Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 ottobre 2019, n. 27506
Indennità di disoccupazione, Accettazione di un’offerta di
lavoro a tempo determinato, Conservazione dello stato di disoccupazione,
Superamento della soglia di reddito annuale
Fatti di causa
1. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della
decisione resa dal Tribunale di Crotone, accoglieva l’opposizione proposta da
P.G. avverso il decreto ingiuntivo con il quale l’INPS aveva agito per il
recupero della somma che l’istituto asseriva indebitamente percepita dal G. a
titolo di indennità di disoccupazione per il periodo dal luglio al dicembre del
2005, revocando il predetto decreto ingiuntivo.
2. La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto non ostativa alla percezione della suddetta indennità
la circostanza che il G. nel periodo di riferimento avesse prestato attività
lavorativa a tempo determinato per un periodo di dieci settimane, avendo egli
percepito una retribuzione inferiore alla v. soglia prevista dall’ art. 4 primo comma, lett. a) del
d.lgs. n. 181/2000 (nel testo modificato dall’art. 5, d.lgs. n. 297/2002,
operante ratione temporis).
3. Per la cassazione di tale decisione ricorre
l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione al quale
l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
4. La VI Sezione di questa Corte, valutata la novità
della questione posta ed il suo rilievo nomofilattico, ha rimesso la causa a
questa IV Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
5. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.
Ragioni della decisione
6. L’ istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione degli artt. 4, lett.
a) e d) e 5, primo comma, d.lgs. n. 181/2000 e successive modificazioni,
con riferimento agli artt. 45
e 77 del r.d.l. n. 1827/1935,
conv. in I. n. 1155/1936 e 52
lett. b), 54, primo comma,
lett. a) e secondo comma e art. 55, lett. b) del r.d. n. 2270/1924.
Sostiene la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte
territoriale per risultare nella specie applicabile non la norma contenuta
nella lett. a) dell’art. 4 d.lgs
n. 181/2000, bensì la successiva lett. d) del medesimo articolo nella
versione vigente ratione temporis (luglio/agosto 2005), secondo cui in caso di
accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo
inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, si ha
sospensione dello stato di disoccupazione, con conseguente venir meno dei
diritto alla relativa indennità. L’interpretazione del giudice di merito
striderebbe anche con l’art. 45
III comma del R.D.L. n. 1827 del 1935, in quanto durante lo svolgimento di
attività di lavoro subordinato difetta la condizione di “mancanza di
lavoro” e viene meno la funzione della provvidenza in questione. Aggiunge
che il d.lgs n. 181 del 2000 non avrebbe
modificato nel senso individuato dalla Corte territoriale il regime
dell’assicurazione contro la disoccupazione, ancora disciplinato per l’aspetto
che qui viene in rilievo dall’art.
55 lettera b) del R.D. n. 2270 del 1924.
7. La questione oggetto di causa attiene
all’interpretazione dell’art. 4
del d.lgs n. 181/2000, nel testo come sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297,
ed in particolare del rapporto sussistente tra la lettera a) e la lettera d), e
dunque la sussistenza o meno del diritto all’indennità ordinaria di
disoccupazione anche nel periodo di svolgimento di attività lavorativa a tempo
determinato nel quale l’assicurato abbia conseguito un reddito annuale
inferiore alla soglia per mantenere lo stato di disoccupazione.
8. La normativa del d.lgs
n. 181 del 2000 e successive modificazioni non ha ridisegnato l’intera
disciplina dei trattamenti previdenziali per il caso di disoccupazione,
espressamente fatta salva dall’art.
5 comma 1, ma, in attuazione della delega conferita con l’art. 45 comma 1 lettera a) della I.
n. L. 17/05/1999, n. 144, che aveva ad oggetto anche la riforma degli
incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, ha individuato quando
sussista lo stato di disoccupazione, rilevante anche al fine del loro
intervento, in tal senso ridisegnandone i caratteri. Soccorre in tal senso
anche la premessa del suddetto d.lgs, che fa riferimento a detta delega, esplicitando
“che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi
all’occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla
revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di
appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più
adeguati alla valutazione ed al controllo dell’effettiva situazione di
disagio”.
9. L’art.
4, rubricato “perdita dello stato di disoccupazione, al comma 1 prevede
quanto segue: “Le Regioni stabiliscono i criteri per l’adozione da parte
dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello
stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a
seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito
annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale
soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio
competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di
rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del
contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi
superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani,
nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi
pubblici, stabiliti dalle Regioni;
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso
di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta
di giovani”
10. L’opzione interpretativa adottata dal giudice di
merito è corretta e dev’essere confermata.
11. La norma ha infatti individuato alla lettera a)
del comma 1 la soglia di reddito annuale che determina la conservazione dello
stato di disoccupazione. Essa è costituita dal reddito minimo personale escluso
da imposizione, e consente sempre il mantenimento della condizione di
disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale
reddito annuale sia conseguito, a tempo determinato o determinato. Solo in caso
di superamento di detta soglia può ritenersi venuta meno la necessità di
sostegno pubblico del reddito in favore del lavoratore (e dei suoi famigliari).
12. Ai sensi poi della successiva lettera d), il
superamento della soglia di reddito annuale come individuata alla lettera a)
non dà luogo a perdita dello stato di disoccupazione, ma solo a sospensione
dello stesso, qualora il rapporto sia a tempo determinato della durata fino a
otto mesi o a quattro mesi per i giovani. Ciò significa che in tal caso la
situazione di disoccupazione potrà essere nuovamente fatta valere dopo la
scadenza del termine contrattuale.
13. Diversamente, se il rapporto di lavoro a tempo
determinato non abbia determinato il superamento della soglia annuale di
reddito prevista dalla lettera a), la condizione di disoccupazione secondo la
previsione di carattere generale viene conservata.
14. L’interpretazione qui avallata si rende
necessaria al fine di non creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra
lavoro a tempo determinato e indeterminato, in quanto nella prospettazione
dell’Inps, disattesa dal giudice di merito, nel caso di lavoro a tempo
determinato che in un anno abbia consentito la percezione di un reddito
inferiore alla soglia imponibile si avrebbe, al contrario di quanto avviene in
caso di lavoro a tempo indeterminato, la sospensione integrale del trattamento
di sostegno. La soluzione normativa è in tal modo idonea a valorizzare la
precarietà del rapporto di lavoro a tempo determinato, che non consente per
definizione una previsione di continuità dell’occupazione al di là della sua
durata.
15. Segue coerente il rigetto del ricorso.
16. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in
assenza di attività
difensiva della parte intimata.
17. L’esito del giudizio determina la sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.