Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29782

Ingegneri e gli architetti, Gestione separata, Obbligo di
iscrizione, Pagamento dei relativi contributi, Attività libero professionale
svolta in concomitanza con attività di lavoro dipendente

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 18/10/2016, la Corte
d’appello di Torino, per quanto in questa sede interessa, ha confermato la
pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da C.E. volta
alla declaratoria dell’insussistenza del proprio obbligo di iscrizione alla
Gestione separata di cui all’art.
2, comma 26, l. n. 335/1995, nonché al pagamento dei relativi contributi,
in relazione all’attività libero professionale svolta in concomitanza con
l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra
gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto
ricorso per cassazione deducendo unico motivo di censura;

che C.E. ha resistito con controricorso, illustrato
con memoria, con la quale si è fatta richiesta di rimessione alle Sezioni
Unite;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

 

Considerato in diritto

 

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto
ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995,
e dell’art. 18, comma 12, d.l. n.
98/2011 (conv. con I. n. 111/2011),
entrambi in relazione agli art. 3,
l. n. 179/1958, 10 e 21, L. n. 6/1981, e 7, 23 e
37 dello Statuto INARCASSA approvato con decreto interministeriale 20.12.1995,
n. 1189700, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun
obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli
ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera
professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente
iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che il motivo è manifestamente fondato, essendosi
ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli
architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che
non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati
verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto
iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata
presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali
cui è ispirato l’art. 2, comma
26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione
dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica
contenuta nell’art. 18, comma 12,
d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011),
al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al
lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non
può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da
tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del
2017, cui ha dato continuità, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa
Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166
del 2018, alla cui ampia motivazione si rinvia anche con riguardo
all’assenza dei presupposti per la rimessione della questione alla Sezioni
Unite di questa Corte);

che, non essendosi la Corte di merito conformata
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, che, attenendosi
all’orientamento richiamato, esaminerà ogni ulteriore questione, provvedendo
anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del
ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello dì Torino, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2019, n. 29782
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