Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 novembre 2019, n. 30673
Anzianità contributiva, Rivalutazione, Esposizione
all’amianto, Certificazioni Inail, Revoca, Ius superveniens
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Genova confermava la
sentenza del Tribunale della stessa città n. 1983 del 2012 che aveva rigettato
la domanda proposta da C.C. nei confronti dell’Inps volta ad ottenere la
rivalutazione dell’anzianità contributiva ai sensi dell’art. 13 comma 8 della I. n. 257 del
1992 relativamente al periodo lavorativo dal 5 novembre 1979 al 31 agosto
1992 e successivamente fino all’avvio dell’azione di bonifica;
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Genova
n. 2061 del 2012, rigettava la domanda proposta da S.O., volta ad ottenere il
medesimo beneficio per il periodo dal 25 agosto 1975 al 31 dicembre 1990.
3. Entrambi i lavoratori avevano svolto le proprie
mansioni presso lo stabilimento A. di Genova ed avevano ottenuto certificazioni
Inail in relazione all’esposizione all’amianto (per il C. in data 4 ottobre
2005 e per l’Odone in data 18 ottobre 2005), poi annullate in seguito
procedimento di riesame avviato d’ufficio.
4. La Corte territoriale riteneva in primo luogo la
legittimità della revoca delle dette certificazioni Inail, in considerazione
dell’attività di autotutela demandata all’Istituto; recepiva poi ai fini della
decisione le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che aveva
quantificato al di sotto della soglia di legge il livello medio di esposizione
annua per il periodo successivo al 31 dicembre 1983.
5. Per la cassazione di tale decisione C.C. e S.O.
hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ha resistito
l’INPS con controricorso. I ricorrenti hanno depositato anche memoria ex art. 380 bis. 1, c.p.c.
Considerato che
6. con il primo motivo di ricorso si deduce
violazione o falsa applicazione della I. 27/3/1992
n. 257 (spec. art. 13),
dell’art. 18 c. 8 I. 31/7/2002 n.
179, dell’art. 1 I. 24/1212007
n. 247, dell’art. 47 I. 24/11/2003 n. 326,
della I. 31/7/2002 n. 179 art. 18