contributi già versati
nella Gestione separata (per le singole posizioni ed annualità), con
conseguente riduzione dell’importo delle somme iscritte a ruolo;

la Corte ha spiegato che alla stregua della
valutazione complessiva ed incrociata delle risultanze istruttorie era emersa
la prova del vincolo di subordinazione con riferimento ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, fatta eccezione per la posizione di
D. D. F., in relazione alla quale l’Inps aveva riconosciuto la particolare
connotazione di autonomia della medesima lavoratrice;

la Corte territoriale ha aggiunto che, data la
qualificazione in termini legali di subordinazione dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, i contributi già versati dalla F.S.
srl nella gestione separata andavano, invece, imputati ai contributi dovuti al
Fondo per i lavoratori dipendenti, per cui le somme già corrisposte alla
predetta gestione potevano essere conguagliate secondo le modalità della
cosiddetta compensazione atecnica; per la cassazione di tale sentenza ricorre
la società F. S. s.r.l. con nove motivi, cui resiste l’Inps con controricorso,
proponendo, a sua volta ricorso incidentale, al cui accoglimento si oppone la
predetta società;

 

Considerato che

 

1. col primo motivo del ricorso principale, dedotto
per violazione dell’art. 2094 cod. civ. in
relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la
ricorrente società segnala, anzitutto, un contrasto tra la motivazione ed il
dispositivo della sentenza in quanto la Corte di merito, pur avendo ricondotto
le prestazioni lavorative anteriori al 2005 alla più ampia categoria del
rapporto di  lavoro subordinato,
nell’accogliere l’appello incidentale svolto dall’Inps per il recupero delle
posizioni contributive, ha finito per riferirsi, nel dispositivo,
esclusivamente alle lavoratrici B., C., M., B., P., O., M. e M.; in ogni caso,
i criteri utilizzati dalla Corte d’appello al fine di interpretare la norma di
cui all’art. 2094 cod. civ. erano
manifestamente errati, poiché esorbitanti rispetto alla nozione legale di
subordinazione e, dunque, del tutto inidonei a condurre all’accertamento del
potere direttivo e disciplinare in capo al datore di lavoro;

2. col secondo motivo, proposto per vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc.
civ., la ricorrente principale obietta che la Corte d’appello ha del tutto
obliterato gli elementi deducibili D. deposizioni testimoniali che si
palesavano idonei a condurre, secondo una valutazione di verosimiglianza, ad
una decisione diversa da quella adottata, ovvero alla dichiarazione di
insussistenza del potere direttivo e/o disciplinare, con conseguente esclusione
del vincolo della subordinazione;

3. col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., si deduce la nullità della
sentenza o del procedimento per violazione degli artt.
115 cod. proc. civ., 24, commi 1 e 2, e 111, comma 2, della Costituzione: in particolare,
si assume che il giudice d’appello si è astenuto dall’esame analitico di tutte
le risultanze istruttorie, procedendo diversamente ad un esame sommario e
superficiale di alcune di esse e violando, quindi, il suo dovere processuale di
esaminarle tutte ancor prima di valutarle;

4. oggetto del quarto motivo del ricorso principale
è la denunzia del vizio di motivazione ex art. 360
n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alle lavoratrici indicate nel
dispositivo (le signore B., C., B., P., O., M. e M.), assumendosi che la Corte
territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione nella loro integrità
le dichiarazioni testimoniali poste a fondamento della decisione ed avrebbe,
altresì, omesso di esaminare le numerose dichiarazioni testimoniali in atti;

5. attraverso il quinto motivo, proposto ai sensi
dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per nullità
della sentenza o del procedimento in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente impugna il
capo della sentenza concernente il rigetto dell’appello riguardante i rapporti
di lavoro a progetto successivi al 2005, rispetto ai quali era stata eccepita
l’inapplicabilità degli artt. 61 e
segg. del d.lgs n. 276/2003 per il fatto che le posizioni lavorative successive
a quell’anno dovevano considerarsi autonome ex art.
2222 cod. civ., assumendo che la Corte di merito aveva obliterato tale
rilievo, affrontando direttamente la questione del lavoro dipendente che,
invece, era stata già fatta oggetto di un’altra specifica censura;

6. col sesto motivo la ricorrente ripropone in via
subordinata la stessa questione di cui al precedente motivo sotto il diverso
aspetto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., della
violazione o falsa applicazione degli artt. 61, comma 1, e 69 del d.lgs n.
276/2003;

7. col settimo motivo la ricorrente prospetta,
sempre in via subordinata, la stessa questione di cui ai due precedenti motivi
per violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.,
degli artt. 61 e 62 del d.lgs n.
276/2003 e dell’art. 1, commi
23 e 25, della legge n. 92/2012; sostiene la ricorrente che i requisiti
indicati nella sentenza per la validità dei contratti a progetto interessano
solo quelli stipulati a partire dal 19.7.2012 per effetto delle modifiche
introdotte con la legge n. 92/2012 e non anche
i contratti oggetto di causa, tutti preesistenti al 12 aprile 2007, data
dell’accertamento ispettivo;

8. con l’ottavo motivo, proposto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 61 e 69 del d.lgs n. 276/2003, oltre
che dell’art. 1, commi 2 e 25,
della legge n. 92/2012, la ricorrente contesta, in via ulteriormente
gradata rispetto ai precedenti tre motivi, che all’insussistenza di un
progetto, conforme alle prescrizioni di legge, debba seguire necessariamente
la  qualificazione in termini di
subordinazione del rapporto in forza di presunzione legale assoluta;

9. con l’ultimo motivo la ricorrente principale si
duole, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,
della nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la parte
dell’impugnata sentenza che aveva riconosciuto l’ammissibilità del conguaglio
per compensazione atecnica dei 
contributi versati nella Gestione separata, in quanto imputabili, in
realtà, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si era riferita solo ai
contributi versati per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
a progetto, nulla disponendo per gli altri rapporti non basati su contratti non
redatti sulla base di un progetto e cioè per i rapporti con le otto pensionate
B. M., C. G., M. G., B. A. M., P.M.P., O.Q., M.A.M. e M.M., ovvero anche per
tutti gli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non a
progetto proseguiti fino al 24 ottobre del 2005;

10. la prima censura, attraverso la quale si
denunzia un contrasto tra dispositivo e motivazione, è infondata in quanto,
alla luce della lettura congiunta di entrambe le parti dell’impugnata sentenza,
non è dato ravvisare la sussistenza di un contrasto insanabile, fonte di
nullità;

11. invero, anche se nel dispositivo della sentenza
si fa riferimento ai nominativi di determinate lavoratrici ai fini del recupero
contributivo è, altresì, vero che la esplicita pronuncia, contenuta nello
stesso dispositivo, di accoglimento dell’appello incidentale dell’Inps, teso a
conseguire il recupero dei contributi per tutte le posizioni lavorative, è
integrale;

12. infatti, nella motivazione della sentenza, nel
ribadirsi che l’appello incidentale dell’Inps è fondato, è evidenziato che – fatta
eccezione per la posizione lavorativa di D. D. F. rispetto alla quale
l’istituto aveva riconosciuto la sussistenza di un’autonomia che giustificava
la decisione di accoglimento della relativa opposizione all’iscrizione a ruolo
esattoriale – del tutto opposte erano, invece, le considerazioni da farsi per
la ben diversa situazione delle altre lavoratrici che, sebbene reclutate col
sistema unico di accesso del contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, erano soggette, in realtà, a sistemi di controllo, di turnazione,
di disciplina e di retribuzione tipici della subordinazione, con la
precisazione che quest’ultima situazione era comune sia ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa non a progetto proseguiti sino al 24
ottobre 2005, sia alla posizione delle altre lavoratrici già in quiescenza
reclutate con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; tra
l’altro nella stessa motivazione si dà atto del mero errore materiale
rappresentato dal mancato riferimento nel dispositivo ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa non a progetto proseguiti fino al 24
ottobre 2005, errore desumibile chiaramente, secondo la stessa Corte di merito,
dall’accoglimento integrale e non parziale dell’appello incidentale; in sostanza
il contrasto segnalato è solo apparente, essendo chiaro che l’appello
incidentale dell’Inps è stato accolto nella sua interezza, con la sola
eccezione riguardante la posizione lavorativa di D.D.F.;

13. al riguardo si è in effetti affermato (Cass.
sez. lav. n. 15586 del 6.11.2002) che << Nel rito del lavoro, la nullità
della sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo non si
verifica allorché il contrasto tra di essi è solo apparente, perché può essere
risolto attraverso l’interpretazione del dispositivo, a prescindere D.
improprietà terminologiche utilizzate, ed alla luce della motivazione» (in
senso conf. v. anche Cass. Sez. Lav. n. 9528 del 23.9.1998 e n. 27880 del
24.11.2008);

14. motivi di connessione, dovuti alla unitarietà
della questione trattata, seppur sotto diversi aspetti, della natura
subordinata o meno dei rapporti lavorativi in esame, dei criteri seguiti nella
verifica dei requisiti richiesti per la configurazione dei contratti di
collaborazione continuativa e coordinata con progetto, oltre che dei
presupposti per la loro conversione legale in rapporti di lavoro subordinato,
inducono a trattare congiuntamente la seconda parte del primo motivo ed i
successivi sette motivi del ricorso principale;

15. tali motivi sono infondati: invero, per quel che
concerne, anzitutto, la questione dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa con progetto, si è da ultimo affermato (Cass. Sez. lav., ord. n.
5418 del 25.2.2019) che «In tema di contratto di lavoro a progetto, la definizione
legale di cui all’art. 61 del
d.lgs. n. 276 del 2003 richiede la riconducibilità dell’attività ad un
progetto o programma specifico – senza alcuna differenza concettuale tra i due
termini – il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale,
originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia
comunque suscettibile di una valutazione distinta da una “routine”
ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la
preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di
risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in
termini di quantità e tempi di lavoro»;

16. al riguardo si è, altresì, precisato (Cass. Sez. lav. sent. n. 17636 del 6.9.2016) che
<<Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003,
prevede una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto
di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale,
riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al
raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti
dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza
vincolo di subordinazione; ne deriva che il progetto concordato non può
consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e
dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti
con l’ordinaria attività aziendale;

17. si è, altresì, statuito (Cass. Sez. lav. n. 8142 del 29.3.2017) che « In
tema di rapporti ex artt. 61 e ss.
del d.lgs. n. 276 del 2003, l’assenza del progetto di cui all’art. 69, comma 1, del medesimo
decreto, che ne rappresenta un elemento costitutivo, ricorre sia quando manchi
la prova della pattuizione di alcun progetto, sia allorché il progetto,
effettivamente pattuito, risulti privo delle sue caratteristiche essenziali,
quali la specificità e l’autonomia»;

18. diversamente da quanto lamentato dalla
ricorrente, il collegio di secondo grado ha dimostrato di essersi attenuto ai
suddetti principi allorquando, nel rigettare l’appello principale della stessa
società, ha osservato che era decisivo il rilievo per il quale nei contratti di
lavoro autoqualificati di collaborazione a progetto era la stessa pattuizione
“effettuazione di n… di ore di effettiva conversazione” in termini
precisi per ciascun contratto, con compenso determinato in base ai minuti di
conversazione effettuata, ad escludere gli estremi del progetto di lavoro,
postulato dal primo comma dell’art.
61 del d.lgs n. 276 del 2003, nel testo vigente “ratione
temporis”; in pratica, secondo l’argomentazione logica della Corte di
merito, il predetto contratto a progetto si risolveva in una mera elencazione
di mansioni (coincidente con l’attività imprenditoriale della società datrice
di lavoro) inidonea a definire il progetto o il programma di lavoro e, quindi,
ad individuare un risultato che presentasse i caratteri della compiutezza e
dell’autonomia propri del prodotto finito;

19. quanto alla questione della presunzione assoluta
della subordinazione si può affermare che la stessa è divenuta prevalente in
giurisprudenza e di questo orientamento è espressione da ultimo la sentenza n. 12820 del 21/06/2016 di questa Corte,
secondo cui «In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio
articolato dall’art. 69 del d.lgs.
n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina
del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente
differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di
uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto
“ope legis”, restando priva di rilievo l’appurata natura autonoma dei
rapporti in esito all’istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l’ipotesi in
cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata
attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla
stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro
subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra
le parti»;

20. il principio è stato ancora più specificamente
ribadito con la sentenza n. 17127 del 17/8/2016,
in cui si è affermato che «In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276
del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella versione
antecedente le modifiche di cui all’art.
1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso
che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia
instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di
lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il
rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della
subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso»(in
precedenza negli stessi termini Cass. 9471/20016);

21. anche in tal caso la Corte di merito si è
attenuta ai principi appena riassunti allorquando ha posto in evidenza che nel
contesto normativo di riferimento risulta del tutto coerente la disposizione di
cui all’art. 69 del d.lgs n.
276/03 che, di fronte a rapporti di collaborazione atipici, siccome
protratti a tempo indeterminato, non riconducibili a specifici obiettivi
ovvero, in ogni caso, tali da non consentire l’individuazione di uno specifico
progetto, sanziona l’inosservanza del divieto disponendo che gli stessi sono
considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data
di costituzione del rapporto;

22. in definitiva, è corretta la decisione delP
Corte territoriale nella parte in cui ha fatto discendere dall’accertamento
della mancanza di un programma di lavoro specifico la trasformazione opelegis
del lavoro (nominalmente) a progetto in rapporto di lavoro subordinato sin
dalla data della sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di
svolgimento del rapporto  (in tal senso,
Cass., 21 giugno 2016, n. 12820); né si ravvisa nell’interpretazione fornita
alla Corte territoriale alcuna violazione di legge, essendo la stessa conforme
al dato testuale e alla ratio della disposizione;

23. giova, inoltre, osservare che nella fattispecie
la norma di cui all’art. 69, comma
1, del d.lgs. n. 276 del 2003 “ratione temporis” applicabile è
quella della versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23,
lett. f) della I. n. 92 del 2012, posto che nell’impugnata sentenza è
chiaramente evidenziato che i contratti di lavoro a programma o progetto furono
stipulati sotto il vigore del decreto legislativo
n. 276 del 2003;

24. egualmente, per quel che concerne la posizione
delle lavoratrici reclutate tramite contratti di collaborazione coordinata e
continuativa non a progetto, la Corte territoriale, con accertamento di fatto
congruamente motivato ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico, ha
spiegato che le stesse erano state addestrate attraverso un apposito corso di
formazione (con somministrazione di nozioni elementari di cartomanzia e
simili), seguite e controllate nella esecuzione delle prestazioni in linea
nelle apposite postazioni telefoniche computerizzate installate nei locali
della società, erano regolarmente assoggettate a sanzioni disciplinari dirette
(per lo più rimproveri verbali) o indirette (mancata assegnazione di turni di
lavoro, mancato rinnovo del contratto di lavoro e simili) e, comunque,
risultavano (per la garanzia della copertura integrale dei turni di lavoro)
stabilmente inserite nella organizzazione della datrice di lavoro, per essere,
quindi, compensate in proporzione al tempo delle prestazioni lavorative
registrato dalla stessa datrice di lavoro, con conseguente configurazione degli
estremi della subordinazione;

25. sono, invece, inammissibili le censure attraverso
le quali la ricorrente tenta di rivisitare nel presente giudizio questioni di
merito del materiale probatorio già scrutinate adeguatamente dalla Corte
territoriale e che per tale ragione si sottraggono al giudizio di legittimità,
anche in considerazione del fatto che con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 le
Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che l’art. 360, primo comma, n.
5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,
conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio
specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione
tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso
rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo
comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto
storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o
extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il
“quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra
le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di
elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto
di tutte le risultanze probatorie. Quindi, nel sistema l’intervento di modifica
dell’art. 360 c.p.c., n. 5 comporta un’ulteriore sensibile restrizione
dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla
motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n.
8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al
minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di
legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è
solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante
e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della
sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si
esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella
mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella
motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni
inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.
Ma è evidente che nella specie la valutazione dei materiale probatorio e degli
esiti dell’istruttoria operata dalla Corte di merito non è affetta da alcuna di
queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e
comprensibile i motivi a sostegno del suo convincimento, così come già spiegato
nel corso della disamina dei suddetti motivi del presente ricorso;

26. va, infine, rilevata la carenza d’interesse
della ricorrente principale in ordine alla proposizione del nono ed ultimo
motivo, in quanto dal dispositivo della sentenza, che nel rito del lavoro
prevale quando vi è contrasto con la motivazione (v. fra tante Cass. sez. lav.
n. 12841 del 21.6.2016), si evince chiaramente che il diritto della F. S.
s.r.l. alla imputazione al Fondo per i lavoratori dipendenti dei contributi già
versati nella Gestione separata riguarda indistintamente tutte le posizioni
lavorative, tanto che nello stesso testo del dispositivo si fa riferimento alle
singole posizioni ed annualità senza distinzioni di sorta;

27. resta, invece, assorbito l’esame del ricorso
incidentale dell’Inps che è stato proposto, per violazione e falsa applicazione
degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc.
civ., esclusivamente per l’ipotesi di mancata configurazione del mero errore
materiale con riguardo al segnalato contrasto tra dispositivo e motivazione
dell’impugnata sentenza di cui si è trattato in occasione della disamina del
primo motivo del ricorso principale, contrasto, questo, come già chiarito, da
ritenere solo apparente;

28. in definitiva il ricorso principale va
rigettato, mentre va dichiarato assorbito quello incidentale; le spese del
presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente principale e vanno
liquidate come da dispositivo; ricorrono i presupposti per la condanna della
soccombente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato di cui all’art. 13 del d.p.r n. 115 del 2002;

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito
quello incidentale.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle
spese nella misura di € 10.200,00, di cui € 10.000,00 per compensi
professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27715
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: