Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 novembre 2019, n. 28285
Ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato,
Punte di intensa attività, Contratti di somministrazione a tempo indeterminato
– Retribuzioni maturate dalla cessazione del rapporto, Accertamento livello
Rilevato che
1. M.G. convenne in giudizio la G.W. s.p.a. e A.
s.p.a. e chiese che si accertasse l’illegittimità dei contratti di
somministrazione a tempo indeterminato intercorsi con G.W. s.p.a. con attività
prestata in favore di A. s.p.a., l’accertamento dell’esistenza di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato con la società utilizzatrice e la condanna di
quest’ultima al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del
rapporto, o dall’intervenuta costituzione in mora, fino al ripristino. Chiese
inoltre che, previo accertamento del diritto ad essere inquadrato nella
posizione economica organizzativa B dell’Area operativa e di esercizio del
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro applicabile ai dipendenti A.
2002-2005, in luogo della B1 attribuitagli, la condanna di A. s.p.a. al
pagamento delle differenze retributive maturate dal 5 novembre 2007.
2. Il Tribunale di Pescara accolse integralmente la
domanda è dichiarò la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato con la società utilizzatrice A. s.p.a., inquadrandolo nel
superiore livello B del c.c.n.I. A. quale assistente tecnico, condannando l’A.
a riammetterlo in servizio ed a corrispondere le differenze retributive ed
un’indennità risarcitoria ex art.
32 comma 5 della legge n. 183 del 2010 commisurata a sei mensilità di
retribuzione. La Corte di appello di L’Aquila, invece, in accoglimento del
gravame proposto da A. s.p.a., riformò la sentenza di primo grado e rigettò le
domande proposte.
3. Il giudice di appello, in esito alla
ricostruzione del sistema tracciato per il contratto di somministrazione dal d.lgs. n. 276 del 2003, ritenne che la causale
apposta al contratto di assunzione del lavoratore (punte di più intensa
attività che non è possibile evadere con risorse normalmente impiegate) fosse
sufficientemente specifica. Inoltre accertò che le risultanze istruttorie
confermavano l’intensificazione dell’attività nel periodo di riferimento.
Escluse poi che il contratto si fosse posto in contrasto con la disciplina
collettiva (l’art. 4 del protocollo d’intesa integrativo del ccnl che esclude
le mansioni di assistente ai lavori dal lavoro somministrato) in quanto il d.lgs. n. 276 del 2003 non demandava alla
contrattazione collettiva l’individuazione di divieti aggiuntivi rispetto a
quelli previsti dall’art. 20 comma
5 del decreto stesso. Inoltre osservò che l’autorizzazione alla stipula del
contratti di somministrazione era antecedente al Protocollo e che il
riferimento dell’art. 21 comma 2 alla contrattazione collettiva non poteva che
essere riferito a ciò che i contratti collettivi potevano legittimamente
disciplinare e, dunque, ai sensi dell’art. 20 comma 4 del decreto
citato, solo, ai limiti quantitativi per la somministrazione a tempo
determinato. Osservò che non era richiesto che l’attività fosse straordinaria o
eccezionale, in quanto ai sensi dell’art. 20 comma 4, era consentito
il ricorso alla somministrazione anche per ragioni tecnico produttive
organizzative sostitutive ordinarie dell’utilizzatore (non transitorie o
eccezionali). Ritenne poi legittime le proroghe fondate sulla causa originaria
del contratto di somministrazione. Rigettò anche la domanda di superiore
inquadramento osservando che l’art. 74 del C.C.N.L. dell’A. prevedeva per il
profilo B richiesto responsabilità circoscritte ma dirette con preparazione
professionale adeguata all’assolvimento di compiti di media difficoltà di tipo
istruttorio o di supporto sulla base di direttive di carattere generale con possibilità
di coordinamento di risorse umane. Osservò dunque che il tratto caratterizzante
era dato dalle “responsabilità circoscritte ma dirette” che tuttavia
non erano risultate dimostrate nel corso dell’istruttoria sicché ritenne
corretto l’inquadramento assegnato in B1.
4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso
M.G. che articola due motivi ai quali resiste con controricorso A. s.p.a..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc.civ..
Considerato che
5. Il primo motivo di ricorso con il quale è
denunciata la violazione e falsa applicazione dell’ art. 20 comma 4, dell’art. 21 comma 1
lett. c) e comma 4 e dell’art.
27 comma 1 d.lgs. n. 276 del 2003 è fondato.
5.1. Come già ritenuto da questa Corte in precedenti
decisioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi In tema di
somministrazione di manodopera, le “punte di intensa attività”, non
fronteggiabili con il ricorso al normale organico, risultano sicuramente
ascrivibili nell’ambito di quelle “ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria
attività dell’utilizzatore”, che consentono, ai sensi dell’art. 20, quarto comma, del d.lgs. 9
ottobre 2003, n. 276, il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato, e il riferimento alle stesse ben può costituire valido requisito
formale del relativo contratto, ai sensi dell’art. 21, primo comma, lett. c),
del medesimo decreto legislativo (cfr. Cass. 21/02/2012 n. 2521 e
successivamente 06/10/2014 n. 21001).
5.2. Va tuttavia rammentato che l’opzione
ermeneutica del compendio normativo descritto, adottata in conformità ai
dettami ed ai criteri sanciti dall’art. 12 preleggi,
è volta a valorizzare una indicazione delle ragioni sottese al ricorso alla
somministrazione che sia assistita da un grado di specificazione tale da
consentire di verificare se esse rientrino nella tipologia cui è legata la
legittimità del contratto e da rendere pertanto possibile il riscontro della
loro effettività. In tal senso è stato precisato che l’indicazione non può
essere tautologica, né può essere generica, dovendo esplicitare, onde
consentirne lo scrutinio in sede giudiziaria, il collegamento tra la previsione
astratta e la situazione concreta (vedi, in tali sensi, Cass. 3 aprile 2013 n.
8021, Cass. 15 luglio 2011 n. 16610). E tuttavia l’indicazione non può essere
tautologica o generica (cfr. Cass. 08/07/2015 n. 21916) ma deve essere
accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano la individuazione della
ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del
rapporto di causalità con l’assunzione (cfr. Cass.
04/01/2019 n. 77). In tanto è possibile una verifica sulla effettiva
sussistenza della causale in quanto questa risulti esplicitata e descritta in
maniera specifica e con riferimento ad elementi fattuali suscettibili di
riscontro. Non è sufficiente un riferimento sic et simpliciter alle “punte
di più intensa attività che non sia possibile evadere con le risorse
normalmente impiegate” poiché tale dizione si risolve in un’affermazione
tautologica che non consente alcuna verifica se non, a posteriori, mediante
l’indicazione di circostanze ulteriori non immediatamente percepibili dal
lavoratore.
5.3. Le disposizioni richiamate, lette in modo
sistematico, impongono infatti che le ragioni dell’utilizzazione di lavoratori
siano esplicitate nella loro fattualità, in modo da rendere chiaramente
percepibile l’esigenza addotta dall’utilizzatore e il rapporto causale tra la
stessa e l’assunzione del singolo lavoratore somministrato. Ammettere che il
contratto di somministrazione possa tacere, puramente e semplicemente, le
ragioni della somministrazione a tempo determinato riservandosi di enunciarle
solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, vanificherebbe in
toto l’impianto della legge e siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile
di frode alla legge o di deviazione causale del contratto, entrambe sanzionate
con la nullità. Sarebbe infatti svuotata di contenuto ogni verifica sulla
effettività della causale ove questa potesse essere non indicata o solo
genericamente indicata nel contratto, (cfr. recentemente Cass.08/01/2019 n. 197
e 10/01/2019 n. 422).
5.4. Per tali ragioni il motivo deve essere accolto
e la sentenza sul punto cassata e rinviata alla Corte territoriale che
procederà all’ulteriore esame delle domande formulate e delle censure mosse
alla sentenza di primo grado eventualmente restate assorbite dall’accertamento
della legittimità della causale apposta al contratto.
6. Va rigettato il secondo motivo di ricorso con il
quale è denunciata la violazione e falsa applicazione del c.c.n.I. A. 2002 –
2005 come integrato dal Protocollo d’Intesa 26.7.2007.
6.1. Osserva il Collegio che alla contrattazione
collettiva è demandata la specificazione ed è consentito l’ampliamento delle
causali da porre a fondamento di contratti di lavoro somministrato. L’art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 276 del
2003, prevede che la somministrazione a tempo determinato, ammessa a fronte
di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche
se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa (comma 4) oltre che nei casi
specificati anche in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di
lavoro nazionali o territoriali (comma 3 lett. i). La norma prevede che la
causale possa essere tipizzata dal contratto collettivo e tuttavia non
autorizza le parti sociali ad introdurre di divieti ulteriori rispetto a quelli
già previsti dal comma 5 dello
stesso art. 20 che non contiene alcun rinvio alla contrattazione
collettiva. Conseguentemente è condivisibile la decisione della Corte di
appello nella parte in cui ha ritenuto che fosse inapplicabile alla fattispecie
il protocollo d’intesa del 26 luglio 2007, richiamato dall’art. 15 del c.c.n.I.
che prevedeva un divieto di stipula di contratti di somministrazione in
relazione ad alcune categorie di personale. Quanto al denunciato mancato
rispetto della clausola di contingentamento va rilevato che la sentenza non
affronta affatto il tema ed il ricorrente non chiarisce se, come, dove e quando
la questione sia stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio di tal che la
stessa risulta nuova ed inammissibilmente sollevata per la prima volta davanti
a questa Corte.
7. In conclusione il secondo motivo di ricorso va
rigettato mentre il primo deve essere accolto e la sentenza cassata deve essere
rinviata alla Corte di appello di L’Aquila che, in diversa composizione,
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il
secondo.
Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia
alla Corte di appello di L’Aquila che, in diversa composizione, provvederà
anche sulle spese del giudizio di legittimità.