Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30472

Domanda di regresso INAIL, Prestazioni economiche erogate a
seguito di infortunio, Competenza per territorio

Ritenuto che

 

il Tribunale di Pavia, con ordinanza in data
10.10.2018, pronunciando sulla domanda di regresso proposta dall’INAIL nei
confronti di L., per ottenere il pagamento delle prestazioni economiche erogate
a seguito di infortunio al dipendente F. De V., dichiarava la propria
incompetenza per territorio per essere competente il tribunale di Matera in
quanto giudice del luogo dove esisteva la posizione assicurativa del lavoratore
e dove la società datrice di lavoro aveva la propria sede legale ed operativa e
versava i relativi premi;

contro la pronuncia ha proposto ricorso per
regolamento di competenza l’Inail osservando che l’ordinanza era errata per
violazione dell’articolo 444, 3° comma c.p.c.
in quanto il tribunale di Pavia era stato correttamente individuato come quello
territorialmente competente, trattandosi del giudice del luogo dove si trova la
sede dell’Istituto che ha provveduto ad erogare le prestazioni di legge in
favore dell’infortunato, così come stabilito dalla più recente elaborazione
della giurisprudenza di legittimità.

L. è rimasta intimata; il Procuratore Generale ha
concluso per il rigetto del ricorso; l’Inail ha depositato memoria.

 

Rilevato che

 

1. – L’art. 444, 1°
comma stabilisce che per le controversie previdenziali è competente il giudice
del lavoro nella cui circoscrizione risiede l’attore.

L’art.
444,3° comma c.p.c.stabilisce
che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e
all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi è
competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha
sede l’ufficio dell’ente.

2. – Il primo criterio di collegamento riveste
carattere generale secondo la giurisprudenza consolidata e pertanto si applica
(Sez. 6 – L, Ordinanza n. 20578 del 12/10/2016)
anche alle controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo ad un
lavoratore autonomo, le quali rientrano infatti nella competenza del tribunale,
in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore,
ai sensi dell’art. 444, comma 1, c.p.c..

3. – Nel caso in esame invece la competenza deve
essere individuata sulla base del 3° comma dell’art.
444 c.p.c. posto che la causa è stata promossa nei confronti di un datore
di lavoro e riguarda la materia degli obblighi che egli ha nei confronti di un
ente previdenziale.

Anche l’azione di regresso, che ha natura
previdenziale, comporta infatti un obbligo di restituzione nei confronti
dell’INAIL delle prestazioni erogate dall’Istituto ai danneggiati, nei limiti
del danno civilistico; e rientra nel medesimo concetto previsto dal 3° comma in
discorso ( in materia di rivalsa ex art. 1916 c.c.,
invece, data la diversa natura dell’azione restano fermi i criteri civilistici
previsti in generale dal codice di rito; Cass. 714 del02/02/1985).

4. – La competenza per gli obblighi dei datori nei
confronti degli enti previdenziali ( e per le sanzioni civili) non può infatti
individuarsi sulla base della regola generale del primo comma dell’art. 444 c.p.c. sia perché la regola ha riguardo
al luogo dove ha residenza l’attore privato, e quindi ad un criterio che non si
addice ad un ente pubblico che non può avere una residenza; sia perché
l’applicazione del criterio di cui al primo comma finirebbe per sovrapporsi ed
esautorare l’ambito di operatività del criterio speciale previsto dal 3° comma
in base al quale la materia degli obblighi dei datori di lavoro (e non dei
lavoratori autonomi) è regolata appunto dalla stessa norma ed è devoluta al
giudice individuato in base alla sede dell’ufficio dell’ente.

5. – D’altra parte la giurisprudenza che in passato
(Cass. nn. 2463/1983, 1611/1982, 23/1977) individuava la competenza per
territorio in materia di azione di regresso in base al primo comma dell’art. 444 c.p.c. finiva per confondere la sede
dell’Istituto che aveva iniziato il giudizio di regresso con il criterio della
residenza dell’attore.

Si veda ad es. la n.1611/1982 ” Con riguardo alla
controversia promossa dall’Inail nei confronti del datore di lavoro, con azione
di regresso per il rimborso di somme erogate al lavoratore infortunato, la
quale, investendo la applicazione di norme sulle assicurazioni obbligatorie,
spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, la
competenza per territorio va determinata a norma dell’art. 444 primo comma cod. proc. civ., cioè in
favore del pretore del capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui si
trova la sede dello istituto attore, mentre resta inapplicabile il disposto del
terzo comma della citata norma (pretore del luogo in cui ha sede l’ufficio
dell’istituto presso il quale è stato instaurato il rapporto assicurativo), che
si riferisce esclusivamente alle cause concernenti gli obblighi contributivi
dei datori di lavoro”.

Ed anche la sentenza n. 2463 del 07/04/1983 secondo cui:
“La controversia promossa dall’Inail – esercitando l’azione di regresso
prevista dagli artt. 10 e 11
del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 – verso gli assunti responsabili
dell’infortunio del proprio assicurato sulla base della responsabilità ad essi
addebitata in ragione delle mansioni svolte e collegata allo svolgimento del
rapporto di lavoro subordinato intercorso tra l’infortunato e il datore di
lavoro dei predetti, ha natura previdenziale, e, così rientrando nell’ambito
della previsione di cui all’art. 442 cod. proc.
civ., è devoluta alla competenza del pretore, in funzione di giudice del
lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione nella quale risiede l’attore”.

6. – Tale giurisprudenza è stata giustamente
superata poiché riconosceva la competenza del giudice in virtù del primo comma
dell’art.444 c.p.p. ed applicava all’Istituto
previdenziale che aveva agito in giudizio il concetto della residenza
dell’attore che gli è invece estraneo, (peraltro senza che allo scopo fosse
necessario invocare lo stesso criterio di cui al primo comma potendosi
attribuire comunque la rilevanza allo stesso potere di agire in giudizio
attraverso il criterio dell’ufficio competente, valorizzato, come si dirà, dal
terzo comma).

7. – A partire da sez. L, sentenza n. 550 del
21/01/1987 si è infatti statuito che : “La competenza territoriale a conoscere
del giudizio avente ad oggetto l’azione di regresso esercitata dall’Inail (ex
articolo 11 DPR 30 giugno 1965 numero 1124) nei confronti del datore di lavoro,
responsabile dell’infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già
indennizzato dall’Istituto, è disciplinata – non già dal primo comma dell’articolo 444 CPC (che prevede la competenza del
giudice che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella
quale risiede l’attore) — ma dal terzo comma della norma cit. (che contempla
invece la competenza del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente
previdenziale), atteso che tale ultimo criterio è dettato per tutte le
controversie che attengono all’adempimento (ovvero alle sanzioni per lo
inadempimento) di qualsiasi obbligo del datore nei confronti di enti
previdenziali . L non già soltanto per le controversie che riguardano gli
obblighi contributivi.

Tale criterio è stato confermato dalla
giurisprudenza successiva (Cass. sentenza n. 550 del 21/01/1987; Cass. n. 17387
del 26/08/2016; e risulta implicitamente affermato più di recente da Cass.
21072/2017).

8. – Si può dunque affermare, in aderenza
all’orientamento che può dirsi oramai consolidato, che al criterio di
collegamento della residenza – che in base al primo comma dell’art. 444 c.p.c. vale come canone generale – vanno
ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o
ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede
dell’ufficio dell’ente previsto nel terzo comma – che vale come regola speciale
– vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi
dei datori di lavoro.

9. – Ciò posto – una volta individuato correttamente
nel 3° comma il criterio di collegamento dettato dalla norma per la tipologia
di cause in oggetto – deve però ancora chiarirsi cosa significhi e come si
identifichi il luogo dove ha sede l’ufficio l’ente.

La locuzione risulta invero sufficientemente
elastica per condurre la competenza territoriale verso giudici territorialmente
differenti dal momento che diversi possono essere i luoghi in cui si trovano
gli uffici dell’ente che possono essere interessati ad un determinato
infortunio o malattia professionale.

La norma esprime quindi un criterio che richiede necessariamente
di essere completato, come del resto dimostra la stessa controversia che si
giudica in cui il Tribunale di Pavia ha attribuito rilievo alla sede
dell’ufficio dell’ente dove il datore di lavoro aveva la propria sede legale ed
operativa e versava i relativi premi ( criterio condiviso anche dal Procuratore
generale); mentre l’INAIL sostiene che prevalga la sede dell’ufficio che ha
erogato le prestazioni oggetto dell’obbligo di restituzione azionato in
regresso.

Il criterio deve essere dunque ulteriormente
declinato dovendosi stabilire a quale ufficio e sede dell’ente la norma faccia
riferimento.

10. Questo collegio ritiene che il criterio spaziale
della sede dell’ufficio dell’ente esprime un criterio correlato ai poteri ed
alle competenze amministrative che devono essere svolti dall’ufficio dell’ente
interessato (il cui luogo è in sostanza decisivo, mentre non rileva la sede
legale dell’ente); ed agli interessi pubblici che vi sono implicati. Contano i
poteri di gestione esterna del caso, di richiedere il pagamento delle
prestazione, di agire in giudizio per la restituzione. Esso pertanto è volto ad
attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura
pubblicistica, compresenti nella materia delle assicurazioni sociali e
coinvolti nella controversia; e deve essere perciò coniugato in senso
funzionale, e quindi mobile.

10.a Se viene in rilievo un obbligo primario come
aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e
contributi, il giudice del luogo va collegato ai sensi dell’art. 444, 3 comma alla sede dell’ufficio dell’ente
competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il
pagamento in giudizio (Cass 10702/2015,
23893/2004, 11266/96).

10. b.- Se viene in gioco invece un obbligo
datoriale come quello di restituire l’equivalente delle prestazioni erogate
dall’INAIL, per un infortunio sul lavoro o una malattia professionale come
nell’azione di regresso, la competenza va legata ai sensi dello stesso art.444, 3 comma, eminentemente alla sede
dell’ufficio dell’ente competente ad istruire la pratica, a pagare le
prestazioni e pertanto a riceverne la restituzione; sede che può eventualmente
non coincidere con quella del luogo dove è aperta la posizione contributiva o
si pagano i premi o i contributi; ed ancor meno coincidere con la sede legale
dell’Istituto o con la sede dell’impresa.

Nel senso sopra indicato si è espressa, del resto,
ripetutamente la giurisprudenza di legittimità anche recente. Ad es. l’ordinanza n. 17387 del 26/08/2016, giudicando in
un caso in cui il datore di lavoro non aveva neppure aperto una posizione
assicurativa, ha ritenuto in ogni caso preminente ai fini della individuazione
della competenza l’interesse dell’Istituto alla contiguità tra sede
amministrativa che ha gestito l’infortunio e la sede giudiziaria di trattazione
della controversia ed ha quindi confermato il criterio già espresso da (Cass.
N. 23142/2010) secondo cui in materia di azione di regresso il giudice va
individuato in base alla sede territoriale dell’ente previdenziale che ha
trattato la pratica dell’infortunio ed ha erogato la conseguente indennità, e
non a quella corrispondente alla sede dell’impresa. Lo stesso criterio risulta
implicitamente accolto più di recente da Cass. n. 21072/2017 la quale ha
dichiarato la competenza del Tribunale di Messina sulla domanda di regresso
proposta dall’I.N.A.I.L., secondo l’ordinario criterio di cui all’art. 444, co. 3, cod. proc. civ. osservando che
“nella specie, come accertato dal Tribunale di Reggio Calabria, i prospetti di
liquidazione provengono dall’I.N.A.I.L. di Messina, la comunicazione
dell’avvenuta costituzione della redita in favore del Luca reca la firma del
direttore della sede I.N.A.I.L. di Messina”.

4. – In conclusione, sulla scorta delle premesse
svolte, si deve ritenere competente territorialmente il Tribunale di Pavia.

5. – Per le ragioni esposte il ricorso deve essere
accolto; il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato e le parti
rimesse davanti al giudice dichiarato competente, il quale provvederà alla
regolazione delle spese del giudizio di Cassazione.

Avuto riguardo all’esito del giudizio non sussistono
i presupposti di cui all’art 13 ,
comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del
tribunale di Pavia dinanzi al quale rimette le parti nei termini di legge,
anche per le spese del presente regolamento.

Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n.
115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma
1 bis , dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30472
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: