Il contribuente che intende rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori c.d. “impatriati”.
Nota a AdE Risposta 19 luglio 2019, n. 283
Francesco Palladino
Con la risposta ad interpello 19 luglio 2019, n. 283, l’Amministrazione finanziaria ha escluso l’ipotesi di cumulabilità della disciplina prevista dall’art. 16 del D.LGS. 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime degli impatriati) con il regime forfetario di cui all’art. 1, co. 54, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo rilevante a fini IRPEF.
L’istante, persona fisica non residente nel territorio dello Stato, intendeva rientrare in Italia, stabilirvi la residenza ed aprire una partita IVA per svolgere un’attività in relazione alla quale risultavano – a suo avviso – soddisfatti i requisiti per fruire del regime forfetario. Considerato che nel caso di specie, sempre secondo l’istante, risultavano soddisfatti anche i requisiti per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati, esso riteneva di poter beneficiare contemporaneamente di entrambi tali regimi.
Nella risposta in esame, l’Agenzia delle entrate sintetizza, innanzitutto, gli aspetti salienti dei due regimi, chiarendo:
– da un lato, che il regime degli impatriati consiste in una riduzione nella misura del 50 % della base imponibile dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. Detti redditi, in altri termini, seppur parzialmente, concorrono alla determinazione del reddito complessivo IRPEF;
– dall’altro, che il regime forfetario prevede, invece, l’applicazione di una imposta sostitutiva sull’ammontare dei compensi percepiti, ridotti sulla base di specifici coefficienti di redditività. Detti redditi, in altri termini, non concorrono affatto alla determinazione del reddito complessivo IRPEF.
Non è, dunque, tecnicamente possibile la loro contemporanea applicazione viste le diverse regole applicative loro sottese.
In conclusione, laddove un contribuente soddisfi sia i requisiti previsti per il regime degli impatriati sia quelli del regime forfetario, è rimessa a lui la scelta del regime più favorevole da applicare.