In materia di contratti di lavoro a tempo determinato (disciplinati dall’art. 19 ss, D.LGS. n. 81/2015), l’espressione “conversione” descrive il meccanismo in base al quale la nullità della clausola di apposizione del termine non produce la nullità dell’intero contratto, ma la sua elisione, secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419, co. 2, c.c., comportante la conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e cioè in un contratto privo della clausola accidentale nulla (v., tra tante, Cass. 26 settembre 2019, n. 24100).
F.A.
Conversione del contratto a termine