Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2019, n. 31283

Premi non versati all’INAIL, Risultanze probatorie, Rapporto
di lavoro subordinato, Sussistenza

Fatti di causa

 

1. Con sentenza in data 28 novembre 2013, la Corte
di appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che aveva
rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per premi non versati all’INAIL
e somme aggiuntive in riferimento a C.S., dipendente di nel periodo 2003-2007,
per complessivi euro 3.358.834.

2. La Corte di merito, confermando la valutazione
delle risultanze probatorie già compiuta dal giudice di primo grado, ha
ritenuto sussistente il rapporto di lavoro subordinato tra la predetta
lavoratrice e C.P..

3. Avverso tale sentenza ricorre C.P., con ricorso
affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INAIL.

4. Equitalia Gerit s.p.a., ora Agenzia delle Entrate
Riscossione, è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

5. Con i motivi di ricorso la parte ricorrente
deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione degli artt.
115, 116 cod.proc.civ., carenza di motivazione su un punto decisivo, e censura
la sentenza impugnata per non avere escluso la sussistenza del rapporto di
lavoro subordinato, tenuto conto delle risultanze testimoniali acquisite.

6. Il ricorso è inammissibile.

7. I motivi di ricorso, nel profilo inerente al
vizio di motivazione, sono inammissibili per l’assorbente rilievo che, in virtù
del combinato disposto del nuovo testo dell’art. 360
cod.proc.civ e dell’art. 348-ter, commi quarto
e quinto, cod.proc.civ. (come, rispettivamente, modificato e introdotto dal
d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art.
54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134,
applicabile, ai sensi del comma 3 dell’art. 54, alle sentenze pubblicate dal
trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12 settembre 2012 e,
quindi, anche alla sentenza della cui impugnazione si discute), il motivo
previsto dall’art. 360, n. 5, cod.proc.civ.,
non è spendibile – al di fuori dei casi di cui all’art.
348-bis, secondo comma, lett. a), cod.proc.civ. – in ipotesi di doppia
pronuncia conforme di merito, come avvenuto nella presente controversia (cfr.,
fra le tante, Cass.n.13580 del 2015 e successive
conformi).

8. Del pari inammissibile risulta la dedotta
violazione degli artt. 115 e 116 del codice di rito.

9. Invero, un’autonoma questione di malgoverno degli
artt. 115 e 116
cod.proc.civ. e dell’art. 2697 cod.civ. può
porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di
merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti
ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è
consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena
prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece
siano soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori.

10. Nulla di tutto ciò è rappresentato nei motivi
anzidetti e il preteso malgoverno delle acquisizioni istruttorie, pur sotto
un’intitolazione evocativa del paradigma della violazione di legge, si risolve
nel sollevare mere questioni di merito, il cui esame è per definizione escluso
in questa sede di legittimità.

11. Le spese del giudizio, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza; non si provvede alla regolazione delle
spese per la parte rimasta intimata.

12. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso, ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate, in favore
dell’INAIL, in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi
professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma
1-quater, d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per
il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13, comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2019, n. 31283
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