Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29294

Contributi non corrisposti, Cartella esattoriale, Notifica
del preavviso di fermo, Termine di prescrizione interrotto

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n.
1119 del 2017, ha accolto l’impugnazione proposta da V.N. nei confronti dell’
Inps (anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.) e di Riscossione Sicilia
s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede con la quale era
stato rigettato il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella
esattoriale n. 29620040022969018, relativa a contributi non corrisposti dal
1999 al 2002 che il N. aveva chiesto fossero dichiarati prescritti.

2. Il Tribunale, accertato che la cartella era stata
notificata il 15 giugno 2004 e che non era stata proposta opposizione, sicché
il ruolo era intangibile sino a tale data, ha ritenuto che l’ulteriore termine
di prescrizione era stato interrotto con la notifica del preavviso di fermo,
avvenuta il 15 giugno 2007 e con l’atto di intimazione di pagamento notificato
il 4 novembre 2011.

3. La Corte d’appello, dato atto dell’impossibilità
di stabilire una giuridica corrispondenza tra il codice numerico riportato
sull’avviso di ricevimento della raccomandata ed un atto ricavato dai tabulati
informatici della società che riporta lo stesso numero, non essendo stato
prodotta la copia dell’atto asseritamente notificato dal quale ricavare
l’effetto negoziale invocato al fine di interrompere la prescrizione, ha
ritenuto non raggiunta la prova di tale interruzione nel periodo intercorrente
tra la notifica del preavviso di fermo e la costituzione di Riscossione Sicilia
in primo grado.

4. Avverso tale sentenza, Riscossione Sicilia s.p.a.
propone ricorso per cassazione con tre motivi.

5. I’INPS ha depositato procura speciale in calce
alla copia notificata del ricorso. V.N. è rimasto intimato.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si deduce nullità della
sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360,
primo comma n. 4, cod. proc. civ. perché il ricorso avrebbe dovuto essere
dichiarato inammissibile in quanto il contribuente aveva impugnato l’estratto
di ruolo che non è atto tra quelli tassativamente indicati dal d.lgs. n. 546 del 1992 all’art.
19, comma 1.

2. Il secondo motivo denuncia la nullità della
sentenza per vizio di ultrapetizione ex art. 112
cod.proc.civ. per avere la Corte d’appello assimilato gli effetti della
notifica dell’atto di intimazione, proprio della sequela procedimentale
prevista dalla legge per la riscossione di crediti pubblici, a quelli propri di
un atto di comune messa in mora.

3. Il terzo motivo deduce violazione e o falsa
applicazione dell’art. 26
d.p.r. n. 602 del 1973 in relazione all’art.
2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, primo
comma n. 3, cod. proc. civ., in ragione del fatto che la sentenza impugnata
ha dichiarato la prescrizione del credito contributivo ritenendo non provata la
notifica dell’atto di intimazione, mentre tale prova era stata fornita
attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui
era stato inviato l’avviso di intimazione e la stampa dell’interrogazione
documenti dell’estratto di ruolo riferito al contribuente V.N., da cui risulta
la notifica in data 4.11.2011 dell’avviso di intimazione n. 29620119066383709000
per un importo di Euro 11.374,24 relativo alla cartella di pagamento n.
29620040022969018. Ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973,
e dal d.m. 28 giugno 1999.

4. Il primo motivo è infondato. Si chiede di
dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto la stessa ha accolto
l’appello e non ha lo dichiarato inammissibile in ragione del fatto che il
contribuente aveva proposto opposizione avverso l’estratto di ruolo (rilasciatogli
dal concessionario per la riscossione) senza considerare che tale azione,
secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (SS.UU. n. 19704 del 2015)
è ammessa solo quando all’iscrizione a ruolo non sia seguita la valida notifica
della cartella, cosa non avvenuta nel caso di specie posto che lo stesso
opponente non aveva mai messo in dubbio l’avvenuta notifica della cartella
(peraltro effettivamente provata in giudizio da Equitalia S.p.A.) con la quale
erano pretesi contributi per gli anni compresi tra il 1996 ed il 2002.

5. La questione dell’ammissibilità di una azione
tendente a far accertare l’insussistenza di un credito della cui iscrizione a
ruolo il contribuente afferma di essere venuto a conoscenza solo a seguito del
rilascio, su propria richiesta, di un estratto del medesimo ruolo, a
prescindere dalla effettiva sussistenza di ulteriori atti di esecuzione
esattoriale, è stata esaminata da questa Corte di cassazione in varie sedi,
peraltro in corrispondenza della diversa natura che possono assumere i crediti
vantati dallo Stato nei confronti dei propri debitori.

6. In materia di riscossione di tributi, secondo Cass. SS.UU. 2/10/2015, n. 19704, laddove
l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in
riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati e
cioè il ruolo e la cartella, mai notificati, è ammissibile l’impugnazione della
cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale
il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo
rilasciato su sua richiesta dal concessionario. Ciò in quanto (vd., da ultimo, Cass. n. 23076 del 2019; Cass. n. 22184 del 2017;
Cass. n. 27779 del 2018), l’estratto di ruolo” è un elaborato informatico
creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato,
contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una
pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del
relativo potere) ed è, pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perché
atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
sia perché atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 cod. proc. civ.), non avendo alcun senso
l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso
rappresentato.

7. Laddove l’impugnazione investa l’estratto di
ruolo per il suo contenuto, dunque, sussiste evidentemente l’interesse ad agire
e sussiste anche la possibilità di farlo, non ostandovi “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma
3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di
ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente
all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non
costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un
atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza
e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche
prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può
essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la
stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto
ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n.
19704 del 2015 cit.).

8. Si è ritenuto, in dottrina, che tale orientamento
della Corte di legittimità abbia dato risposta all’incertezza sulla esaustività
o meno dell’elenco degli atti impugnabili contenuto nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992,
a fronte della constatazione della frequenza del fenomeno della scoperta da
parte dei contribuenti dell’esistenza di carichi tributari nel momento in cui
veniva richiesto all’agente per la riscossione un estratto di ruolo per
conoscere la propria posizione debitoria verso l’erario.

9. Da qui l’avvertita necessità di garantire tutela
giudiziaria, preventiva e facoltativa, a fronte di iscrizioni a ruolo non
seguite nei tempi previsti dalla cartella di pagamento, non essendo gli
estratti di ruolo ricompresi nell’elenco previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

10. Nell’ambito della riscossione di entrate non
tributarie, la Terza Sezione civile di questa Corte, a partire da Cass. n.
22946 del 2016, ha consolidato un ulteriore orientamento secondo il quale vi è
carenza di interesse ad agire laddove, in materia di omesso pagamento di
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il soggetto
sanzionato agisca in accertamento negativo del credito basato sulla affermata
estinzione per prescrizione del debito dell’Amministrazione risultante dal
ruolo, nel caso in cui risulti che le cartelle esattoriali erano state a
regolarmente notificate al debitore e che egli era quindi (o avrebbe potuto
essere, il che è equivalente) ben a conoscenza dell’esistenza del credito
vantato dall’amministrazione nei suoi confronti, credito al quale non si era
tempestivamente opposto.

11. L’impugnazione della cartella esattoriale, la
cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per
la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile a prescindere dalla
notificazione di essa congiuntamente all’estratto di ruolo soltanto se il
contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza, in precedenza, della
cartella per un vizio di notifica e, quindi, solo in funzione recuperatoria.

12. Diversamente opinando e cioè ammettendo l’azione
di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo
tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui
essa sia riportata, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini
il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i
casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua
esistenza.

13. Nel caso in cui il debitore intenda far valere
fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in
particolare, la prescrizione), si è ritenuto che lo strumento a sua
disposizione sarebbe stato, a fronte dell’iniziativa esecutiva
dell’amministrazione in forza di un credito prescritto, l’opposizione
all’esecuzione. Laddove, però, nessuna iniziativa esecutiva sia stata
intrapresa dall’amministrazione, l’impugnazione diretta del ruolo esattoriale
da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del
credito dell’amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per
difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l’unico
strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione:
infatti, il debitore ben avrebbe potuto rivolgersi direttamente
all’amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l’eliminazione del
credito in via di autotutela (il c.d. sgravio). Si è pure osservato che
l’inammissibilità dell’opposizione deriverebbe pure in via generale
dall’impossibilità di far valere, in via di azione, l’intervenuta estinzione
per prescrizione di un diritto altrui, posto che seppure è vero che l’ordinamento,
con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del
rapporto la disponibilità dell’effetto estintivo, escludendone la rilevabilità
d’ufficio, l’attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno
l’estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell’inerzia del
creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.)
nella forma dell’eccezione, mentre deve escludersi, perché estranea
all’operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo
del credito altrui, che essa possa essere fatta valere in via di azione, a
mezzo, come in questo caso, di un’azione di mero accertamento.

Conformi a tale decisione sono state le successive
ordinanze della Sezione sesta – lavoro nn. 5443 e 6723 del 2019 in fattispecie
in cui l’impugnativa dell’estratto di ruolo era avvenuta nella consapevolezza
che la cartella era stata regolarmente notificata e non opposta tempestivamente
e che poi era stata annullata in autotutela ed in assenza di atti si
esecuzione. Si è, pure, chiarito che il principio secondo il quale l’estratto
di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno
all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il
quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso si riferisce, con le forme e
nei termini di legge, non si pone in contrasto con quello secondo cui il
contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella
esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia
venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua
richiesta, trattandosi – in quest’ultimo caso – di tutela anticipatoria giustificata
dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella
esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o
invalidità della notifica.

Da ultimo, con l’ordinanza interlocutoria n. 23603
del 2019, la Sesta sezione ha sollecitato l’intervento nomofilattico della
Sezione ordinaria, in ragione del principio espresso secondo cui «In materia di
riscossione di crediti previdenziali, qualora la cartella di pagamento sia
stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d’interesse ad agire
l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
proposta avverso l’estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti
estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando
una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga
l’eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa
contributiva».

14. Va, infine, ricordato che la Sezione Lavoro di
questa Corte di cassazione ha affermato (vedi Cass.
n. 16425 del 2019, in motivazione) che se in tema di riscossione di
contributi previdenziali l’opposizione contro l’avviso di mora (ora intimazione
ad adempiere) con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella
esattoriale e si deducano fatti estintivi del credito ha la funzione di
recuperare l’impugnazione non potuta esercitare contro la cartella non
notificata, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, sicché
l’opposizione va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non agli atti esecutivi
ex art. 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n.
28583/18; Cass. n.594/2016; Cass. n.
24215/2009; Cass. n. 6119/2004), a fortiori ha natura di opposizione
all’esecuzione l’azione proposta contro l’iscrizione a ruolo e prima d’una
intimazione ad adempiere.

15. A sua volta l’opposizione all’esecuzione altro
non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es.,
Cass. n. 12239/07) e non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente
lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è
funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell’opposizione (come
– appunto – segnala Cass. n. 28583/18, cit.), altrimenti tardiva perché
esercitata a distanza di anni dalle date di asserita notifica delle cartelle
medesime; ed è altresì funzionale all’eccezione di prescrizione (per negarne
preventivamente l’interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al
merito della pretesa creditoria.

16. E poiché la qualificazione giuridica d’una
domanda necessariamente postula l’individuazione dell’interesse ad agire che ne
è a monte, si è osservato che l’interesse del ricorrente è solo quello, in
pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo
dire, del credito).

17. Sinteticamente le posizioni emerse possono
riassumersi come segue:

18. l’impugnazione dell’estratto del ruolo non è
stata ritenuta ammissibile in sé ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo
oppure alla cartella della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del
rilascio dell’estratto stesso; ciò esclusivamente in funzione di rafforzamento
della tutela del contribuente in ipotesi di inerzia dell’amministrazione che
abbia omesso di comunicare l’atto impositivo necessariamente recettizio; per
cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata
notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo;

19. qualora il debitore, affermando che non gli sia
stata notificata la cartella, intenda ottenere l’accertamento negativo della
sussistenza del debito, possono darsi due possibilità:

a) laddove si facciano valere ragioni estintive
della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stata notificata la
cartella e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n.46 del 1999 nel
termine di 40 giorni dalla notifica della cartella (come avviene, ad es.,
quando si vuol far valere la prescrizione dei contributi verificatasi prima
della notifica della cartella), è necessario recuperare l’azione dimostrando
innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non
vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell’iscrizione al
ruolo. In questo caso l’interesse ad agire è evidente, come per l’ipotesi
oggetto della pronuncia delle SS.UU. n. 19724 del 2015, e l’eventuale smentita
in sede probatoria del presupposto della mancanza di notifica della cartella si
traduce in rigetto della domanda;

b) se, invece, attraverso l’esercizio della medesima
azione si intenda impugnare proprio l’estratto del ruolo in sé considerato ed a
prescindere dalla verifica dell’avvenuta notifica della cartella, è evidente
che tale azione non sarà ammissibile se rivolta esclusivamente ad ottenere
l’accertamento negativo della sussistenza del credito per ragioni antecedenti
alla notifica della cartella, perché l’estratto del ruolo non è atto idoneo a
determinare alcuna lesione del patrimonio del contribuente, sicché qualsiasi
eventuale ragione estintiva del debito, compresa la prescrizione dell’obbligo
contributivo, non potrà essere più accertata essendo irretrattabile
l’accertamento amministrativo per il decorso del termine previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999.

20. Diverso discorso deve, però, farsi laddove il
contribuente – sempre affermando di essere venuto a conoscenza dell’iscrizione
a ruolo solo a seguito del rilascio dell’estratto – chieda l’accertamento
negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di
prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella.

21. Trattandosi di prescrizione di contributi
previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla
disponibilità delle parti (vd. Cass. n. 23116 del 2004) a differenza della
materia civile e ciò impedisce l’operatività della regola generale
dell’inammissibilità di un’azione di accertamento negativo il cui unico oggetto
si sostanzi nell’affermazione della prescrizione.

22. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 23237 del 2013), ha esplicitamente
ritenuto l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo dell’obbligo
contributivo fondato sull’eccezione di prescrizione e ciò a proposito della
disciplina posta dalla L. n. 335
del 1995, art. 3, commi 9 e 10, in ordine alla denuncia del lavoratore. Si
è, in tale contesto, affermato che l’effetto ad essa riconnesso di impedimento
dell’acquisto da parte del debitore del “diritto potestativo” di
provocare l’estinzione del rapporto – deve essere effettuata in modo da
garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso.

23. Ciò comporta che la suddetta presentazione debba
avvenire entro un termine congruo che, in assenza di indicazione legislativa,
si può far coincidere – in base ad un criterio finalistico e nel rispetto del
generale principio di razionalità – con il medesimo termine, quinquennale,
entro il quale il datore di lavoro potrebbe chiedere l’accertamento negativo
del proprio debito contributivo e così ottenere il riconoscimento giudiziale
del suddetto diritto potestativo.

24. Dunque, la definitività dell’accertamento
relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per
effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento
della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati
successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga
contestata l’effettiva prescrizione o estinzione dell’obbligo contributivo da
parte dell’ente creditore.

25. In tali ipotesi è necessario verificare in
concreto, nella singola vicenda processuale, la sussistenza dell’interesse ad
agire.

In linea generale, infatti, questa Corte di
cassazione (vd. ad es. Cass. n. 16262 del 2015) ha avuto modo di affermare che
l’interesse ad agire in un’azione di mero accertamento non implica
necessariamente l’attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente
uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in
quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull’esistenza
di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da
esso scaturenti, che non sia superabile se non con l’intervento del giudice.

26. In tal senso, proprio affermando che si
verifichi in concreto la necessità dell’intervento giudiziale, si è peraltro
pronunciata anche di recente la Sesta sezione di questa Corte con l’ordinanza
n. 22295 del 2019. E’ stato affermato, in particolare, che qualora la cartella
di pagamento sia stata regolarmente notificata, ai fini della valutazione
dell’interesse ad agire mediante l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., proposta avverso
l’estratto di ruolo contributivo ed avente ad oggetto l’accertamento negativo
del credito, assume rilevanza l’eventuale iscrizione ipotecaria intervenuta
nelle more del giudizio.

27. Si tratta, all’evidenza, di un giudizio di
merito poiché, come chiarito da questa Corte, l’interesse ad agire deve essere
valutato alla stregua della prospettazione operata dalla parte e la sua
sussistenza non può essere negata sul presupposto che quanto sostenuto
dall’attore non corrisponda al vero, attenendo tale valutazione di fondatezza
al merito della domanda (Cass. n. 11554 del 2008;
conf. Cass. n. 9934 del 2015; Cass. n. 26632 del 2006).

28. Il giudice d’appello, nel caso di specie, ha
implicitamente accertato l’interesse ad agire alla luce dei principi espressi e
della circostanza di fatto relativa alla contestazione dell’avvenuta
prescrizione del credito da parte dell’INPS, per cui correttamente ha
disatteso, giudicando nel merito, la richiesta di dichiarare l’inammissibilità
della domanda per difetto di interesse ad agire.

29. Il secondo motivo va rigettato. Si sostiene che
sia stato violato il principio della domanda di cui all’art. 112 cod. proc. civ. essendo stato attribuito
valore di mero atto di messa in mora alla intimazione di pagamento, tipico atto
della procedura esattoriale.

Il giudice ha il potere-dovere di qualificare
giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di
individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in
difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione
del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con
una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà
fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (vd. Cass. n. 5153 del
2019).

Ciò non si è verificato nel caso in esame, poiché la
Corte d’appello ha violato norme di legge nel non ritenere legittimamente
interrotto il decorso della prescrizione (come si dirà trattando il motivo che
segue), ma ciò non comporta di certo ultrapetizione.

30. Il terzo motivo è fondato. L’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602
del 1973, afferma che: “Se l’espropriazione non è iniziata entro un
anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve
essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 26, di un avviso che
contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque
giorni”.

31. L’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
prevede che la notifica da parte del concessionario della cartella di pagamento
al debitore iscritto a ruolo avvenga tramite il ricorso ad apposito modello
ministeriale, contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal
ruolo, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il modello così previsto, approvato con decreto del
direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze
del 28 giugno 1999, prevede – come già ha ricordato la giurisprudenza di questa
Corte (Cass. n. 17467 del 2012; Cass. 16121 del 2019) – la relata di notifica
come parte da separare all’atto della consegna dello stesso al destinatario,
sicché al contribuente viene consegnato in busta chiusa l’originale dell’atto
di intimazione e non una copia dello stesso.

La relata di notifica, posta all’esterno della
busta, è compilata, dalla “finestra” in cui è contenuta, a ricalco
sull’originale da consegnare e poi staccata per la consegna all’agente per la
riscossione.

In questa matrice deve ravvisarsi la prova della
notifica dell’intimazione di pagamento. La medesima matrice assume anche valore
dimostrativo dell’intervenuta notifica di un atto di contenuto idoneo a
interrompere il decorso della prescrizione. Essa infatti dimostra non solo la
specifica identità dell’atto notificato, indicando espressamente – in basso a
destra con la dicitura “intimazione numero” – il numero identificativo
dell’intimazione riportato sull’originale consegnato al destinatario, ma anche
il contenuto dello stesso, consistente appunto in una “intimazione di
pagamento” (come precisato in esordio alla relata) redatta tramite la
compilazione dell’apposito modello ministeriale.

Una simile indicazione consente di riferire la
relata di notifica all’intimazione di pagamento al suo interno menzionata e di
inferirne il contenuto, come predeterminato dal modello ministeriale
utilizzato.

Questo modello, contenendo l’intimazione a
provvedere al saldo della somma riportata nella cartella di pagamento,
manifesta chiaramente la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento
del proprio diritto e vale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, comma 4, e 1219,
comma 1, cod. civ., a costituire in mora il debitore e a interrompere il
decorso della prescrizione.

32. In definitiva, l’accoglimento del terzo motivo,
rigettati gli altri, determina la cassazione della sentenza quanto al motivo
accolto ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio si atterrà ai principi sopra
illustrati per nuovo esame, relativo alla determinazione dei crediti
contributivi non prescritti alla luce dei principi sopra indicati.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta i
primi due, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia

alla Corte d’appello di Palermo in diversa
composizione cui demanda la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 novembre 2019, n. 29294
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