Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 novembre 2019, n. 30061

Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza,
Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie
artistiche (ISIA), Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati,
Funzioni di direttore per incarico temporaneo, Normativa di riorganizzazione
dei Conservatori, Conferma del personale preesistente nel medesimo stato
giuridico posseduto, senza modificazioni in senso migliorativo o di
stabilizzazione di situazioni strutturalmente temporanee

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’Appello di Trieste, riformando la
pronuncia del Tribunale della stessa città, ha respinto la domanda con cui M.P.
aveva chiesto l’accertamento del suo diritto al mantenimento a tempo indeterminato
delle funzioni di direttore del Conservatorio T., da lui già svolte a partire
dal 1997 in forza di successivi provvedimenti ministeriali di recepimento delle
elezioni interne tra i docenti dell’istituto, con riconoscimento di ogni
consequenziale trattamento economico e normativo e pur essendo venuto a scadere
il termine finale dell’ultimo dei predetti incarichi,

La Corte d’Appello, pronunciando nel contraddittorio
anche di uno dei docenti di tale Conservatorio, intervenuto volontariamente in
appello ad adiuvandum delle difese ministeriali, riteneva l’infondatezza
dell’assunto del P. secondo cui la stabilizzazione dell’incarico di direttore
in suo favore avrebbe dovuto essere riconosciuta per effetto dell’art. 2, co. 6, d. Igs. 508/1999. Infatti,
riteneva la Corte, quella norma, emanata in occasione della riforma delle
Accademie delle arti e dei Conservatori, stabilendo che il personale docente e
non docente, in servizio nelle rispettive istituzioni alla data di entrata in
vigore della legge di riforma con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
fosse inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le
funzioni e il trattamento complessivo in godimento, doveva essere riferita
appunto ai docenti e non alla posizione del direttore e comunque a posizioni a
tempo indeterminato, quale non era quella del direttore nominato in sede
ministeriale ai sensi dell’art.
241 u.c. d. Igs. 297/1994. D’altra parte, aggiungeva la Corte territoriale,
l’art. 4 del d.p.r. 132/2003, ovverosia del regolamento emanato al fine di dare
attuazione ai principi di cui alla L. 508 cit., prevedeva una durata triennale
degli incarichi dei direttori, prorogabile consecutivamente per un solo
triennio; al punto che il medesimo d.p.r., all’art. 16, aveva previsto il
permanere delle funzioni fino alla cessazione del rapporto solo per i direttori
delle Accademie di Arte Drammatica e di Danza.

2. Avverso la sentenza il P. ha proposto ricorso per
cassazione con due motivi, di cui il secondo destinato esclusivamente alla
contestazione dell’intervento svolto dal docente M. D.. Il Ministero ha
resistito con controricorso, come anche il D., il quale peraltro, prima
dell’udienza di discussione, ha rinunciato agli atti del giudizio di
cassazione, con rinuncia che è stata accettata dal P..

Il P. ha infine altresì depositato memoria
illustrativa

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione
a falsa applicazione dell’art. 2, co. 6, d. lgd. 508/1999, dell’art. 6 d.p.r. 132/1993 e dell’art. 25, co. 9, d l gs. 165/2001.

Il ricorrente sostiene che l’art. 2, co. 6, d.lgs.
508/1999 consolidando le “funzioni” in essere dei docenti, avrebbe
effetto anche rispetto a chi fosse, all’epoca, docente-direttore, con
inserimento in un ruolo a esaurimento.

Al contrario di quanto afferma la Corte d’Appello –
sostiene il P. – l’art. 16 del d.p.r. 132/2003 avrebbe sanato, in favore dei
direttori delle Accademie di Arte Drammatica e di Danza, quella che risultava
altrimenti una disparità rispetto agli altri direttori, consentendo il
permanere anche di essi nel ruolo fino alla cessazione del rispettivo rapporto.

Pertanto la disciplina di cui al d.p.r. 132, con
previsione di durata solo triennale degli incarichi, dovrebbe ritenersi
operante solo per i rapporti instaurati dopo la cessazione di quelli in essere
con i direttori, da aversi per confermati a tempo indeterminato ai sensi
dell’art. 2, co. 6.

Tra l’altro, rileva il ricorrente, con l’inserimento
nei ruoli ad esaurimento avrebbe avuto attuazione il disposto dell’art. 25, co. 9, d. Igs.
165/2001 di equiparazione dei direttori di conservatorio alla dirigenza
pubblica. La censura è infondata.

2. Nel contesto della riforma delle «Accademie di
belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati» (art. 1 L.
508/1999), l’art. 2, co. 6, della medesima legge ha previsto che «il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all’articolo I alla
data di entrata in vigore della presente legge con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento».

In fatto è pacifico che il P., all’epoca del varo
delle legge di riforma, fosse docente a tempo indeterminato, con funzioni di
direttore «per incarico temporaneo», seguito ad elezione da parte dei docenti e
poi di volta in volta riconfermato, ai sensi dell’allora art. 241, co. 6, d.lgs. 297/1994.

Egli non era dunque direttore assunto a tempo
indeterminato per pubblico concorso, di cui al co. 4 sempre dell’art. 241 cit., quale all’epoca
vigente. Ciò posto, è chiaro che la funzione dell’art. 2, co. 6, L. 508/1999,
nella parte sopra richiamata, era quella di disciplinare, con un apposito ruolo
ad esaurimento, la posizione di chi, in posizione docente e non docente,
operasse a tempo indeterminato presso le istituzioni artistiche che la medesima
normativa provvedeva a riorganizzare come «sedi primarie di alta formazione»
(co. 4), ed accesso agli studenti consentito sulla base di «diploma di scuola
secondaria di secondo grado» (co. 5).

Proprio tale evidente scopo della norma porta ad
escludere che con essa si intendessero apportare mutamenti ai regime di tali
dipendenti, se non per quanto riguardava la creazione di un ruolo distinto
rispetto a quello dei nuovi assunti, da differenziare in ragione dell’evolversi
della normativa e dell’organizzazione inerenti i Conservatori.

Sostenere quindi che, per effetto di quella norma,
chi fosse docente a tempo indeterminato, con incarico a tempo determinato di
direttore del Conservatorio mantenesse non solo il rapporto a tempo
indeterminato di docenza, ma vedesse trasformata a tempo indeterminato la
funzione direttoriale attribuita a termine, va dunque al di là di quanto
previsto e di quanto insito nella ratio di confermare il personale preesistente
nel medesimo stato giuridico posseduto in quel momento, senza riduzioni di
veste, ma anche senza modificazioni in senso migliorativo o di stabilizzazione
di situazioni strutturalmente temporanee, quale era, ai sensi dell’art. 241,
u.c. cit., quella di dirigente non proveniente dal pubblico concorso.

2.1 Quanto sopra rende non convincente anche il
rilievo attribuito dalle difese del P. all’art. 25-ter, co. 3, d. Igs. 29/1993
(poi art. 25, co. 9, d.
lgs. 165/2001), con cui i direttori di conservatorio sono stati equiparati
alla dirigenza dei capi di istituto.

Difatti, a seguire l’interpretazione che il
ricorrente dà dell’art. 2, co. 6, L. 508/1999, i direttori a tempo determinato
in servizio all’epoca dell’entrata in vigore di tale norma avrebbero finito per
acquisire a tempo indeterminato le funzioni in quel momento esercitate, in
contrasto con il principio della temporaneità degli incarichi di cui alla
disciplina generale dell’art. 19
d. Igs. 29/1993, poi art. 19 d., Igs. 165/2001

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