Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29291

Accordo aziendale, Sindacato di legittimità può riguardare il
vizio della motivazione della sentenza impugnata, consistente nell’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti, Insindacabile il vizio per violazione o falsa applicazione di norme
di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, Funzione
“paranomofilattica” della Cassazione in riferimento alla contrattazione
collettiva nazionale

 

Fatti di causa

 

1. Con la sentenza n. 319 del 2014 la Corte di
appello di Firenze, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la
pronuncia del Tribunale di Grosseto con cui era stata respinta la domanda degli
odierni ricorrenti diretta ad accertare l’illegittimità del trattamento
normativo-retributivo di fonte aziendale R. spa, al personale trasferito dalla
FMF spa nel 2007, parificato a quello dei nuovi assunti e, conseguentemente,
volta ad accertare il mancato riconoscimento dello stesso trattamento
collettivo aziendale applicato al personale R. di pari anzianità rispetto ad
essi.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della
decisione, hanno rilevato che: a) l’accordo dell’1.6.2007 disponeva che al
personale proveniente da FMF spa fosse applicata la disciplina prevista
dall’accordo sindacale del 25.5.2007 per il personale R. spa assunto
successivamente all’1.7.2005; b) l’accordo del 25.5.2007 differenziava il
trattamento spettante al personale non con riferimento alla sua anzianità,
bensì in relazione alla presenza in servizio alla data dell’1.7.2005, da
escludersi, quindi, per il personale proveniente da FMF spa passato alle
dipendenze di R. spa nel giugno 2007; c) ai dipendenti provenienti da FMF spa
era applicabile la contrattazione collettiva vigente presso R. spa, ivi
compreso il richiamato accordo del 25.5.2007 e ciò rendeva irrilevante sia la
individuazione della natura giuridica (contratto collettivo o contratto
plurisoggettivo) dell’accordo dell’1.6.2007, sia la dedotta illegittimità di
tale accordo che avrebbe disposto, in mancanza di specifico mandato, i diritti
dei lavoratori trasferiti alla conservazione dell’anzianità di servizio
maturata presso l’impresa cedente; d) non era fondata la tesi dei lavoratori
secondo cui il combinato disposto degli artt.
26 RD n. 148/1931 e 18 Leg. Reg. Toscana n. 42/1998, attribuiva
implicitamente ai lavoratori trasferiti il diritto all’uniformità di
trattamento con i dipendenti della cessionaria ove quest’ultima applichi un
regime contrattuale migliorativo, in quanto la fattispecie di cui è processo
era regolata dall’art. 2112 cc che consente la
previsione di un trattamento differenziato subordinato alla presenza in
servizio ad una determinata data.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno
proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe indicati affidato a
quattro motivi illustrati con memoria.

4. Ha resistito con controricorso la R. spa.

5. Il PG, prima del rinvio della causa per la
fissazione in pubblica udienza, ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il
rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la
violazione delle norme di diritto sulla interpretazione dei contratti, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cpc, in particolare degli artt. 1362, 1367 e
1369 cc, deducendo che l’analisi testuale
letterale dell’accordo del 25.5.2007, diversamente da quanto ritenuto dalla
Corte territoriale, dimostrava che la differenziazione di regime introdotta per
il personale cd. “nuovo assunto” (punti 2 e 3), rispetto al resto del
personale cui era mantenuta la disciplina aziendale di secondo livello (punto
1) si fondava sul criterio discretivo costituito dalla data di assunzione in
servizio, e non certamente dal fatto storico della presenza fisica dell’agente
nell’azienda specifica R. spa, quale criterio che esprimeva nell’excursus della
vita lavorativa dell’agente il valore concreto della anzianità di servizio.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2112 commi 1 e 3 cc, la
violazione delle norme sulla gerarchia delle fonti (artt. 1-5-7 della legge in
generale) nonché la violazione dell’art. 1418 cc,
per avere la Corte di merito, mediante riferimenti a principi giurisprudenziali
inconferenti rispetto alla fattispecie in oggetto, sostanzialmente ritenuto che
il regime collettivo aziendale di II livello vigente in azienda R. spa non
fosse applicabile retroattivamente ai lavoratori ex FMF spa, in quanto non
potevano ritenersi presenti in azienda alla data del 30.6.2005, mentre invece
la continuità del rapporto lavorativo, sancito dall’art.
2112 co. 1 cc, avrebbe dovuto indurre il riconoscimento dell’anzianità di
assunzione in coincidenza della data originaria di assunzione in FMF spa;
inoltre, si evidenzia che era stata violata, dalla Corte territoriale, anche la
disciplina dell’art. 2112 co. 3 cc perché,
attraverso la adottata interpretazione, era stata disconosciuta l’applicazione
della disciplina aziendale di II livello vigente in R. spa che invece si
imponeva per automatica sostituzione rispetto a quella goduta nell’azienda di
provenienza, in contrasto con il principio di uniformità di trattamento tra
personale trasferito e quello già presente nell’azienda cessionaria e in
violazione delle disposizioni di legge regolanti la gerarchia delle fonti negli
effetti giuridici derivanti dalla violazione di queste ultime, sanzionata con
la nullità ex art. 1418 cc.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la
violazione dell’art. 26 RD n. 148/1931 all.
A e dell’art. 18 Legge Reg. Toscana n. 42/1998, la violazione delle norme sulla
gerarchia delle fonti (artt. 1, 5, 7 disp. legge in generale) e la violazione
dell’art. 1418 cc, per avere omesso la Corte di
merito: a) di valutare la fattispecie alla stregua anche del disposto dell’art.
26 citato, che costituisce norma speciale del settore autoferrotramviario,
limitandosi, invece, a considerare unicamente la normativa generale di cui all’art. 2112 cc; b) di uniformare, conseguentemente,
il regime tra il personale trasferito e quello presente in azienda; c) di dare
rilievo, infine, alla supremazia gerarchica delle fonti speciali.

5. Con il quarto motivo si eccepisce l’omessa
pronuncia sulla domanda di nullità dell’accordo aziendale dell’1.6.2007 (vizio
del procedimento e/o nullità della sentenza ex art.
360 n. 4 cpc), per non avere la Corte territoriale valutato i dedotti
profili di nullità dell’accordo sotto l’aspetto della prevalenza dell’art. 2112 1° e 3° comma cc su quella
contrattuale; dell’art. 26 RD n. 148/1931 su
quella del contratto aziendale; dell’art. 18 Legge Reg. Toscana n. 42/98, anche
essa su quella di contratto aziendale.

6. Preliminarmente deve essere dichiarata
l’estinzione del giudizio limitatamente alla posizione di C. M. che ha
notificato ritualmente atto di rinuncia agli atti del giudizio alla società.

7. Non essendovi stata accettazione e considerando
che nell’atto di rinuncia si è fatto riferimento ad una definizione, avvenuta
attraverso verbale di conciliazione sindacale dell’1.8.2018, dei rapporti
patrimoniali con l’azienda Tiemme spa , cessionaria di R. spa, si ritiene che
sussistano le condizioni di legge per compensare tra le parti le spese del
presente giudizio.

8. Sempre in via preliminare, occorre evidenziare,
in primo luogo, che la sentenza impugnata risulta ancorata, come riportato
nello storico della lite, a due distinte rationes decidendi, autonome l’una
dall’altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictunr. in base
alla prima ragione la Corte di appello ha rilevato che al personale proveniente
da FMF spa si applicava l’accordo sindacale del 25.5.2007 in virtù dell’accordo
dell’1.6.2007; per altro verso quel Collegio ha ritenuto che l’accordo del
25.5.2007 (che differenziava il trattamento spettante al personale non con
riferimento alla sua anzianità bensì in relazione alla presenza in servizio
presso la società R. alla data dell’1.7.2005) sarebbe stato comunque
applicabile al personale proveniente da FMF spa, in quanto esso era passato
alle dipendenze di R. spa solo nel giugno 2007.

9. In secondo luogo, è opportuno sottolineare che
l’accordo del 25.5.2007 è un accordo aziendale di talché il tradizionale
sindacato di legittimità, che può spiegarsi sulla interpretazione di ogni atto
negoziale, riguarda i vizi della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi
dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nella versione
ratione termporis applicabile, ovvero la violazione delle norme di ermeneutica
dettate dagli artt. 1362 e ss cc, ai sensi del
n. 3 della disposizione citata.

10. Non si applica, quindi, l’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, come modificato dall’art. 2 del D.lgs. n. 40 del 2006,
che riguarda esclusivamente il livello nazionale della contrattazione
collettiva, in relazione alla quale questa Corte è assegnataria di una funzione
“paranomofilattica” (Cass. n. 20075 del 2010; Cass. n. 6335 del 2014;
Cass. n. 26738 del 2014).

11. Ciò premesso, con riguardo al primo motivo si
osserva che, in tema di interpretazione del contratto aziendale, in relazione
alla invocata violazione degli artt. 1362 cc e ss.,
le doglianze non possono limitarsi alla contrapposizione di una diversa
interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass.
12.11.2007 n. 23484; Cass. 18.4.2008 n. 10203)
ma devono essere specifiche, con indicazione dei singoli canoni ermeneutici
violati e delle ragioni dell’asserita violazione.

12. Nel caso in esame, le censure di cui al motivo
non meritano accoglimento.

13. L’interpretazione della Corte territoriale, che
ha ritenuto di individuare, con riferimento al termine “assunti”,
nella presenza fisica in azienda ad una certa data il criterio di discrimine
per l’applicazione dell’accordo sindacale del 25.5.2007, non contrasta affatto
con il senso letterale della parola ed è stata adeguatamente motivata in
relazione alla scelta imprenditoriale di valorizzare l’anzianità di servizio in
azienda e non l’inserimento nel mondo del lavoro.

14. Non vi è stata, quindi, alcuna specifica
violazione dei canoni ermeneutici legali ed il percorso motivazionale dei
giudici di merito si palesa congruo ed adeguato.

15. Il secondo motivo è parimenti infondato, sia
pure con le precisazioni motivazionali che seguono.

16. Dei profili riguardanti la problematica sul
concetto di assunzione in servizio del personale della FMF spa transitato nella
R. spa si è già detto con riguardo al primo motivo.

17. Il dato di fatto da cui partire è rappresentato
dalla circostanza, emersa nel corso del giudizio ed accertata attraverso
l’espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, secondo cui ai dipendenti
transitati presso la R. spa è stato comunque garantito in modo pieno ed
assoluto il loro pregresso trattamento economico e retributivo con
riconoscimento della relativa anzianità fino a quel momento maturata.

18. In altri termini non vi è stato alcun
peggioramento del trattamento economico di cui godevano alle dipendenze della
società cedente e l’anzianità di servizio è stata riconosciuta ai fini
dell’applicazione della disciplina nazionale (progressione carriera, parametri
di inquadramento, maturazione scatti di anzianità).

19. Orbene, non è ravvisabile alcuna violazione
della portata e degli effetti della disposizione di cui all’art. 2112 co. 3 cc, atteso che l’effetto
sostitutivo del contratto collettivo applicato dal cessionario rispetto a
quello applicato dal cedente si ha soltanto tra contratti del medesimo livello.

20. Nel caso di specie, invece, ciò che non è stato
applicato ai lavoratori ex FMF spa è stato solo l’accordo aziendale di secondo
livello, mentre è stata conservata l’operatività della disciplina nazionale.

21. Non è, altresì, ipotizzabile neanche una violazione
della disciplina dell’intero impianto normativo di cui all’art. 2112 cc che ha
finalità conservativa, nel senso che mira alla tutela dei crediti già maturati
dal lavoratore e al rispetto dei trattamenti in vigore, ma non anche la
finalità di garantire l’omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi
all’interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento (Cass.
23.12.2003 n. 19681).

22. I diritti quesiti, che non possono essere incisi
dalla contrattazione collettiva, sono solo quelli relativi a situazioni già
entrate a fare parte del lavoratore subordinato (cfr. in termini Cass.
17.8.2018 n. 20765) e, quindi, nella fattispecie, tali non possono ritenersi
per i ricorrenti i riconoscimenti di cui all’accordo aziendale del 25.5.2007.

23. Anche il terzo motivo è infondato, sebbene pure
in questo caso la motivazione della Corte territoriale deve essere integrata.

24. L’art. 26 RD n. 148
del 1931, nella versione ratione temporis vigente, statuiva al primo comma
che: «In caso di cessione di linee ad altra azienda o di fusione di aziende,
devono essere osservate le disposizioni stabilite dall’autorità governativa
all’atto di approvazione della cessione o della fusione del passaggio del
personale di ruolo alla nuova azienda, mantenendo, per quanto è possibile, al
personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto ed
assicurando i diritti acquisiti».

25. La legge Regionale della Toscana n. 42/98,
all’art. 18, prevede che «Nel caso di affidamento a terzi di cui all’art. 13
co. 1 lett. A, ove un’impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o
anche di quota parte del medesimo, il trasferimento di personale dall’impresa
cessante alla impresa subentrante è disciplinata dall’art. 26 all. a del RD 8.1.1931 n. 148,
conservando al personale l’inquadramento contrattuale ed il trattamento
originario, comprensivo di eventuali contratti integrativi aziendali in essere,
rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione e
riassorbimento, nonché gli aspetti concernenti l’organizzazione del lavoro».

26. Rileva il Collegio che, quand’anche si volesse
ritenere, in virtù dell’arresto giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza
delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 15540 del 2016) che la
fattispecie concreta, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte di appello di
Firenze, sia regolata dal combinato disposto delle due citate disposizioni,
quali norme speciali, e non dall’art. 2112 cc,
in ogni caso ciò che viene tutelato, dall’impianto normativo citato, è la
garanzia di stabilità del trattamento dei lavoratori transitati, che non deve
essere inferiore a quello precedentemente goduto, con l’assicurazione dei
diritti quesiti, ma non anche la parificazione del trattamento con quello
goduto dal personale dell’azienda incorporante in virtù di un pregresso accordo
sindacale di secondo livello.

27. Nel caso in esame, come già precisato, non vi è
stata alcuna lesione dei diritti quesiti e l’anzianità di servizio è stata
pienamente riconosciuta, con riguardo agli istituti legali, con la sola
eccezione del trattamento lavorativo ed economico previsto per una specifica
categoria di lavoratori dell’azienda cessionaria presenti in servizio.

28. La successiva contrattazione collettiva,
richiamata dalle norme, si farà carico -come correttamente sottolineato dal PG
nella requisitoria scritta- della armonizzazione di tutta la disciplina
riguardante il trattamento retributivo del personale, come del resto avviene
nel settore del pubblico impiego contrattualizzato, attraverso il criterio del
cd. “assorbimento” adoperato nella contraria ipotesi di evitare la
riformano in peius per i dipendenti che godevano di un trattamento più favorevole
rispetto a quelli dell’Amministrazione cessionaria, onde evitare una diversità
di regimi retributivi.

29. Il quarto motivo, relativo ad una asserita
omessa pronuncia sulla domanda di nullità dell’accordo dell’1.6.2007 è
inammissibile per difetto di interesse in quanto il suo accoglimento non
potrebbe in nessun caso produrre l’annullamento della gravata sentenza stante
la rilevata infondatezza dei motivi sull’altra ratio decidendi che sorregge,
come sopra riportato, la pronuncia (cfr. in termini Cass. 3.11.2011 n. 22753).

30. Alla stregua di quanto esposto il ricorso degli
altri litisconsorti del C. deve essere rigettato.

31. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei
ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che si liquidano come da dispositivo.

32. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, sempre per i ricorrenti soccombenti,
ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara l’estinzione del giudizio limitatamente al
rapporto processuale tra C. M. e la R. spa, compensando le spese del presente
giudizio. Rigetta il ricorso degli altri ricorrenti e condanna gli stessi al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00
ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.
13, comma 1 quater del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29291
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