L’Agenzia enuncia le condizioni e gli adempimenti affinché sia riconosciuta ai dipendenti la non tassazione delle somme erogate per far fronte agli abbonamenti al trasporto pubblico.
Nota a AdE Risposta 19 luglio 2019, n. 280
Stefano Quaranta
La risposta n. 280/2019 tratta di una questione di particolare interesse operativo su cui è intervenuto il legislatore con la c.d. Legge di Bilancio 2018. Si tratta del problema dell’esenzione, o meno, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme erogate per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale.
Nello specifico, l’Istante, in qualità di rappresentante di una società, chiedeva all’Agenzia delle Entrate in quale maniera andassero certificate ed esposte nella Certificazione Unica le somme frutto della stipula di una convenzione tra l’azienda medesima e un’azienda di trasporto pubblico locale, in favore dei propri dipendenti, considerato che il costo dell’abbonamento veniva posto per l’80% a carico del dipendente e per il restante 20% a carico dell’azienda.
Sul tema, l’Agenzia ha fornito la propria risposta muovendo dall’analisi dell’art. 1, co. 28, lett. a) e b), della L. n. 205/2017. Tale disposizione ha novellato, rispettivamente, l’art. 15, co. 1, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), aggiungendovi la lett. i-decies), e l’art. 51, co. 2, del medesimo TUIR, introducendo la lettera d-bis). Tali norme prevedono la detrazione del 19% dell’IRPEF per “le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro”, nonché la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle “somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, del dipendente e dei familiari indicati nell’art. 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo art. 12”.
L’Agenzia ricorda come la circolare n. 5/2018, in materia di premi di risultato e welfare aziendale, avesse già fornito chiarimenti sulla disposizione di cui alla predetta lettera d-bis), precisando, in primo luogo, che l’esclusione dal reddito, prevista per il servizio di trasporto collettivo dei dipendenti, è stata estesa anche all’ipotesi di concessione da parte del datore di lavoro di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di somme erogate per l’acquisto di tali abbonamenti o a titolo di rimborso della relativa spesa; in secondo luogo, ha specificato che, ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, è necessario che l’abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei i dipendenti o a categorie di dipendenti e il datore di lavoro acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con la finalità per le quali sono state corrisposte; è irrilevante, invece, la circostanza che le somme erogate coprano o meno l’intero costo dell’abbonamento.
Quanto alle modalità di comunicazione all’Amministrazione finanziaria delle somme corrisposte ai lavoratori per l’acquisto degli abbonamenti, l’Agenzia ha ritenuto che, poiché l’azienda funge da sostituto di imposta, essa deve esplicitare la quota parte dell’abbonamento rimasta a suo carico (20%) in sede di compilazione della Certificazione Unica, riportandola nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione”; diversamente, la quota parte dell’abbonamento a carico del lavoratore (80%) dovrà, invece, essere riconosciuta, quale onere detraibile, direttamente dal datore di lavoro, ai fini della detrazione IRPEF del 19%.