Lo Stato che violi il principio della parità di genere deve osservare per ambedue i sessi le disposizioni più favorevoli fin quando non vengono adottate misure per ripristinare la suddetta parità violata.

Nota a CGUE 7 ottobre 2019, C-171/18

Maria Novella Bettini

Qualora il regime pensionistico di uno Stato membro adotti, per porre fine ad una discriminazione  determinata dalla fissazione di un’età normale di pensionamento differenziata secondo il sesso, una misura che uniforma retroattivamente l’età degli affiliati (a tale regime) al minor livello di quella delle persone della categoria precedentemente svantaggiata contrasta con l’art. 141 Trattato CE, in quanto attua una sorta di parità “al ribasso” anche se la suddetta misura sia stata autorizzata dal diritto nazionale e dall’atto costitutivo del regime pensionistico in questione.

Importante principio espresso dalla Corte di Giustizia UE 7 ottobre 2019, C-171/18, sul caso, relativo al Regno Unito, di un regime pensionistico, costituito sotto forma di trust, che, adottando un’età uniforme tra uomo e donna (a fini antidiscriminatori), aveva optato per quella più svantaggiosa.

Come noto, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, l’art. 141 Trattato CE produce effetti, creando, in capo ai singoli diritti che i giudici nazionali hanno il compito di tutelare (v. CGUE 28 settembre 1994, C-28/93, punto 21).

Ne consegue che l’attuazione dell’art. 141 cit. da parte del datore di lavoro “dopo la constatazione di una discriminazione deve essere immediata e completa in modo che le misure adottate per ripristinare la parità di trattamento non possono, in linea di principio, essere soggette a condizioni che si risolverebbero, anche solo temporaneamente, in una conservazione della discriminazione” stessa (v. CGUE 28 settembre 1994, cit., punti 25 e 26).

Sarebbe invece contrario all’obiettivo della parità consentire ai responsabili del regime pensionistico di eliminare le discriminazioni contrarie alla normativa comunitaria, adottando una misura che uniforma in modo retroattivo il trattamento degli affiliati a tale regime al livello della categoria precedentemente svantaggiata.

Parità di genere al “ribasso”
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