Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2019, n. 29092

Cessione del suo rapporto di lavoro, Mancata retribuzione,
Domanda risarcitoria parametrata alle retribuzioni non percepite

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 3198/2016, depositata il 4 giugno
2016, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado,
con la quale il Tribunale della medesima sede aveva rigettato il ricorso in
opposizione proposto da T.I. S.p.A. nei confronti del decreto ingiuntivo di
pagamento della somma di euro 37.981,44 oltre accessori richiesto da L.B., in
relazione al periodo retributivo giugno 2011-settembre 2012, a seguito della
sentenza che aveva dichiarato ex art. 2112 cod.
civ. la nullità della cessione del suo rapporto di lavoro dalla T. (poi
T.I. S.p.A.) ad altra società.

2. Premesso che il lavoratore era stato posto in
cassa integrazione dal mese di febbraio 2011 al dicembre successivo e che in
seguito, risolto il rapporto di lavoro da parte della cessionaria, non aveva
più ricevuto alcuna retribuzione, ha osservato come il ricorrente, a
prescindere dalla formale domanda di pagamento delle retribuzioni, avesse
offerto in sede monitoria gli elementi, in fatto e in diritto, per supportare
anche una domanda risarcitoria parametrata alle retribuzioni non percepite, con
la conseguenza che, essendo rimessa all’apprezzamento del giudice la
qualificazione della domanda e della natura dell’obbligazione, era da
escludersi che il Tribunale fosse incorso in ultrapetizione.

3. La Corte ha inoltre rilevato come l’aliunde
perceptum da detrarre ai fini del calcolo del risarcimento del danno fosse
soltanto costituito dai compensi conseguiti dal lavoratore reimpiegando le
proprie energie lavorative, sicché da tale calcolo – in applicazione di
consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in fattispecie di
licenziamento ma applicabile anche al caso dedotto in giudizio – dovevano
essere escluse le indennità di mobilità e di disoccupazione.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione la società con due motivi, cui ha resistito il lavoratore con
controricorso, assistito da memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente T.I. S.p.A.
censura la sentenza impugnata per avere, in violazione degli artt. 1206 e 1207 cod.
civ., erroneamente ritenuto che il lavoratore avesse posto in essere una
valida costituzione in mora della cedente, sebbene egli, nel periodo in
relazione al quale aveva chiesto il pagamento delle retribuzioni, fosse nella
impossibilità di prestare attività di lavoro a favore di quest’ultima.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,
1207 e 1223 cod.
civ. per non corretta ricostruzione degli effetti della mora credendi, di
natura risarcitoria e non retributiva, come erroneamente assunto dalla Corte
territoriale, in assenza del presupposto dell’effettiva prestazione lavorativa,
per la natura sinallagmatica del contratto di lavoro e la corrispettività delle
prestazioni: con la conseguente applicabilità dell’istituto della compensato
lucri cum damno, in particolare per detrazione di aliunde perceptum,
comportante la non spettanza ai lavoratori delle retribuzioni rivendicate.

3. I motivi così proposti, da esaminarsi
congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

4. Le questioni devolute con il ricorso a questa
Corte riguardano: a) la natura, se retributiva ovvero risarcitoria, dei crediti
che il lavoratore ha ingiunto in pagamento a T.I. s.p.a. a titolo di emolumenti
allo stesso dovuti per effetto del mancato ripristino del rapporto da parte
della società predetta, nonostante l’emissione di un tale ordine del Tribunale
con la sentenza di accertamento della illegittimità della cessione del ramo
d’azienda (cui egli era addetto) a MPF S.p.A., con decorrenza dalla messa in
mora operata dal lavoratore medesimo; b) la detraibilità o meno, una volta
tanto accertato, di quanto percepito dal lavoratore a titolo di retribuzione
per l’attività prestata alle dipendenze della predetta società, già cessionaria
del ramo d’azienda.

5. La prima questione trova soluzione nel senso
della natura retributiva e non più risarcitoria (come invece secondo un
indirizzo precedente: Cass. 17 luglio 2008 n.
19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 25 giugno 2018, n. 16694) sulla scorta
dell’insegnamento posto recentemente dalle Sezioni unite civili di questa Corte
(sent. 7 febbraio 2018, n. 2990).

5.1. Come noto, detta pronuncia ha sancito il
seguente testuale principio di diritto: “in tema di interposizione di
manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di
un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto
di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di
corrispondere le retribuzioni, …, a decorrere dalla messa in mora”.

5.2. A tale indirizzo è stato riconosciuto valore di
diritto vivente sopravvenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29, anche avuto
riguardo alla fattispecie della cessione del ramo d’azienda. Infatti la Corte
d’Appello di Roma, sezione lavoro, con ordinanza di rimessione del 2 ottobre
2017, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale del
“combinato disposto” degli artt. 1206,
1207 e 1217 cod.
civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo
in relazione all’art. 6 CEDU,
censurando le citate disposizioni sulla mora del creditore, sul presupposto che
limitassero la tutela del lavoratore ceduto – secondo l’interpretazione
giurisprudenziale all’epoca accreditata – al risarcimento del danno, anche dopo
la sentenza che avesse accertato l’illegittimità o l’inefficacia del
trasferimento d’azienda. La Corte costituzionale ha preso atto (al punto 6.3.
del Considerato in diritto) “che l’indirizzo interpretativo, indicato come
diritto vivente allorché sono state proposte le questioni di legittimità
costituzionale, risulta disatteso dalla suddetta pronuncia delle Sezioni unite,
successiva all’ordinanza di rimessione. Tale pronuncia mira a ricondurre a
razionalità e coerenza il tormentato capitolo della mora del creditore nel
rapporto di lavoro e consente di risolvere in via interpretativa i dubbi di
costituzionalità prospettati’. Dalla “qualificazione retributiva
dell’obbligazione del datore di lavoro moroso” il Giudice delle leggi ha
tratto la conseguenza di “privare di fondamento, …, le questioni di
legittimità costituzionale insorte sulla base di un’interpretazione di segno
antitetico”, spettando “alla Corte rimettente rivalutare la questione
interpretativa dibattuta nel giudizio principale, che investe il diritto del
lavoratore ceduto, già retribuito dal cessionario, di rivendicare la retribuzione
anche nei confronti del cedente”.

6. Da tali esiti interpretativi, costituenti
premesse che il Collegio non intende rimettere in discussione, occorre
necessariamente muovere per la soluzione della seconda questione devoluta a
questa Corte. Ovvero se dalle retribuzioni spettanti al lavoratore dal datore
di lavoro, che abbia operato un trasferimento di (ramo di) azienda dichiarato
illegittimo e che abbia rifiutato il ripristino del rapporto senza una
giustificazione, sia detraibile quanto il lavoratore medesimo nello stesso
periodo abbia percepito, pure a titolo di retribuzione, per l’attività prestata
alle dipendenze dell’imprenditore già cessionario, ma non più tale, una volta
dichiarata giudizialmente la non opponibilità della cessione al dipendente
ceduto. Infatti, una volta escluso che la richiesta di pagamento del lavoratore
abbia titolo risarcitorio, non trova applicazione il principio della
compensatici lucri cum damno su cui si fonda la detraibilità dell’aliunde
perceptum dal risarcimento. Si tratta di questione che impegna evidentemente
l’esercizio della funzione nomofilattica di questa Corte, a norma dell’art. 375, ult. comma cod. proc. civ., come anche
richiamato dall’art. 380 bis, ultimo comma.

7.1. La sua soluzione richiede un’attenta disamina
degli effetti realizzati dalla suddetta qualificazione di retribuzione di
quanto spettante al lavoratore dal proprio originario datore di lavoro sul
corrispettivo ricevuto per l’attività prestata dal soggetto alle dipendenze del
quale, pure avendo offerto la propria prestazione al primo, abbia tuttavia
continuato a lavorare. E ciò anche per dare conto di un’istintiva perplessità,
in realtà frutto di un’equivoca suggestione, in ordine ad una presunta duplicazione
indebita di retribuzione a fronte di un’unica attività prestata dal lavoratore,
che cosi conseguirebbe una locupletazione non dovuta.

7.2. Giova allora chiarire subito come soltanto un
legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di
lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente
nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ., che, in deroga all’art. 1406 cod. civ., consente la sostituzione del
contraente senza consenso del ceduto. Ed è evidente che l’unicità del rapporto
venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia
dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di
lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il
lavoratore “continui” di fatto a lavorare.

D’altro canto, è insegnamento consolidato nella
giurisprudenza di legittimità che l’unicità del rapporto presupponga la
legittimità della vicenda traslativa regolata dall’art.
2112 cod. civile. Sicché, accertatane l’invalidità, il rapporto con il
destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le
vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto
giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente
per l’illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale). In sintesi, il
trasferimento del medesimo rapporto si determina solo quando si perfeziona una
fattispecie traslativa conforme al modello legale; diversamente, nel caso di
invalidità della cessione (per mancanza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 cod. civ.) e di inconfigurabilità di una
cessione negoziale (per mancanza del consenso della parte ceduta quale elemento
costitutivo della cessione), quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta
nella titolarità dell’originario cedente (cfr. da ultimo: Cass. 28 febbraio 2019,
n. 5998; in senso conforme, tra le altre: Cass. 18
febbraio 2014, n. 13485; Cass. 7 settembre 2016, n. 17736; Cass. 30 gennaio
2018, n. 2281, le quali hanno pure ribadito il consolidato orientamento circa
l’interesse ad agire del lavoratore ceduto nonostante la prestazione di lavoro
resa in favore del cessionario).

7.3. Si potrebbe però obiettare come, a fronte di
una duplicità di rapporti (uno, de iure, ripristinato nei confronti
dell’originario datore di lavoro, tenuto alla corresponsione delle retribuzioni
maturate dalla costituzione in mora del lavoratore; l’altro, di fatto, nei
confronti del soggetto, già cessionario, effettivo utilizzatore della
prestazione lavorativa), questa resti (apparentemente) unica.

In proposito occorre invece osservare come, accanto
ad una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il
lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d’azienda,
abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne sia un’altra
giuridicamente resa in favore dell’originario datore, con il quale il rapporto
di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato
del predetto) ripristinato, non meno rilevante sul piano del diritto.

Ed infatti al dipendente la retribuzione spetta
tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita, sia se il datore
di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei suoi confronti (Cass.
23 novembre 2006, n. 24886; Cass. 23 luglio 2008,
n. 20316). Una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro
giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente
equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente
alla utilizzazione effettiva, con la conseguenza che il datore di lavoro ha
l’obbligo di pagare la controprestazione retributiva. Non si dubita, ad
esempio, che in base agli artt. 1218 e 1256 cod. civ. la “sospensione
unilaterale” del rapporto da parte del datore di lavoro sia giustificata
ed esoneri il medesimo datore dall’obbligazione retributiva solo quando non sia
imputabile a fatto dello stesso (Cass. 22 ottobre 1999, n. 11916; Cass. 10
aprile 2002, n. 5101; Cass. 16 aprile 2004, n. 7300; Cass. 9 agosto 2004, n.
15372).

A tale proposito vale la pena rammentare pure il
tradizionale orientamento (formatosi antecedentemente alla modifica dell’art. 18 I. 300/1970 con la I. 108/1990) secondo il quale la pronuncia che
dichiarava l’illegittimità del licenziamento e ordinava la reintegrazione nel
posto di lavoro faceva insorgere l’obbligo del datore, che non ottemperasse a
tale ordine, di corrispondere la retribuzione dovuta, in ragione della
riaffermata vigenza della lex contractus e della ininterrotta continuità del
rapporto di lavoro, con la correlativa equiparazione, alla effettiva
utilizzazione delle energie lavorative del dipendente, della mera
utilizzabilità di esse, in relazione alla disponibilità del lavoratore a
riprendere servizio (Cass. S.U. 13 aprile 1988, n.
2925).

7.4. La conseguenza che si è tratta è pure coerente
con il diritto generale delle obbligazioni, che, non a caso, ha collocato, nel
capo (II del Titolo I del libro IV) “Dell’adempimento delle
obbligazioni”, la disciplina della mora del creditore (sezione III). Per
comprensibili ragioni di diversa coercibilità, essa differenzia le obbligazioni
aventi ad oggetto prestazioni fungibili da quelle relative a prestazioni
infungibili (cui evidentemente appartengono quelle inerenti la prestazione di
lavoro).

Sicché, per le prime la costituzione in mora
credendi (e la conseguente offerta di restituzione) vale unicamente a stabilire
il momento di decorrenza degli effetti della mora, specificamente indicati
dall’art. 1207 cod. civ., ma non anche a
determinare la liberazione del debitore, che la legge subordina (art. 1210 cod. civ.) all’esecuzione del deposito
accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato
(Cass. 29 aprile 2014, n. 8711). Per le seconde, dovendo l’adempimento della
prestazione di fare essere preceduto da atti preparatori, la cui esecuzione
richiede la collaborazione del creditore, basta invece che il debitore, che
intenda conseguire la liberazione dal vincolo, costituisca il primo in mora
mediante l’intimazione prevista dall’art. 1217 cod.
civ.: integrando insindacabile valutazione di merito l’accertamento della
necessità della collaborazione del creditore, affinché il debitore possa
adempiere la propria obbligazione di fare (Cass. 12 luglio 1968, n. 2474).

Dai principi di diritto suenunciati discende allora,
siccome coerente precipitato logico-giuridico, che, mediante l’intimazione del
lavoratore all’impresa cedente di ricevere la prestazione con modalità valida
ai fini della costituzione in mora credendi del medesimo datore (il quale la
rifiuti senza giustificazione), il debitore del facere infungibile abbia posto
in essere quanto è necessario, secondo il diritto comune, per far nascere il
suo diritto alla controprestazione del pagamento della retribuzione,
equiparandosi la prestazione rifiutata alla prestazione effettivamente resa per
tutto il tempo in cui il creditore l’abbia resa impossibile non compiendo gli
atti di cooperazione necessari.

Sicché da quel momento l’attività lavorativa
subordinata resa in favore del non più cessionario equivale a quella che il
lavoratore, bisognoso di occupazione, renda in favore di qualsiasi altro
soggetto terzo: così come la retribuzione corrisposta da ogni altro datore di
lavoro presso il quale il lavoratore impiegasse le sue energie lavorative si
andrebbe a cumulare con quella dovuta dall’azienda cedente, parimenti anche
quella corrisposta da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa
un’attività resa nell’interesse e nell’organizzazione di questi, non va
detratta dall’importo della retribuzione cui il cedente è obbligato.

Né tale prestazione lavorativa in fatto resa per un
terzo esclude una valida offerta di prestazione all’originario datore (Cass. 8
aprile 2019, n. 9747), considerato che, una volta che l’impresa cedente,
costituita in mora, manifestasse la volontà di accettare la prestazione, il
lavoratore potrebbe scegliere di rendere la prestazione non più soltanto
giuridicamente, ma anche effettivamente, in favore di essa e, ove ciò non
facesse, verrebbero automaticamente meno gli effetti della mora credendi.

8. Acclarato che dopo la sentenza che ha dichiarato
insussistenti i presupposti per il trasferimento del ramo d’azienda, in uno
alla messa in mora operata del lavoratore, vi è l’obbligo dell’impresa (già)
cedente di pagare la retribuzione e non di risarcire un danno, non vi è norma
di diritto positivo che consenta di ritenere che tale obbligazione pecuniaria
possa considerarsi, in tutto o in parte, estinta per il pagamento della
retribuzione da parte dell’impresa originaria destinataria della cessione.

8.1. Invero la più approfondita disamina giuridica
qui svolta induce al superamento di un primo orientamento di ritenuta
detraibilità, dal credito retributivo spettante al lavoratore validamente offerente
all’originario datore la propria prestazione ingiustificatamente rifiutata,
della retribuzione percepita dal datore (già cessionario), sul presupposto
dell’unicità di prestazione lavorativa e di obbligazione, con la qualificazione
del relativo pagamento alla stregua di un adempimento del terzo, a norma dell’art. 1180 c.c. (Cass., sez. VI, 31 maggio 2018, n.
14019; Cass., sez. VI, 1 giugno 2018, n. 14136:
p.to 6 in motivazione).

Già si sono illustrate le ragioni di un’effettiva
duplicità dei rapporti in essere: il nuovo datore di lavoro (già cessionario
nel trasferimento dichiarato illegittimo) è l’utilizzatore effettivo (e non
meramente apparente come nelle fattispecie, di certo differenti, di
interposizione nelle prestazioni di lavoro) dell’attività del lavoratore cui in
via corrispettiva corrisponde la retribuzione dovuta e così adempie ad
un’obbligazione propria, non sicuramente estinguendo un debito altrui (come nel
caso di interposizioni fittizie: Cass. 3 settembre
2015, n. 17516; Cass. 31 luglio 2017, n. 19030).
Sicché l’esistenza di un debito proprio, generato dall’obbligo di retribuire le
prestazioni del lavoratore ceduto di cui ha concretamente fruito, esclude in
radice la possibilità di configurare un adempimento in qualità di terzo da
parte del destinatario dell’originaria cessione; in relazione all’adempimento
del terzo ex art. 1180 cod. civ., infatti, si è
ritenuto che deve mancare nello schema causale tipico la controprestazione in
favore di chi adempie, pagando il terzo per definizione un debito non proprio e
non prevedendo la struttura del negozio alcuna attribuzione patrimoniale a suo
favore (Cass. s.u. 18 marzo 2010, n. 6538;
Cass. 7 marzo 2016, n. 4454; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23439), mentre nella
specie il non più cessionario compensa un’attività lavorativa direttamente resa
a vantaggio dell’impresa di cui è titolare.

8.2. Parimenti non sono applicabili le disposizioni
contenute nel d. Igs. n. 276 del 2003 laddove
all’art. 27, secondo comma
(previsto in materia di somministrazione irregolare ma richiamato anche dall’art. 29, comma 3 bis, in tema di
appalto illecito) stabilisce che “tutti i pagamenti effettuati dal
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono
a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal
debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente
pagata”.

Il meccanismo che consente l’incidenza liberatoria
degli adempimenti comunque posti in essere dal somministratore o
dall’appaltatore è stato richiamato dalla sentenza n. 2990 del 2018 delle
Sezioni unite limitatamente ai “pagamenti effettuati a vantaggio del
soggetto che ha utilizzato effettivamente la prestazione” (Cass. 31
ottobre 2018, n. 27976).

Il testo delle disposizioni, che espressamente si
riferisce alle fattispecie della somministrazione e dell’appalto, non ne
consente l’applicazione diretta alla diversa ipotesi del trasferimento
d’azienda.

Il dato testuale che connette l’effetto liberatorio
del pagamento esclusivamente in favore del soggetto che “ha effettivamente
utilizzato la prestazione” esclude altresì ogni interpretazione estensiva
(men che meno analogica) che consenta l’applicazione al caso della cessione di
ramo d’azienda, ove l’impresa cedente, che dovrebbe beneficiare del pagamento
altrui, non utilizza affatto la prestazione del lavoratore ceduto. E’ che i
fenomeni interpositori rappresentati dalla somministrazione irregolare o
dall’appalto illecito risultano strutturalmente incomparabili con le cessioni
di ramo d’azienda dichiarate illegittime nei confronti del lavoratore ceduto.
Nel primo caso il soggetto che ha utilizzato le prestazioni è il datore di
lavoro reale al quale è imputabile la titolarità dell’unico rapporto, mentre
nel secondo caso l’impresa cedente non è il soggetto che utilizza la
prestazione, invece effettuata a vantaggio di una diversa organizzazione
d’impresa che diventa titolare di un altro rapporto e che paga un debito
proprio.

9. La conclusione raggiunta è coerente con
l’interpretazione costituzionalmente orientata propugnata dalla sentenza della Corte cost. 11 novembre 2011, n. 303, posta a
fondamento del révirement giurisprudenziale operato da Cass. S.U. n. 2990/18
cit.. La Consulta, scrutinando la legittimità costituzionale dell’art. 32, quinto, sesto e settimo
comma I. 183/2010, ha tra l’altro affermato: “il danno forfettizzato
dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto
“intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino
alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del
rapporto”; sicché, “a partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato
il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che
prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da
ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere
in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni
dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva. Diversamente
opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a
tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di
lavoro, anche dopo l’accertamento giudiziale del rapporto a tempo
indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e
12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo
a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E lo stesso riconoscimento della
durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel
nulla.” (sub 3.3 del Considerato in diritto).

E questa interpretazione, che fa perno sull’esigenza
di effettività della giurisdizione come valore costituzionalmente tutelato, è
con altrettanto vigore ribadita dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite
n. 2990/2018 più volte citata, che ha trovato autorevole conferma nella Corte
costituzionale che, con la sentenza n. 29 del 2019,
in proposito ha affermato: “Secondo le Sezioni unite, una prospettiva
costituzionalmente orientata impone di rimeditare la regola della
corrispettività nell’ipotesi di un rifiuto illegittimo del datore di lavoro di
ricevere la prestazione lavorativa regolarmente offerta. Il riconoscimento di
una tutela esclusivamente risarcitoria diminuirebbe, difatti, l’efficacia dei
rimedi che l’ordinamento appresta per il lavoratore. Sul datore di lavoro che
persista nel rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa, ritualmente offerta
dopo l’accertamento giudiziale che ha ripristinato il vinculum iuris, continua
dunque a gravare l’obbligo di corrispondere la retribuzione.

Nella ricostruzione delle Sezioni unite la
disciplina del licenziamento illegittimo, che ascrive all’area del risarcimento
del danno le indennità dovute dal datore di lavoro, si configura in termini
derogatori e peculiari. Acquistano per contro valenza generale le affermazioni
contenute nella sentenza n. 303 del 2011 di
questa Corte, relative alle conseguenze dell’illegittima apposizione del
termine (art. 32, comma 5, della
legge 4 novembre 2010, n. 183 … ). Infatti, come precisato nella suddetta
pronuncia, per effetto della sentenza che rileva il vizio della pattuizione del
termine e instaura un contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro è
tenuto a corrispondere al lavoratore, «in ogni caso, le retribuzioni dovute,
anche in caso di mancata riammissione effettiva» (sentenza
n. 303 del 2011, punto 3.3.1. del Considerato in diritto). Da tali principi
le Sezioni unite evincono, con portata tendenzialmente generale, l’obbligo del
datore di lavoro moroso di corrispondere le retribuzioni al lavoratore che non
sia stato riammesso in servizio, neppure dopo la pronuncia del giudice che
abbia ripristinato la vigenza dell’originario rapporto di lavoro. In questa
prospettiva, riveste un ruolo primario l’accertamento del giudice, che
ristabilisce la lex contractus, accertamento che non può essere sminuito nella
sua forza cogente dal protrarsi dell’inosservanza” (sub 5 del Considerato
in diritto).

Al termine del percorso argomentativo svolto, si
comprende allora come la soluzione della questione devoluta sia l’inevitabile
approdo di un coerente percorso logico-giuridico di effettività del dictum
giurisdizionale, nella sua soggezione esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma Cost.), che non ammette
svuotamenti di tutela per la mancanza di ogni deterrente idoneo ad indurre il
datore di lavoro a riprendere il prestatore a lavorare ovvero affievolimenti
della forza cogente della pronuncia giudiziale che risulterebbe in concreto
priva di efficacia per il protrarsi dell’inosservanza senza reali conseguenze.
Ciò senza avallare alcuna indebita duplicazione di retribuzione, né tanto meno
veicolare strumenti di coercizione indiretta (neppure applicandosi, per
espressa previsione, alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato
ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, regolati dall’art. 409 cod. proc. civ., l’art. 614 bis cod. proc. civ., come novellato
dall’art. 13 d.l. n. 83/2015,
conv. con modif. dalla I. n. 132/2005, che ne ha mutato la rubrica originaria
con quella di “Misure di coercizione indiretta”, ampliandone l’ambito
applicativo, ricomprendendovi oltre agli obblighi di fare infungibile, anche
gli obblighi di fare, non fare e di dare, diversi dal pagamento di somme di
denaro) finalizzati ad una tutela satisfattoria a fronte di un esercizio
improprio delle prerogative datoriali.

10. Conclusivamente deve essere affermato il
seguente principio di diritto: “In caso di cessione di ramo d’azienda, ove
su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non
ricorrono i presupposti di cui all ‘art. 2112 cod.
civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della
cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente
alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore
dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte,
dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza
giustificazione, la controprestazione lavorativa”.

11. Dalle superiori argomentazioni discende il
rigetto del ricorso con la compensazione tra le parti delle spese del giudizio
per la rivisitazione dell’indirizzo giurisprudenziale sulla questione.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; compensa per intero le spese del
presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 novembre 2019, n. 29092
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