Qualora la guida del processo produttivo sia demandata a software e strumenti automatizzati di pertinenza dell’impresa committente, il rapporto di lavoro va imputato in capo a quest’ultima.
Nota a Trib. Padova 16 luglio 2019, n. 550
Sonia Gioia
Il concetto di eterodirezione, quale elemento costitutivo della subordinazione (art. 2094 c.c.), non può non tener conto dell’evoluzione tecnologica “che ha reso in molti settori obsoleta la relazione da superiore a subordinato”, ben potendo la strumentazione informatica costituire un mezzo di esercizio dei poteri datoriali di direzione e controllo del dipendente. Ciò risulta ancor più evidente “nei settori definiti ‘labour intensive’, dove i soggetti appaltatori non dispongono di beni strumentali, o ne dispongono in misura irrilevante”.
Lo ha precisato il Tribunale di Padova (16 luglio 2019, n. 550) che ha escluso la genuinità dell’appalto di servizi (nello specifico, prelievo e movimentazione merci) che un’impresa aveva affidato ad una cooperativa, stabilendo che i dipendenti di quest’ultima dovessero considerarsi alle dipendenze della committente. Ciò, in quanto i poteri direttivi e di controllo della prestazione erano, di fatto, esercitati mediante strumenti elettronici di pertinenza dell’impresa appaltante.
In particolare, i lavoratori, dotati di apposite cuffie e microfoni, ricevevano un codice identificativo che doveva essere comunicato a voce ad un operatore automatico che riconosceva il prestatore e che gli dava l’indicazione sulla collocazione del materiale.
Tale strumentazione non solo impartiva le istruzioni ma registrava anche le singole operazioni degli addetti all’attività di picker, ponendosi come strumento idoneo al controllo a distanza dei prestatori.
In ragione di tali circostanze, il giudice ha ritenuto che i prestatori fossero eterodiretti dall’apparente committente e che la cooperativa fosse mera interposta, a nulla rilevando che i responsabili di quest’ultima svolgessero un controllo “puntuale e specifico” sulle prestazioni dei dipendenti, considerato che i ritmi e le modalità di lavoro venivano dettati e registrati dal software di proprietà dall’appaltante.
In sintesi, “il governo complessivo dell’attività aziendale e la direzione del lavoro dei singoli addetti possono essere intesi come una relazione informatizzata” con il datore, prescindendo dalla sussistenza di un rapporto de visu tra il superiore gerarchico e il dipendente. Ciò in quanto i poteri di direzione e controllo possono essere esercitati “a distanza” mediante l’ausilio della strumentazione informatica.