Prassi – INPS – Messaggio 18 novembre 2019, n. 4211

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di
indennità NASpI in presenza di evento di malattia

 

Con riferimento alla decorrenza del termine ed alla
sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpI
nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto
di lavoro subordinato, si rende necessario tenere conto della diversa
disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del
contratto sottostante al rapporto di lavoro.

Infatti, per determinate categorie di lavoratori
dipendenti (ad esempio, i lavoratori a tempo indeterminato), la tutela
previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di
cessazione del rapporto di lavoro, comportando con ciò l’erogazione della
correlata prestazione economica.

Posto quanto sopra, per quanto concerne la
sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione
della domanda di NASpI si fa presente quanto segue.

A conferma e ad integrazione di quanto già precisato
al paragrafo 2.6.a.2 della circolare n. 94 del
2015, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte
dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da
parte dell’INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il
termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla
durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia
professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la
parte residua.

Analogamente, laddove la malattia comune
indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia
professionale indennizzabile da parte dell’INAIL insorga durante il rapporto di
lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine per la
presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di
malattia/infortunio.

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione n. 27167 del 23 dicembre 2009 e Cassazione n. 17163 del 10 agosto 2011) si è
espressa affermando che la cessazione del rapporto di lavoro intanto rileva per
la decorrenza del termine di decadenza in quanto comporta la cessazione dei
mezzi di sussistenza del lavoratore; laddove invece la copertura del bisogno
derivi dal sistema previdenziale, il riconoscimento in capo al lavoratore
disoccupato di altre prestazioni di natura previdenziale preclude la decorrenza
del termine di decadenza stesso; la Corte, inoltre, afferma che il termine di
decadenza di sessanta giorni previsto dall’articolo 129, comma 5, del R.D.L.
4 ottobre 1935, n. 1827, per la presentazione della domanda di ammissione
al pagamento dell’indennità di disoccupazione non decorre durante il periodo di
malattia per il quale il disoccupato abbia titolo ad altre prestazioni
economiche di natura previdenziale.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente
prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della
malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio,
lavoratori a tempo determinato del settore commercio), il termine di presentazione
della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le
regole ordinarie.

Al riguardo, la Corte di Cassazione – sezione lavoro
con la sentenza n. 17404 del 29 agosto 2016 si
è espressa in relazione alla decorrenza del termine di presentazione della
domanda di indennità di disoccupazione nel caso di evento di malattia non
indennizzabile insorta dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nella citata pronuncia la Corte ha precisato che
“[…] la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del
diritto entro un termine stabilito, nell’interesse generale o individuale, alla
certezza di una determinata situazione giuridica, senza alcuna possibilità di
proroga, sospensione o interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente
previsti dalla legge […]: essa pertanto non può essere impedita da una
situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un
impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile. […]”.

Tanto premesso, si chiarisce che, nell’ipotesi in
cui l’evento di malattia non è indennizzato/indennizzabile, il termine di
sessantotto giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della
domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso, ma decorre secondo le
regole ordinarie.

Prassi – INPS – Messaggio 18 novembre 2019, n. 4211
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