Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 novembre 2019, n. 29286

CCNL personale direttivo delle aziende di credito, TFR,
Premio di anzianità, Indennità per ferie non godute e festività soppresse,
Elargizione abitativa, Incidenza

 

Rilevato che

 

1. con sentenza n. 791 pubblicata il 22.9.14 la
Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta da I.S.P. s.p.a.,
confermando la sentenza di primo grado che aveva condannato l’istituto bancario
a pagare al dipendente B.A. l’importo di euro 5.231,44 a titolo di incidenza
sul TFR del premio di anzianità, dell’indennità per ferie non godute e
festività soppresse e dell’elargizione per l’abitazione;

2. la Corte territoriale, per quanto ancora rileva,
ha accertato il carattere continuativo dell’emolumento in questione,
corrisposto per diversi anni consecutivi (dal 1988 al 1994); ha escluso, in
relazione all’art. 69 del c.c.n.I. applicato, che l’emolumento fosse stato
corrisposto a titolo di rimborso delle spese sostenute dal funzionario
trasferito, rilevando come i relativi importi risultassero assoggettati a
contribuzione previdenziale; ha parimenti escluso che l’elargizione abitativa
fosse stata corrisposta per “finalità similari” a quelle del
trattamento accordato dall’art. 53 del c.c.n.I. al dirigente trasferito;

3. avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione I.S.P. s.p.a. affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con
controricorso il sig. B.;

4. I.S.P. ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis. 1, c.p.c.;

 

Considerato che

 

5. con l’unico motivo di ricorso Banca I. spa ha
dedotto la violazione degli artt. 69 e 53 del c.c.n.I. personale direttivo
delle aziende di credito, nonché dell’art. 2697
c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso che l’elargizione
abitativa in favore del dirigente e il trattamento previsto dall’art. 53 del
c.c.n.I. (contratto di locazione ad equo canone con durata massimo di 10 anni,
con caratteristiche dell’appartamento similari a quelle dell’alloggio occupato
in precedenza dal dipendente), avessero finalità similari; ha sottolineato come
entrambi i trattamenti fossero legati al trasferimento del dipendente e al
conseguente mutamento di residenza, di durata limitata nel tempo; ha censurato
l’iter argomentativo della sentenza impugnata per avere riferito l’aggettivo
“similari” al trattamento e alla sua entità anziché alla
“finalità” per cui lo stesso era erogato; ha rilevato che anche
l’elargizione per cui è causa, come quelle di cui alla norma pattizia, non
fosse diretta a rimborsare spese effettive; ha evidenziato che tra gli
emolumenti di cui all’indicata norma sono previste una “diaria” e
soprattutto la fornitura di un “alloggio nella nuova sede di
residenza”, la cui finalità è proprio quella di alleviare il disagio
connesso al cambio di abitazione e della residenza familiare, ovvero la
medesima finalità che, a dire della Corte di merito, è alla base
dell’erogazione de qua; non si giustificherebbe, pertanto, secondo la società,
il diverso trattamento in termini di inclusione dell’erogazione nella base di
calcolo del TFR, derivando, al contrario, in via immediata e diretta la sua
esclusione dal computo suddetto dal richiamato art. 69 c.c.n.I. di categoria,
con la conseguenza che è del tutto irrilevante verificare la natura
dell’erogazione in discussione, in presenza della deroga contrattuale ai sensi
dell’art. 2110 comma 2 c.c.; la società ha
censurato, inoltre, la sentenza impugnata per avere ritenuto incombente sulla
Banca l’onere di provare l’equivalenza del trattamento di cui all’art. 53 ccnl
e della cd. erogazione abitativa;

6. il ricorso non è fondato essendo la sentenza
della Corte territoriale conforme all’orientamento espresso in sede di
legittimità – e cui si intende dare seguito per le condivisibili argomentazioni
su cui è basato (cfr. Cass. 31.8.2018 n. 21519) – secondo il quale, ai fini
della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, ai
sensi dell’art. 2120, comma 2, c.c. e in
mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la
natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore
per lo svolgimento di lavoro all’estero o in altra sede lavorativa è desumibile
da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del
contratto individuale, che denotino la non occasionalità dell’emolumento,
dovendosi invece attribuire natura non retributiva alle voci che abbiano la
finalità di tenere indenne il lavoratore da spese, sostenute nell’interesse
dell’imprenditore, che non avrebbe incontrato se non fosse stato trasferito. Ne
consegue che all’elargizione per abitazione corrisposta a un funzionario
bancario trasferito con familiari conviventi, deve attribuirsi natura
retributiva, desunta dal carattere periodico dell’erogazione, dalla sua
corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, al suo
essere condizionata al permanere dell’abitazione e all’avvenuto assoggettamento
a retribuzione;

7. in base alle considerazioni svolte, il ricorso
deve essere respinto;

8. al rigetto segue la condanna della ricorrente,
secondo il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese del giudizio di
legittimità, con distrazione;

9. ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da
dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi
professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura
del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. M.I.,
antistatario.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24
dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del medesimo art. 13.

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