La violazione del principio di immutabilità della contestazione determina di per sé l’illegittimità della sanzione irrogata.
Nota a Trib. Treviso 19 settembre 2019, n. 424
Antonino Trivisonno
L’applicazione di una sanzione disciplinare in relazione ad una condotta diversa da quella descritta nella lettera di addebito rende illegittimo il provvedimento punitivo. Ciò, in ragione del principio di immutabilità della contestazione, ossia della necessaria coincidenza tra i fatti attribuiti al dipendente nella lettera di addebito e quelli posti alla base del provvedimento sanzionatorio finale.
È quanto afferma il Tribunale di Treviso (19 settembre 2019, n. 424) relativamente al caso di una dipendente (addetta alla linea di pre–montaggio) a cui, nella lettera di contestazione, veniva imputata una condotta negligente, consistente nell’aver omesso alcune delle operazioni previste dal ciclo di lavoro, mentre il provvedimento disciplinare puniva la lentezza con cui la stessa avrebbe operato.
Alla lavoratrice, in sostanza, veniva applicata una sanzione disciplinare (nello specifico, un’ora di multa) per una condotta diversa da quella descritta nella lettera di addebito. E ciò in violazione del principio di immutabilità della contestazione che, a pena di illegittimità del provvedimento punitivo, preclude al datore di lavoro di individuare ex post nuove e diverse infrazioni giustificative della sanzione irrogata.
Il giudice, pertanto, ha dichiarato illegittimo il provvedimento datoriale, precisando, altresì, che la condotta della dipendente non poteva essere valutata né “come negligente né in termini di esecuzione con voluta lentezza della prestazione lavorativa”. Ciò in quanto il rallentamento nello svolgimento della propria attività era avvenuto “in un momento in cui il ciclo di lavoro era da poco cambiato”, e, pertanto, la prestatrice, “con poca esperienza nell’esecuzione di quello specifico ciclo di lavoro, con quella sequenza e con quelle operazioni da svolgere”, necessitava “di un tempo di adattamento per acquisire il ritmo corretto”.