Prassi – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 19 novembre 2019, n. 9943

Art. 29, comma 2,
D.Lgs. n. 276/2003, responsabilità solidale del
committente per debiti contributivi

 

Con riferimento alla richiesta di parere di cui
all’oggetto, trasmessa allo scrivente Ufficio dall’Ispettorato territoriale del
lavoro di Bologna con nota prot. n. 28357 del 18.09.2019, si ritiene opportuno
fornire i seguenti chiarimenti in ordine al termine entro cui è possibile far
valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla
luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione.

L’art.
29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 sancisce il
principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere
o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore
dipendente verso il proprio datore di lavoro/appaltatore, stabilendo che “in
caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di
lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese
le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i
premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto
di appalto”.

La ratio della norma è quella di garantire il
pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al
lavoratore e agli Istituti previdenziali di esperire azione diretta nei
confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato
della prestazione lavorativa nell’ambito della quale tali crediti sono
maturati.

In relazione al regime di responsabilità solidale,
occorre distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti
contributivi degli Istituti previdenziali, al fine di individuare i termini per
l’esercizio delle relative azioni.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha recentemente
affermato che il regime decadenziale dei due anni previsto dall’art. 29, comma 2, trova
applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore. La Corte,
argomenta partendo dalla considerazione, consolidata in giurisprudenza, secondo
cui il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, per quanto connessi,
sono tra loro distinti, atteso che l’obbligazione contributiva, facente capo
all’INPS, a differenza di quella retributiva, deriva dalla legge, ha natura
pubblicistica e risulta pertanto indisponibile.

La Corte, inoltre, evidenzia come l’oggetto
dell’obbligazione contributiva coincida con il “minimale contributivo
strutturato dalla legge in modo imperativo”, ritenendo pertanto che
l’applicazione estensiva del termine decadenziale
dell’art. 29, comma 2,
porterebbe ad un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo ovvero
alla possibilità che “alla corresponsione di una retribuzione a seguito
dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il
soddisfacimento anche dell’obbligo contributivo solo perché l’ente
previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla
cessazione dell’appalto”, con conseguente vulnus nella protezione assicurativa
del lavoratore che, invece, l’art.
29 cit. ha  voluto potenziare. (cfr. sent. n. 18004 del
04.07.2019, n. 22110 del 04.07.2019, n.
8662 del 28.03.2019 e n. 13650 del 21.05.2019).

Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Corte
ha affermato il principio in virtù del quale il termine decadenziale di due
anni previsto dall’art. 29,
comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del
responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei
crediti retributivi e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli Enti
previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima
risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.

Tanto si rappresenta ai fini del corretto
svolgimento dell’attività di vigilanza, evidenziando comunque l’opportunità di
assicurare sempre la massima tempestività nella trasmissione dei verbali
ispettivi all’Istituto previdenziale onde consentire l’attivazione delle
procedure di recupero, entro termini prudenzialmente idonei ad garantirne il
buon esito.

Prassi – ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 19 novembre 2019, n. 9943
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