Non è sufficiente la generica eccezione di difformità dall’originale delle riproduzioni informatiche per escluderne il valore probatorio.
Nota a Cass. ord. 2 ottobre 2019, n. 24613
Francesco Belmonte
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche (ex art. 2712 c.c., con riferimento ai dischi cronotachigrafi), “il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta”.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione (2 ottobre 2019, n. 24613), in relazione ad una fattispecie concernente il riconoscimento delle ore di lavoro straordinario svolte (e del relativo compenso) da parte di un autotrasportatore, mediante la produzione in giudizio di copie dei dati registrati dal cronotachigrafo in dotazione sul mezzo di trasporto.
I giudici di merito (App. Genova n. 301/2014) avevano respinto le istanze del dipendente sul presupposto che “i dischi cronotachigrafi e le schede di viaggio prodotti non erano idonei a dimostrare l’asserito lavoro straordinario espletato”, in quanto questi ultimi erano privi dell’intestazione e sottoscrizione dell’azienda ed erano stati inoltre disconosciuti dalla società medesima.
Tuttavia, per la Cassazione il disconoscimento in questione, manifestato con l’espressione “Ba. (n.d.r. azienda) disconosce espressamente la corrispondenza delle fotocopie dei cronotachigrafi all’attività svolta da B. (n.d.r. dipendente) in costanza di rapporto”, si sostanzia in una generica eccezione di difformità dall’originale, “senza, però, l’allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l’effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto agli originali.”
Pertanto, per i giudici di legittimità, le statuizioni della Corte territoriale su tale punto non sono condivisibili con la conseguenza che la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, per una necessaria rivalutazione della documentazione informatica prodotta dal lavoratore, al fine “di accertare se l’intero quadro probatorio possa ritenersi connotato dalla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare la pretesa creditoria” (in tali termini, v. Cass. n. 13165/2018) al riconoscimento delle ore di lavoro straordinarie svolte ed alla corresponsione del relativo trattamento economico.