Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2019, n. 31286

Inps, Gestione commercianti, Pagamento di contributi
cartelle, Coadiutrice familiare, Opposizione cartelle esattoriali

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n.
12/9/2013, ha respinto l’impugnazione proposta dall’INPS, anche quale
mandatario di S.C.C.I. s.p.a., avverso la sentenza di primo grado con la quale
era stata accolta l’opposizione proposta da R.Z. (socio ed amministratore di
Z.L. s.r.l.) a varie cartelle esattoriali con le quali l’Istituto aveva preteso
il pagamento di contributi presso la Gestione commercianti in relazione alla
posizione della madre dello Z., L.S., considerata coadiutrice familiare del
figlio, iscritto alla medesima gestione quale titolare non attivo.

2. La Corte territoriale, pacifico che R.Z. fosse
socio ed amministratore di Z.L. s.r.l. e privo dei requisiti di cui all’art. 1 I. n. 1397 del 1960
come modificato dall’art. 1,
comma 203, I. n. 662 del 1996, previsti per l’iscrizione presso la gestione
commercianti, in quanto prevalentemente operante per altra società (ZR s.r.l.),
e che la madre fosse amministratrice di Z.L. s.r.l. e come tale iscritta alla
gestione separata, ha confermato la decisione del primo giudice.

3. La Corte ha ribadito che la legge ammette la sola
iscrizione di coadiutori di società di persone e non di s.r.l., citando, a
sostegno della tesi adottata, la giurisprudenza di legittimità che ha
riconosciuto l’obbligo di iscrizione presso la gestione commercianti del
coadiutore familiare del farmacista, non passibile di iscrizione nella
questione commercianti, in quanto pur sempre titolare di impresa commerciale e
non rilevando il divieto di iscrizione per mere ragioni soggettive.

4. Avverso tale sentenza, ricorre l’INPS sulla base
di un motivo. R.Z. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale
affidato ad un motivo illustrato da memoria. L’Inps ha depositato procura
speciale in calce alla copia notificata del controricorso contenente ricorso
incidentale.

5. All’esito dell’adunanza camerale del 20 marzo
2019, non ravvisandosi i presupposti per la trattazione in camera di consiglio,
è stata disposta trattazione alla pubblica udienza.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso principale, l’Inps
deduce la violazione e o falsa applicazione dell’art. 1 I. n. 1397 del 1960,
dell’art. 1 I. n. 613 del 1966,
dell’art. 29 I. n. 160 del
1975, come modificato dall’art.
1, comma 203 l. n. 662 del 1996 e dell’art. 1, comma 202, l. n. 662 del
1996, ai sensi dell’art. 360, primo comma n.
3), cod.proc.civ.

2. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata
ha interpretato in modo errato il quadro normativo sopra indicato in quanto la
figura del coadiutore va disgiunta da quella del titolare dell’impresa e
l’iscrizione presso la gestione commercianti del primo consegue
all’accertamento delle condizioni previste dalla legge, anche in applicazione
del principio di copertura assicurativa necessaria previsto dall’art. 38 Cost., a prescindere dalla sussistenza di
una posizione assicurativa attiva in capo al familiare. In questo senso, ad
avviso del ricorrente, si è pronunciata questa Corte di cassazione anche nel
caso, analogo, del familiare coadiutore del farmacista, erroneamente citato
dalla sentenza impugnata a sostegno dell’opposta soluzione giuridica adottata.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, R.Z.
denuncia violazione dell’art. 92 cod. proc. civ.
come modificato dall’art. 45,
comma XI, I. n. 69 del 2009; giacché era stata omessa l’indicazione
specifica delle gravi ed eccezionali ragioni che avevano condotto la Corte
territoriale a pronunciare la compensazione delle spese, essendo inidoneo il
mero riferimento alla novità della questione posto che già il tribunale si era
interessato varie volte alla questione.

4. Il ricorso principale è fondato.

5. Questi i fatti riportati in sentenza. L.S.,
amministratrice di Z.R. Light s.r.l. e come tale iscritta presso la gestione
separata, negli anni compresi tra il 2006 ed 2010, secondo l’accertamento
ispettivo posto in essere dall’INPS il 15 gennaio 2008, si è occupata della
contabilità e dei rapporti con altre imprese relativi alla citata s.r.l. Z.L.,
di cui R.Z., figlio della Scipolo, era socio ed amministratore senza
svolgimento di attività abituale e prevalente in favore della stessa società;
da tale accertamento, era scaturita l’iscrizione del figlio alla gestione
commercianti come titolare non attivo e della madre come coadiutrice familiare
dello stesso.

6. La sentenza impugnata, ha ritenuto – confermando
l’assunto del primo giudice – infondata la pretesa dell’Inps in ragione del
fatto che l’iscrizione del coadiutore presuppone la sussistenza nel titolare
dei requisiti per l’iscrizione alla Gestione commercianti, laddove, nel caso di
specie, è pacifica, in capo al figlio della signora L.S., la carenza dei
requisiti previsti dall’art. 1,
primo comma lett. c) I. n. 1397 del 1960, dovendosi fare applicazione del
principio espresso da questa Corte di cassazione (Cass.
n. 27824 del 2009) secondo il quale la iscrizione presso la Gestione
commercianti dei familiari coadiutori può avvenire solo laddove l’attività
d’impresa sia svolta da società di persone. Ciò sarebbe confermato dall’orientamento
formatosi (Cass. n. 11466 del 2010) in
relazione alla copertura assicurativa obbligatoria dei coadiutori familiari dei
titolari di farmacie, che è stata affermata in quanto presente la condizione
oggettiva della collaborazione resa in favore d’impresa commerciale il cui
titolare, per ragioni meramente soggettive, non può essere iscritto presso la
medesima Gestione commercianti.

7. La presente fattispecie è dunque caratterizzata
dal fatto che l’attività di collaborazione familiare tipicamente commerciale
accertata dall’Inps è resa da un soggetto, al tempo stesso, amministratore
della società titolare dell’impresa commerciale in questione (per la quale
attività risulta iscritto alla qestione separata presso l’INPS ai sensi dell’art. 2 comma 26 I. n. 335 del 1995),
e familiare (genitrice) del socio – amministratore della medesima società a
responsabilità limitata.

8. La questione giuridica in esame riguarda la
configurabilità dell’obbligo di assicurazione presso la qestione commercianti
del coadiutore familiare quando la collaborazione – abituale e prevalente
rispetto alle altre attività svolte dallo stesso coadiutore e resa al di fuori
di un rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato- si svolga nei
confronti di una società a responsabilità limitata a stretta rilevanza
familiare, laddove nessuno dei soci avvinti dal vincolo parentale rilevante
svolga attività personale prevalente e continuativa in favore della medesima
impresa e, quindi, non sia operativo l’obbligo nei suoi confronti di iscrizione
alla stessa gestione commercianti ai sensi dell’art. 1, comma 203, I. n. 662 del
1996.

9. Questa Corte di cassazione (Cass. n. 27824 del 2009), laddove è stata
chiamata a spiegare il concreto meccanismo operativo dell’ipotesi di
collaborazione familiare di impresa gestita da società di persone, ha
ricostruito il quadro normativo nei seguenti termini:

– la L. 27 novembre
1960, n. 1397 – Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti
attività commerciali – dispone all’art. 1 (articolo così sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,
comma 203): “L’obbligo di iscrizione nella qestione assicurativa degli
esercenti attività commerciali di cui alla L. 22
luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste
per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che,
a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi
compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari
coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed
assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché
per i soci di società a responsabilità limitata:

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o
ruoli”;

– la L. 28 febbraio
1986, n. 45, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787,
art. 3, a sua volta recita: “1. Le disposizioni sull’iscrizione
all’assicurazione contro le malattie contenute nella L.
27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29,
si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita
semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto
delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente
con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2.
I soci devono possedere i requisiti ai cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, art.
1, comma 1, lett. b) e c), e per essi non sono richiesti l’iscrizione al
registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426,
e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per
l’esercizio dell’attività;

– la richiamata L. 22
luglio 1966, n. 613 è quella che ha previsto l’estensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori: art. 1 –
L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è
estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli
aventi diritto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del
commercio ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi,
nonché ai loro familiari coadiutori, indicati nell’articolo seguente …; art.
2 – Agli effetti della presente legge, si considerano familiari coadiutori il
coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta gli
ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza, sempreché per tale attività non siano
soggetti all’assicurazione generale obbligatoria in qualità di lavoratori
dipendenti o di apprendisti…; art. 3 – Entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le Commissioni provinciali, istituite con la L. 27 novembre 1960, n. 1397, art.
5, trasmettono all’Istituto nazionale della previdenza sociale copia degli
elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali aggiornati alla data
predetta con l’indicazione delle complete generalità degli iscritti, della loro
qualità di titolare o di familiare coadiutore, nonché della data di inizio
dell’attività. Per i familiari coadiutori deve indicarsi, altresì, il rapporto
con il titolare e il grado di parentela; art. 10 – […] Il titolare
dell’impresa commerciale è tenuto al pagamento dei contributi anche per i
familiari coadiutori assicurati, salvo il diritto di rivalsa nei loro
confronti, art. 11 – I contributi a carico degli assicurati di cui all’articolo
precedente sono riscossi dallo Istituto nazionale della previdenza sociale
mediante ruoli esattoriali, applicandosi, per la compilazione la pubblicazione
dei ruoli e per la riscossione dei contributi, salvo quanto previsto dalla
presente legge, le norme della L. 27 novembre 1960,
n. 1397 […]

10. Da tale quadro normativo questa Corte, con la
citata sentenza, ha tratto che : a) l’assicurazione obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti è estesa agli esercenti piccole
imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto
all’assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L. 27 novembre 1960, n. 1397, nonché ai loro
familiari coadiutori; b) tale assicurazione è estesa anche ai soci di società
in nome collettivo o in accomandita semplice, a condizione che gestiscano
imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali
familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966,
n. 613, art. 2; c) familiare coadiutore si può essere di uno o più soci
iscritti, non certo di una società.

11. Si è, quindi, chiarito che laddove la
collaborazione del familiare sia rivolta ad una impresa gestita da una società
in nome collettivo o in accomandita semplice, responsabile del pagamento dei
contributi per il coadiutore familiare può essere soltanto il socio iscritto
negli elenchi ed in caso di molteplicità di soci aventi identico rapporto di
parentela con il coadiutore, l’individuazione del soggetto obbligato al
pagamento dei contributi è conseguenza di una scelta del soggetto denunciante
il rapporto assicurativo, non dell’Inps, cui certo non reca vantaggio
l’esclusione di altri soggetti che sarebbero obbligati in solido.

12. Successivamente, laddove l’impresa al cui
interno è resa la collaborazione del familiare sia gestita da una società di
capitali, pur se a stretta partecipazione familiare, la sentenza di questa
Corte di cassazione n. 5332 del 2014 ha ritenuto operante, in senso ostativo
alla iscrizione del coadiutore, il disposto della L.
27 novembre 1960, n. 1397, il cui art. 2, comma 2, prevede la
non applicabilità dell’art. 1 della stessa legge alle imprese con personalità
giuridica. Si è pure osservato che la successiva norma di cui alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,
comma 203, non ha inciso sulla predetta esclusione, tant’è vero che essa si
è limitata a stabilire i requisiti per la predetta iscrizione obbligatoria.

13. Ritiene il collegio di dover ulteriormente
approfondire tale aspetto del quadro normativo in esame. Infatti, occorre, al
fine di ricostruire il sistema normativo definito dal complesso di leggi sopra
ricordato, considerare l’incidenza dei principi espressi dalla giurisprudenza
di legittimità su due aspetti connessi al tema ora in esame ed assai rilevanti:
quello relativo all’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti del socio
di società a responsabilità limitata e quello relativo all’ipotesi in cui
l’attività di collaborazione del familiare sia resa in favore di titolare
dell’impresa non attivo e cioè non passibile di iscrizione nella gestione
commercianti in quanto farmacista, iscritto alla propria Cassa.

14. E’ noto che l’orientamento ormai consolidatosi
(da ultimo Cass. n. 19273 del 2018; Cass. n. 4440
del 2017) riconosce l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la gestione
commercianti del socio di società a responsabilità limitata in presenza dei
requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività, di cui all’art. 1, comma 203, della I. n. 662
del 1996, che sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal
soggetto in seno all’impresa, al netto dell’attività eventualmente esercitata
in quanto socio, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente
rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi,
in tal modo, l’elemento del lavoro personale, in coerenza con la
“ratio” della disposizione normativa.

15. Si è, dunque, superata, normativamente e
nell’interpretazione pratica, la limitazione degli obblighi di iscrizione alla
gestione commercianti dei soli soci di società di persona prevista dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397,
art. 2, comma 2, e, se questo è vero, non si può in effetti ancorare a tale
ultimo dato normativo l’operatività dell’obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti del coadiutore familiare del socio di società a responsabilità
limitata che in effetti svolga con abitualità e prevalenza l’attività, di cui
all’art. 1, comma 203, della I.
n. 662 del 1996, in seno all’impresa. Sarebbe integrata, in questo caso, la
espressa previsione di legge anche se la società cui appartiene il socio è
dotata di personalità giuridica.

16. Sotto il profilo, invece, della necessità che l’iscrizione
del titolare dell’impresa commerciale sia o meno effettiva deve darsi atto
dell’ulteriore consolidato orientamento formatosi a proposito dei coadiutori
familiari dei farmacisti.

17. Si è affermata l’operatività dell’assicurazione
obbligatoria del coadiutore familiare utilizzando il concetto di iscrizione
<virtuale> del titolare dell’impresa, e ciò a partire da Cass. n. 11466 del 2010, cui hanno fatto seguito,
tra le altre, Cass., 20 maggio 2010, n. 12342; Cass., 25 maggio 2010, n. 12742;
Cass. 11 giugno 2013, n. 14666, e Cass., 31 ottobre 2013, n. 24590.

18. Si è chiarito che l’esclusione
dell’assicurazione di eventuali coadiutori familiari non farmacisti, nonostante
la loro partecipazione all’attività, di un’impresa commerciale aventi le
caratteristiche previste ai fini assicurativi, rappresenterebbe una disarmonia
rilevante sul piano dei principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e di garanzia di
un’adeguata tutela di tipo previdenziale dei lavoratori (art. 38 Cost., comma 2) e dovendosi anche
osservare che un’interpretazione delle disposizioni sull’assicurazione
commercianti coerente con i richiamati principi costituzionali non incontra
effettivi ostacoli testuali o sistematici.

19. I citati precedenti hanno dunque concluso nel
senso che la L. n. 613 del
1966, art. 1, comma 1, e la L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 202 e 203 non
possono non essere letti privando di reale valore costitutivo dell’obbligo il
fatto che il farmacista titolare di farmacia sia personalmente esentato
dall’assicurazione per ragioni, per così dire, soggettive, inerenti alla sua
qualificazione professionale, non impedendo ciò che la legge possa operare per
i suoi coadiutori familiari, per i quali le medesime ragioni d’ordine
soggettivo non hanno ragione di operare.

20. Quanto all’esecuzione di una forma di
registrazione del titolare dell’impresa presso l’Inps ai fini dell’attuazione
dell’assicurazione nei confronti dei coadiutori familiari, e alla circostanza
che lo stesso sia tenuto al versamento dei contributi a favore dei medesimi
coadiutori, salvo rivalsa, si tratta nient’altro che dell’applicazione del sistema
di legge nella misura concretamente rilevante e la stessa particolarità non dà
luogo, si è precisato, ad alcuna distorsione o anomalia. Del resto, che il
ruolo svolto dal lavoratore autonomo titolare di una piccola impresa rispetto
all’assicurazione dei familiari coadiutori sia per taluni aspetti assimilabile
a quello di un datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati emerge
dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale riguardo al problema della
responsabilità per omissioni contributive (cfr. corte
cost. n. 18 del 1995; Cass. n. 12149/2003,
16147/2004 e altre).

21. Si è dunque operata una lettura ormai
consolidata della normativa in esame che ha selezionato all’interno dell’elencazione
contenuta nella formulazione vigente della L. n. 613 del 1966, art. 1, comma
1, e la L. n. 662 del 1996,
art. 1, commi 202 e 203 i presupposti effettivi della fattispecie
costitutiva dell’obbligo assicurativo del coadiutore familiare, elaborando la
nozione di iscrizione solo virtuale del familiare titolare dell’attività
d’impresa e disgiungendo l’obbligo assicurativo nei confronti del coadiutore
dalla iscrizione effettiva del titolare. E’ evidente che a tanto si è potuto
giungere in quanto l’attività del coadiutore familiare effettivamente resa in
favore dell’impresa commerciale, con carattere di prevalenza e continuità,
sarebbe rimasta priva di copertura se si fosse pretesa l’effettiva iscrizione
del parente titolare.

22. L’ipotesi ora in esame presenta aspetti analoghi
a quella appena ricordata.

23. L’accertamento ispettivo posto in essere
dall’INPS il 15 gennaio 2008, ha appurato che L.S. si è occupata della
contabilità e dei rapporti con altre imprese relativi alla s.r.l. Z.L. s.r.l.,
di cui R.Z., figlio della Scipolo, era socio ed amministratore senza
svolgimento di attività abituale e prevalente in favore della stessa società e,
secondo la tesi dell’Inps, tale attività integra la collaborazione
all’esercizio dell’attività d’impresa della s.r.l. Z.L.. Tuttavia, l’attività
svolta dalla Scipolo così come accertata in sede ispettiva non potrebbe mai
condurre all’iscrizione obbligatoria della stessa quale coadiutrice familiare
del figlio perché il medesimo, pur essendo socio ed amministratore della citata
s.r.l., non può essere iscritto quale titolare perché non presta all’interno
dell’impresa, attività personale, continuativa e prevalente rispetto alle
ulteriori attività svolte.

24. Da tali esiti interpretativi deriva che:

– come considerato da Cass. n. 27849 del 2009 – il
legame familiare che deve necessariamente intercorrere tra coadiutore e
titolare dell’impresa che assume forma societaria (posto che comunque non si
può essere parenti di una società, a prescindere dal fatto che la stessa sia o
meno dotata di personalità giuridica) va ricostruito sempre con riferimento
alla figura di ciascun socio;

a seguito della introduzione dell’art. 1, commi 202 e 203 della I. n.
662 del 1996 l’originaria limitazione ai solo soci delle società di persone
degli obblighi di iscrizione alla gestione commercianti di cui alla legge del
1966 è sostanzialmente venuta meno essendo stato esteso tale obbligo anche ai
soci ed amministratori di s.r.l., se svolgenti attività personale continuativa
e prevalente all’interno dell’impresa societaria;

dunque, l’obbligo di iscrizione del coadiutore
familiare ben può accedere alla iscrizione del titolare socio di s.r.l. in
relazione ad una piana applicazione del disposto normativo;

resta scoperta da tale ambito applicativo I’ ipotesi
in cui – come nel caso di specie – il familiare socio ed amministratore della
società titolare dell’impresa commerciale ove opera il coadiutore non possa
essere iscritto quale titolare attivo presso la gestione commercianti per
carenza dei presupposti oggettivi personali richiesti dalla norma;

ricorre, dunque, la stessa ratio sottesa alla
previsione di legge che intende estendere l’obbligo di copertura assicurativa
del coadiutore familiare del soggetto cui si correla la gestione dell’impresa
commerciale, in quanto esiste l’attività di impresa commerciale imputabile ad
ambito familiare, ma la fattispecie concreta resta esterna alla diretta
previsione di legge in ragione del fatto che l’impresa ha assunto la forma
della società a responsabilità limitata ed il socio familiare non espleta
attività all’interno dell’azienda.

25. Occorre, dunque, per evitare una interpretazione
negatrice dei principi espressi dagli artt. 38,
secondo comma, e 3 Cost., applicare
analogicamente alla fattispecie in esame la L. n. 1397 del 1960, art. 1,
come modificato dalla L. n. 662
del 1996, art. 1, comma 203, affermando che il socio di una società a
responsabilità limitata, anche se non attivo dal punto di vista della gestione
personale dell’attività d’impresa commerciale, è tenuto a versare i contributi
dovuti presso la gestione previdenziale commercianti, di cui alla L. n. 613 del
1996, per il familiare (in questo caso la madre) che partecipi personalmente ai
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e sia, nel contempo,
in possesso delle licenze ed autorizzazioni richieste dalla legge o dai
regolamenti per l’espletamento della stessa attività lavorativa.

26. Tale interpretazione analogica è possibile e
doverosa in quanto, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SS. UU. n. 10680 del 1994) la concreta
fattispecie oggetto di giudizio si caratterizza non per la presenza di una
cosiddetta <lacuna impropria>, vale a dire corrispondente <ad un vuoto
normativo politicamente inopportuno, o comunque contrario alla coscienza
sociale, e perciò da colmare attraverso un intervento del legislatore. Al
contrario, il detto difetto dà luogo ad una “lacuna in senso
proprio”, che è come dire ad una situazione normativa incompleta, o
incoerente, ossia, ancora, ad un “caso dubbio” che, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, delle preleggi, richiede
l’interpretazione analogica>.

27. Il ricorso principale deve dunque essere
accolto, restando assorbito quello incidentale avente ad oggetto il capo della
sentenza impugnata relativo alla pronuncia sulle spese, la medesima sentenza va
cassata e la causa rinviata ad altro giudice d’appello perché esamini la
fattispecie concreta alla luce del seguente principio di diritto: <In
ragione dell’applicazione analogica dell’ambito di operatività
dell’assicurazione per ali esercenti attività commerciali, di cui all’art. 1, commi 202, 203 e 206, della
I. n. 662 del 1996, l’assicurazione stessa – che non opera nei confronti
del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di
abitualità e prevalenza dell’attività, di cui all’art. 1, comma 203, della I. n. 662
del 1996 – opera, in coerenza con i principi costituzionali di eguaglianza
e adeguata tutela previdenziale, nei confronti dei coadiutori, familiari di uno
dei predetti soci o amministratori della società a responsabilità limitata
titolare dell’impresa, con riguardo alle varie attività gestorie demandabili ai
coadiutori e nel concorso dei requisiti di legge relativi all’impresa e alle
modalità della loro partecipazione all’attività della stessa, sicché la
registrazione “virtuale” del titolare dell’impresa presso l’INPS, per
l’attuazione dell’assicurazione dei suddetti coadiutori, si risolve in un
meccanismo operativo che non determina alcuna anomalia>.

28. Al giudice del rinvio è pure demandato di
regolare le spese del giudizio ai legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, assorbito
l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di
Firenze in diversa composizione cui demanda anche la regolazione delle spese
del giudizio di legittimità.

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