Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2019, n. 28512
Cartella esattoriale, Contributi Inps, Sgravi contributivi,
Uso illegittimo, Retribuzione effettivamente corrisposta
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Lecce, In parziale riforma
della sentenza di primo grado, annullava la cartella esattoriale emessa da
Equitalia ETR s.p.a. nei confronti di E.C. s.r.l., avente ad oggetto contributi
Inps per un importo di € 41.695,36 richiesti per avere illegittimamente
usufruito di sgravi contributivi per il periodo 2002-2005.
2. La Corte d’appello riferiva che nel caso le
retribuzioni corrisposte con riferimento alla paga oraria non erano inferiori
ai minimi contrattuali, dovendosi peraltro considerare che invece la paga
mensile risultava inferiore a causa di assenze che non avevano consentito ai
lavoratori il raggiungimento di almeno 40 ore settimanali minime previste in
edilizia dei contratti collettivi. Aggiungeva che correttamente la società
aveva ritenuto che le retribuzioni assoggettate a contribuzione per il fondo
pensioni lavoratori dipendenti dovessero essere quelle virtuali ai sensi dell’art. 29 della I. n. 341 del 1995
ed aveva applicato gli sgravi sia sulla quota di contributi determinati sulla
retribuzione effettiva che sulla quota determinata sulla retribuzione virtuale.
3. Per la cassazione della sentenza l’Inps, anche
per SCCI s.p.a., ha proposto ricorso, cui E.C. S.r.l. ha resistito con
controricorso. Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia ETR s.p.a., non ha svolto
attività difensiva. L’Inps ha depositato anche memoria ex art. 380-bis, 1 c.p.c.
Considerato che
4. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la
violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 29 del d.l. n. 244 del
1995 convertito con modificazioni nella I. n.
341 del 1995, dell’art. 1
comma 1 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modificazioni nella I. n. 389 del 1989, dell’art. 3 comma 56 della I. n. 448 del
1998 e dell’art. 44 della I. n.
448 del 2001.
5. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe
ritenuto erroneamente spettanti gli sgravi pur avendo la società versato i
contributi sulla retribuzione effettivamente corrisposta, inferiore a quella
c.d. virtuale di cui all’articolo
29 del d.l. n. 244 del 1995, che dev’essere commisurata ad un numero di ore
settimanali non inferiore all’orario di lavoro stabilito dai CCNL e che nella
specie è di 40 ore.
6. Il ricorso è inammissibile perché non fornisce
elementi per comprendere se il ragionamento della Corte territoriale sia stato
dissonante rispetto alla tesi che l’istituto propugna.
7. Ed infatti, poiché la Corte territoriale ha
testualmente affermato (pg. 10) che l’azienda aveva ritenuto che le
retribuzioni assoggettate a contribuzione fossero quelle virtuali ai sensi
dell’art. 29 della I. n. 341 del 1995,
avrebbe dovuto la parte ricorrente corredare la propria doglianza dagli
elementi fattuali idonei a manifestare la fondatezza della censura, mossa alla
sentenza impugnata, di violazione di legge nell’individuazione del concetto di
retribuzione virtuale, elementi idonei dunque a suffragare la premessa da cui
muove l’istituto che la contribuzione sarebbe stata rapportata ad un orario di
lavoro inferiore alle 40 ore settimanali.
8. Né soccorre il richiamo fatto allo scopo
dall’Inps nella memoria alla pg. 8 della sentenza, ove si riferisce quanto
accertato dal c.t.u. in merito alla retribuzione effettivamente corrisposta
dalla società ai lavoratori, ma non a quella assunta a parametro per i
versamenti contributivi.
9. Le spese, liquidate come da dispositivo in favore
della controricorrente, seguono la soccombenza.
10. L’esito del giudizio determina la sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di
E.C. s.r.l., che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi professionali,
oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.