Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2019, n. 28514

Mancato invio comunicazione di assunzione, Sgravio
contributivo ex art. 8, co, 9, L.
n. 407/1990, Necessaria osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla
legge all’atto dell’assunzione da formalizzare, Onere della prova della
sussistenza dei requisiti del beneficio, a carico dell’impresa

 

Rilevato che

 

1. nel febbraio 2002 T. di M. & c. s.n.c. veniva
sottoposta a un accertamento a conclusione del quale l’Ispettorato del lavoro
contestava l’omessa assunzione formale di una lavoratrice, J. S., la quale
risultava prestare servizio dal mese di aprile 2001. La società provvedeva a
regolarizzare la posizione lavorativa della dipendente retrodatando
l’assunzione con contratto di formazione lavoro al 1/4/2001 e versava la
relativa contribuzione applicando le riduzioni contributive previste dall’art. 8 della I. n. 407 del 1990.
Con cartella esattoriale notificata il 15/7/2004 ETR S.p.A. intimava alla
ricorrente il pagamento di € 5714,63 per omesso versamento dei contributi
previdenziali per il periodo 4.2001-1.2002, somme aggiuntive e interessi di
mora, in relazione alla posizione di J. S..

2. La Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma
della sentenza del Tribunale della stessa città, rigettava l’opposizione
proposta da T. di M. & c. C.n.c., avverso la cartella esattoriale .

3. La Corte territoriale condivideva la tesi
dell’Inps secondo la quale il Tribunale aveva errato nel riconoscere, per di
più in difetto di domanda, alla società opponente lo sgravio previsto dall’art. 8 comma 9 della l.n. 407 del
1990, in difetto di domanda. Aggiungeva che l’onere di dimostrare la
ricorrenza dei presupposti per gli sgravi incombe su chi ne invoca
l’applicazione e che l’agevolazione è correlata all’osservanza di tutti gli
adempimenti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione da formalizzare, sicché
non possono essere accordate misure premiali a chi non abbia rispettato gli
obblighi di legge in tema di assunzioni, dando luogo ad assunzioni irregolari
quanto ad oneri previdenziali e garanzie formali, quali la prescrizione di
forma imposta ai fini del contratto di formazione e lavoro.

4. Per la cassazione della sentenza Kilt di M. &
c. s.n.c.ha proposto ricorso, affidato a sei motivi; l’Inps ha depositato
procura speciale in calce al ricorso notificato, anche per SCCI s.p.a., mentre
Equitalia sud s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

 

Considerato che

 

5. come primo motivo la società deduce la violazione
dell’art. 434 c.p.c. e lamenta che la Corte
territoriale abbia ritenuto ammissibile l’appello, nonostante l’assenza di
censure puntuali e specifiche alla sentenza di primo grado.

6. Come secondo motivo deduce omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,
nella parte della sentenza d’appello in cui si afferma che l’esame
dell’applicazione degli sgravi di cui alla legge n.
407 del 1990 sia stato effettuato dal giudice di primo grado in violazione
del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Sostiene di aver chiesto in primo grado l’annullamento della cartella sul
presupposto di aver corrisposto quanto dovuto a titolo di contributi sulla base
delle indicazioni dello stesso ente impositore che aveva autorizzato
l’assunzione ai sensi della legge richiamata; il ricorrente aveva quindi come
unico onere quello di provare l’avvenuto pagamento dei contributi dovuti per la
lavoratrice J..

7. Come terzo motivo deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 2709 e 2735 c.c. e dell’articolo
116 c.p.c. nella parte in cui si afferma che l’onere probatorio per
l’applicazione di sgravi e agevolazioni contributive incomba su colui che ne
invochi l’applicazione.

8. Come quarto motivo lamenta l’omesso esame di un
fatto decisivo quale l’avvenuto pagamento dei contributi a seguito di legittima
applicazione della legge 407 del 1990.

9. Come quinto motivo deduce la violazione dell’art. 8 comma 9 della I. n. 407 del
1990, non avendo la Corte d’appello ritenuto applicabile la suddetta norma
nonostante il consenso iniziale dell’Inps.

10. Come sesto motivo deduce la violazione degli articoli 115 e 420
comma 5 c.p.c. per omessa pronuncia sull’espressa richiesta di prove
articolate sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello per
violazione del diritto di difesa. Sostiene che l’autorizzazione all’assunzione
dell’Inps ex I. 407 del 1990 del 1.3.2002
renderebbe inapplicabile il sistema sanzionatorio di cui alla I. n. 388 del 2000.

11. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Questa Corte (anche a Sezioni Unite, v. Cass. S.U.
n. 27199 del 16/11/2017, e successive conformi) che gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012,
conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012,
vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena d’
inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti
le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata.

12. Ha altresì affermato che in caso di denuncia di
errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche
giudice del fatto, inteso come fatto processuale sicché non deve limitare la
propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con
cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del
potere-dovere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il
ricorso si fonda, purché la parte ricorrente indichi gli elementi
caratterizzanti il fatto processuale di cui si chiede il riesame, nel rispetto
delle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c.,
comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n.
4, (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8077 del 2012, Cass. n. 2143 del 2015,
cit.).

13. Nel caso, tali oneri formali non sono stati
assolti, in quanto non viene riportato il contenuto della sentenza di primo
grado, né del ricorso in appello dell’Inps, che neppure viene allegato al
ricorso.

14. Inoltre, occorre rilevare che la parte
ricorrente sostiene che l’Inps si sia limitato a riproporre le difese svolte in
primo grado, ma per la ritualità dell’atto di appello non è escluso che l’atto
di gravame possa riproporre anche le argomentazioni già svolte in primo grado,
purché esse siano comunque funzionali a supportare le censure proposte nei
confronti di specifici passaggi argomentativi della sentenza appellata.

15. Il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile per difetto
di interesse, in quanto la Corte territoriale, pur nella premessa ivi
contestata, ha in effetti esaminato la questione della spettanza delle
agevolazioni contributive il cui esame si lamenta omesso, con il risultato di
condividere la valutazione dell’Inps in merito alla loro non spettanza per la
mancata osservanza degli oneri formali per l’assunzione.

16. Il terzo motivo non è fondato, in quanto la
Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione del principio in più
occasioni ribadito da questa Corte, secondo il quale in tema di sgravi
contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo
dell’obbligo contributivo, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio
l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, in relazione alla
fattispecie normativa di volta in volta invocata, (v ancora da ultimo n. 1157 del 18/01/2018 e Cass. n. 18160 del 10/07/2018).

17. Il quarto e quinto motivo non sono fondati: la
materia previdenziale è regolata da una normativa di carattere pubblicistico
sia nelle sue finalità che nelle forme di finanziamento, che ricadono sul
bilancio dello Stato. Ne consegue che per l’applicazione degli istituti
premiali, come le riduzioni contributive, devono sussistere i requisiti
previsti dalla legge, la cui verifica in ultima istanza incombe al giudice, che
non è vincolato da indirizzi diversi eventualmente assunti in sede
amministrativa.

18. In tal senso, non rileva la circostanza
valorizzata dal ricorrente, secondo il quale l’Inps avrebbe autorizzato
l’assunzione con contratto di formazione lavoro della Iacopino ai sensi della I. n. 407 del 1990, quando la Corte territoriale
ha accertato che di tale contratto non sussistevano i requisiti di forma
(stante, nel caso, la regolarizzazione successiva al suo inizio) e che neppure
era dimostrata la ricorrenza delle condizioni per gli sgravi, ovvero
l’osservanza degli adempimenti previsti dalla legge all’atto dell’assunzione da
formalizzare.

19. Né la valutazione di merito in ordine
all’insussistenza dei requisiti e all’impossibilità di concedere gli sgravi
quando la formalizzazione del rapporto di lavoro sia successiva all’effettiva
assunzione è fatta oggetto da parte del ricorrente di specifica censura.

20. Il sesto motivo è infine inammissibile, in
quanto le istanze istruttorie che si lamenta essere state disattese dal giudice
di merito non valevano a dimostrare la sussistenza dei requisiti per gli
sgravi, essendo finalizzati a dimostrare l’intervenuta autorizzazione
amministrativa all’assunzione e il pagamento dei contributi richiesti,
circostanze la cui esistenza non rileverebbe comunque in senso ostativo alla
valutazione compiuta dal giudice di merito. Deve dunque essere ribadito il
principio secondo il quale II vizio di motivazione per omessa ammissione della
prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo
nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi,
ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare
circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno
determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio
decidendi” risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 17/06/2019), il
che non si è verificato nel caso di specie.

21. Quanto infine all’argomentazione relativa alle
sanzioni richieste, essa risulta inammissibile in quanto nella sentenza di
merito tale questione non è stata affrontata, sicché dev’essere ribadito che
qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi
sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di
evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo
di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche,
in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in
quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla
Suprema Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale
asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione. Nel giudizio
di cassazione infatti, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in
rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto
proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione
diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di
questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di
nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi
di fatto dedotti. (Cass. n. 23675 del 18/10/2013, Cass. n. 4787 del 26/03/2012,
Cass. n. 3664 del 21/02/2006).

22. Segue coerente il rigetto del ricorso.

23. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in
assenza di attività difensiva della parte intimata.

24. L’esito del giudizio determina la sussistenza
dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 novembre 2019, n. 28514
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