Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2019, n. 28289

Società cooperativa, Differenze retributive, Corresponsione
retribuzioni insufficienti, Inquadramento, Correttezza dei conteggi
depositati

 

Rilevato che

 

1. La Corte di appello di Torino, in riforma della
sentenza di primo grado, ha accolto le domande proposte da R.C. e M.L.S. ed ha
condannato la M. società cooperativa al pagamento in loro favore delle
differenze retributive a ciascuno spettanti, come indicate nei conteggi
depositati sin dal primo grado e mai contestati. Ha invece rigettato le domande
riconvenzionali avanzate dalla società M. avendo accertato l’esistenza di una
giusta causa di dimissioni.

2. La Corte territoriale, verificata l’ammissibilità
del gravame, rispondente ai criteri stabiliti dall’art.
434 comma 1 cod. proc. civ., ha ritenuto che i lavoratori avessero
tempestivamente depositato, nella memoria in replica alla domanda
riconvenzionale, la documentazione attestante che il c.c.n.I. invocato,
autotrasporto merci e logistica, era stato sottoscritto dalle OO.SS. dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nel settore
cooperativistico e che era l’unico contratto da prendere a riferimento per
stabilire il trattamento minimo da erogare. Inoltre ha ritenuto che l’aver
corrisposto retribuzioni insufficienti integrasse una giusta causa di
dimissioni. Riconosciuto pertanto l’inquadramento di entrambi i lavoratori,
appartenenti al sesto livello del c.c.n.I. UNCI, nel corrispondente livello del
c.c.n.I. dell’autotrasporto merci e logistica, la Corte di merito ha escluso
che il C. potesse essere invece inquadrato, come richiesto, nel quinto livello
avendo accertato che non era stata offerta la prova, neppure allegata, dello svolgimento
delle relative mansioni. Ha quindi condannanto la società al pagamento delle
somme da ciascuno chieste nel ricorso evidenziando che la correttezza dei
conteggi depositati non era stata affatto contestata.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso la M. società cooperativa fondato su due motivi cui hanno resistito
R.C. e M.L.S. con controricorso. La M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1, cod. proc. civ. insistendo nelle
conclusioni già prese.

 

Considerato che

 

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 1 della legge 3 aprile
2001 n. 142 e dell’art. 7
comma 4 del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31 anche in relazione
agli artt. 3, 36
e 39 Cost., oltre che l’omesso esame di un
fatto decisivo per il giudizio.

4.1. Sostiene la ricorrente che il giudice di
appello avrebbe erroneamente applicato il c.c.n.I. autotrasporti in luogo di
quello delle cooperative, individuato nel regolamento della società, e
sottolinea che, peraltro, le parti avevano tardivamente prodotto il documento
al quale avevano affidato la prova dell’applicazione del c.c.n.I. invocato.
Osserva la cooperativa che l’esigenza di produrre la documentazione in
questione era insorta già prima della proposizione della domanda
riconvenzionale ed evidenzia che, in ogni caso, la nota depositata atteneva al
regime contributivo applicabile e non anche alla retribuzione da corrispondere.

5. Con il secondo motivo di ricorsola società
denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.
421 e 115 cod. proc. civ. anche in
relazione agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ..

5.1. In contrasto con il principio secondo il quale
il giudice deve giudicare secundum allegata et probata, la Corte di merito,
diversamente dal giudice di primo grado, ha ritenuto sufficiente a dimostrare
l’avvenuta sottoscrizione, da parte di organizzazioni comparativamente più
rappresentative, del contratto collettivo invocato dai lavoratori la produzione
di un documento generico senza che fosse mai stata allegata la incongruità
della retribuzione percepita e la sua inidoneità a soddisfare l’esigenza,
tutelata dall’art. 36 Cost., di assicurare al
lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa tenendo conto
anche della natura della prestazione, delle modalità di svolgimento e della
professionalità acquisita. Obietta infine che la Corte sarebbe incorsa nella
denunciata violazione dell’art. 421 cod. proc. civ.
non avendo esplicitato le ragioni dell’esercizio dei poteri officiosi.

6. Le censure, da esaminare congiuntamente in
ragione dell’ obiettiva connessione, investendo entrambe per diversi aspetti la
scelta della Corte di appello di ritenere applicabile alla fattispecie il
contratto collettivo autotrasporti in luogo di quello delle cooperative, sono
infondate e devono essere rigettate.

6.1. La Corte territoriale, nel ritenere che il
contratto collettivo dell’ autotrasporto merci e logistica era stato
sottoscritto da organizzazioni sindacali che erano comparativamente più
rappresentative non è incorsa nelle denunciate violazioni di legge.

6.2. Occorre preliminarmente ricordare che, ai sensi
dell’art. 7, comma 4, del d.l. n.
248 del 2007, conv. con modif. dalla I. n. 31
del 2008, nell’ambito delle società cooperative, ove si realizzi un
concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito,
al socio lavoratore subordinato spetta un trattamento economico complessivo non
inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti
dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative
nella categoria, quale parametro esterno e indiretto di commisurazione ai
criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall’art. 36 Cost. (cfr. Cass.
20/02/2019 n. 4951 e Cass. 21/02/2019 n. 5189
oltre che già Cass. 28/08/2013 n. 19832 e 04/08/2014 n. 17583).

6.3. Tanto premesso va in primo luogo sottolineato
che nel caso in esame la Corte non è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 3 comma 1 della legge 3 aprile
2001 n. 142 e dell’art. 7
comma 4 del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in legge 28 febbraio 2008 n. 31 anche in relazione
agli artt. 3, 36
e 39 Cost. poiché esattamente, sulla base della
documentazione prodotta e con valutazione di merito a lui riservata ha
verificato che l’unico contratto applicabile era quello che risultava
sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative su base
nazionale per i lavoratori e per i datori di lavoro, come individuate dalla lettera
del 1 giugno 2012 proveniente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali che precisava anche quali erano gli indici sintomatici della maggiore
rappresentatività utilizzati (numero complessivo delle imprese associate e dei
lavoratori occupati, diffusione territoriale, numero di contratti collettivi
nazionali stipulati e vigenti e dei verbali di revisione). Nel ritenere
ammissibile la produzione documentale, successiva al deposito del ricorso
introduttivo della lite, la Corte di merito, senza incorrere nella violazione
dell’art. 421 e 115
cod. proc. civ., in relazione agli artt. agli artt.
99 e 112 cod. proc. civ., e senza alcuna
inversione degli oneri della prova ha da un canto rilevato che si trattava di
documento che al momento dell’introduzione del giudizio ancora non era stato
formato ed ancora che la produzione era del pari giustificata dal tenore della
domanda riconvenzionale con la quale era denunciata l’illegittimità delle
dimissioni dando così atto dell’indisponibilità del documento che ne consente
la produzione tardiva essendo oggettivamente impossibile disporne stante la
formazione successiva al deposito del ricorso (cfr. Cass. 23/12/2009 n. 5217 e
27/07/2006 n. 17178).

6.4. Va poi qui ribadito che la L. n. 142 del 2001, nell’ottica di estendere ai
soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto
all’art. 3, comma 1, che:
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36 della legge 20 maggio
1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio
lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o
della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello
subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai
compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro
autonomo”.

6.5. L’art. 6, comma 2, della
medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 9, lett. f), L. n. 30 del
2003, ha poi stabilito che il rinvio ai contratti collettivi nazionali
operava solo per il “trattamento economico minimo di cui all’articolo 3, comma 1” ed ha
escluso che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni
derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.

6.6. Il D.L. n. 248 del
2007, convertito in L. n. 31 del 2008,
all’art. 7 comma 4 ha quindi previsto che “Fino alla completa
attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società
cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della
medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese
nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri
soci lavoratori, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici
complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative
a livello nazionale nella categoria”.

6.7. Si tratta di previsione che è stata adottata
all’indomani del Protocollo d’intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 da
Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, AGCI,
Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva
l’impegno di avviare «ogni idonea iniziativa amministrativa affinché le
cooperative adottino trattamenti economici complessivi del lavoro subordinato,
previsti dall’articolo 3, comma
1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, non inferiori a quelli previsti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del
movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte
sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di
riferimento» (cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015).
L’obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare
l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali
e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti
retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione
sufficiente, di cui all’art. 36 Cost., secondo
l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l’art. 2099 cod. civ.”.

6.8. Come chiarito già da questa Corte nella
sentenza n. 4808 del 2019, “L’art. 7 in esame, al pari dell’art. 3, L. n. 142 del 2001,
richiama i trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative, quale parametro esterno e indiretto di
commisurazione del trattamento economico complessivo ai criteri di
proporzionalità e sufficienza della retribuzione, previsti dall’art. 36 Cost., di cui si impone l’osservanza anche
al lavoro dei soci di cooperative.”. La circostanza poi che “nel
tempo sia stata attribuita alla contrattazione collettiva, nel settore privato
e poi anche nel settore pubblico, il ruolo di fonte regolatrice nell’attuazione
della garanzia costituzionale di cui all’art. 36
Cost., non impedisce al legislatore di intervenire a fissare in modo
inderogabile la retribuzione sufficiente, attraverso, ad esempio, la previsione
del salario minimo legale, suggerito dall’OIL come politica per garantire una
“giusta retribuzione” (ed oggetto dell’art. 1, comma 7, lett. g) delle legge
delega n. 183 del 2014, in questa parte rimasta inattuata) oppure, come
avvenuto nella materia in esame, attraverso il rinvio alla contrattazione
collettiva” (cfr. Cass. ult. cit.).

6.7. Si è ancora osservato che “L’attuazione
per via legislativa dell’art. 36 Cost., nella
perdurante inattuazione dell’art. 39 Cost., non
comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma
l’utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti
(cfr. Corte Cost. n. 51 del 2015)” e che
l’art. 7, L. n. 31 del 2008
presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un
medesimo ambito (“in presenza di una pluralità di contratti collettivi
della medesima categoria”) e attribuisce riconoscimento legale ai
trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti
collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente
più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di
realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti col criterio di cui
all’art. 36 Cost., rispetto ai contratti
conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.” La
sentenza della Corte Cost. n. 51 del 2015 ha
chiarito che “nell’effettuare un rinvio alla fonte collettiva che, meglio
di altre, recepisce l’andamento delle dinamiche retributive nei settori in cui
operano le società cooperative, l’articolo censurato (art. 7, D.L. n. 248 del 2007,
ndr. ) si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in
linea con l’indirizzo giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai
requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art.
36 Cost.) la retribuzione concordata nei contratti collettivi di lavoro
firmati da associazioni comparativamente più rappresentative” (nello
stesso senso anche le già citate Cass. n. 17583
del 2014; n. 19832 del 2013).

6.8. Va allora rimarcato che la scelta legislativa
di dare attuazione all’art. 36 Cost., fissando
standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine
generalizzando l’obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai
contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il
diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale
attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale
libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a
quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative
potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno
riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a
quello che il legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di
sufficienza e proporzionalità della retribuzione.

7. Nel caso in esame la Corte territoriale, nel
ritenere dimostrata l’esistenza dei presupposti per applicare la disciplina
collettiva rivendicata dai lavoratori, ha fatto corretta applicazione dei
principi su esposti e pertanto la sentenza deve essere in ogni sua parte
confermata non potendo trovare ingresso in questa sede censure che investono
accertamenti in fatto che si collocano al di fuori del vizio di violazione di
legge e nell’ambito del vizio motivazionale secondo lo schema del nuovo art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass., S.U., n. 8053 del 2014).

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il
ricorso deve essere rigettato.

8.1. le spese del giudizio seguono la soccombenza e
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 5000,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli
accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.P.R..

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