È sempre possibile per i liberi professionisti la ricongiunzione presso la Cassa di previdenza e assistenza alla quale sono iscritti dei periodi contributivi maturati nella gestione INPS.
Nota a Cass. 16 ottobre 2019, n. 26039
Francesca Albiniano
Il libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti ha diritto alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell’INPS.
Ciò, in base all’art. 1, L. n. 45/1990 che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e questo senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione.
Lo afferma la Corte di Cassazione (conforme a App. Ancona 13 novembre 2013) in una fattispecie in cui l’INPS aveva ritenuto insussistente la facoltà di ricongiunzione nel caso in cui il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
Nello specifico, i giudici richiamano la decisione della Corte Costituzionale (n. 61/1999) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2, L. n. 45/1990 “nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti (ndr ulteriori e distinti, quali quelli del cumulo e della totalizzazione) che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione”.