Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30859

Reversibilità della pensione, Requisito dell’inabilità al
momento del decesso della congiunta, Generica capacità lavorativa, Residua
efficienza psico-fisica, Capacità di guadagno

Rilevato che

 

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di
Appello di Napoli ha riformato la sentenza impugnata e riconosciuto il diritto
di P. C. alla reversibilità della pensione della dante causa, P. C., con
decorrenza dal 1° marzo 1995 (primo giorno del mese successivo al decesso della
P.);

2. la Corte di merito, premesso non essere in
contestazione il requisito dell’inabilità dell’assistito, riteneva sussistente
il requisito della vivenza a carico in considerazione del possesso, da parte
del P., del solo reddito derivante dalla pensione di inabilità di cui godeva e
delle condizioni reddituali per beneficiare di quest’ultimo beneficio;

3. avverso tale sentenza l’Inps ha proposto ricorso
affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese P. C., con controricorso;

 

Considerato che

 

4. con il motivo di censura, deducendo violazione di
legge (artt. 21,22 legge n.903
del 1965, art. 8 legge
n.222 del 1984), l’INPS assume che la questione del requisito
dell’inabilità al momento del decesso della congiunta del P., tempestivamente
introdotta nei gradi di merito, non era stata correttamente definita dalla
Corte di merito, trattandosi di stabilire non solo se il soggetto avesse una
generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare proficuamente la residua
efficienza psico-fisica e, quindi, se conservasse una pur minima capacità di
guadagno;

5. il ricorso è da accogliere;

6. costituisce principio consolidato di questa Corte
che l’accertamento del requisito della inabilità (di cui all’art. 8 della legge n. 222 del 1984),
richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità
ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato
secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle
eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle
generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del
mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta
capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere
attività idonee nel quadro dell’art. 36 Cost. e
tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (v., fra le altre, Cass. n. 26181 del 2016 che ha confermato la
decisione di merito che aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità,
quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i genitori, presentata da un
invalido le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute talmente
esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano
comunque essere completate da un altro operatore e si risolvevano nello
svolgimento di un’attività del tutto priva di produttività, oltre che in
perdita economica, esercitata esclusivamente all’interno di strutture protette,
con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno; v., da ultimo,
Cass. n. 682 del 2019 e i numerosi precedenti ivi richiamati);

7. va anche ribadito che, secondo la giurisprudenza
di questa Corte, l’inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto
alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento
costitutivo dell’azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la
conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d’ufficio
dal giudice (v., fra le altre, Cass. n. 1367 del 1998 e successive conformi);

8. la Corte d’appello ha ricavato, in via
inferenziale, una presunzione di inabilità dalla titolarità della pensione di
inabilità senza espletare alcun accertamento sulle residue capacità lavorative
e, dunque, senza compiere alcuna verifica, in concreto, sulla permanenza o meno
di una residua capacità del soggetto maggiorenne, benché titolare della
pensione di inabilità, di svolgere un’attività tale da procurargli una fonte di
guadagno che non fosse meramente simbolica e da farlo ritenere non totalmente inabile
al lavoro;

9. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e,
per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla
Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché proceda a nuovo
esame;

10. alla Corte del rinvio è demandata anche la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Napoli, in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30859
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: