Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 dicembre 2019, n. 31386
Lavoratori del settore idraulico forestale, Amministrazione
regionale,, C.C.N.L., Parte economica, Recepimento,Adeguamento
contrattuale per il periodo pregresso, Differenze retributive
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Palermo ha respinto
l’appello dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari della
Regione Sicilia avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che, previa
riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dai dipendenti regionali indicati in
epigrafe ed aveva condannato l’amministrazione al pagamento delle differenze
retributive derivanti dall’invocata applicazione, anche negli anni 2002, 2003 e
2004, del CCNL 1.8.2002 per i lavoratori del
settore idraulico forestale;
2. gli originari ricorrenti avevano lamentato che il
C.C.N.L. era stato tardivamente recepito dall’Amministrazione regionale, per la
parte economica, solo a partire dal 1 gennaio 2005, senza riconoscere un
adeguamento contrattuale per il periodo pregresso, così determinando
un’ingiustificata deteriore disparità retributiva rispetto agli altri
lavoratori distribuiti sul territorio nazionale e svolgenti analoghe mansioni;
3. la Corte di appello ha ritenuto che, nonostante
la modifica del titolo quinto della Costituzione, permanga in capo allo Stato
la competenza esclusiva in tema di ordinamento civile in forza del novellato art. 117 Cost. e che, inoltre, dalla mera interpretazione
letterale della legge n. 421 del 1992 debba trarsi il principio, confermato
anche dagli artt. 2, comma 3,
terzo e quarto periodo, e 45
d.lgs. n. 165/2001, della regolazione mediante contratti collettivi del
trattamento economico dei dipendenti pubblici, che si pone quale limite anche
della potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale;
4. ha fondato, quindi, la sua decisione sul rilievo
che sussiste un obbligo dell’Amministrazione regionale di recepire la
contrattazione collettiva nazionale, che prevale, in quanto gerarchicamente
sovraordinata, su quella regionale;
5. per la cassazione di tale sentenza l’Assessorato
regionale delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia ha proposto
ricorso affidato ad un unico motivo, al quale non hanno opposto difese S.L. e
gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, rimasti intimati.
Considerato che
1. il ricorso denuncia, con un unico motivo
formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa
applicazione dell’art. 40
del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dell’art. 23, co. 5, della I. reg. sic. 15
maggio 2000 n. 10, dell’art. 45 ter I. reg. sic. 6 aprile 1996 n. 16, dell’art.
49 L. reg. sic. 14 aprile 2006 n. 14, dell’art. 3 ult. c. I. reg. sic. 10
aprile 1978 n. 2 perché ha errato la Corte territoriale nel ritenere non
necessario il recepimento a livello regionale del contratto nazionale di
diritto privato alla cui negoziazione la Regione Sicilia non aveva partecipato;
1.1. richiama giurisprudenza di questa Corte nonché
i principi affermati dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 189/2007 per
sostenere che non si può con legge regionale imporre il recepimento di un
contratto nazionale di diritto comune, che può solo costituire «la base di
partenza» per le successive trattative negoziali:
1.2. aggiunge che ha errato il giudice d’appello nel
richiamare l’art. 40 del
d.lgs. n. 165/2001, che concerne un’ipotesi diversa da quella che qui viene
in rilievo, in relazione alla quale il contrasto fra contratti collettivi di
diverso ambito territoriale deve essere risolto secondo il principio di
autonomia e, reciprocamente, di competenza;
2. il ricorso è fondato alla luce dell’orientamento
ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, pronunciando in
fattispecie analoghe, ha disatteso la tesi, fatta propria dal giudice
d’appello, secondo cui, ai fini della disciplina economica e normativa del
rapporto intercorrente fra la Regione Sicilia e gli operai addetti a lavori
idraulicoforestali e idraulico-agrari, il contratto collettivo nazionale si imporrebbe
in ambito regionale per il solo fatto della sua sottoscrizione, prevalendo su
quello integrativo regionale, a prescindere da un suo espresso recepimento ed
in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica (Cass.
nn. 356/2016, da 26973 a 26975 del 2016, 27396/2016, 27398/2016,
20231/2017, 20987/2017, 20988/2017, 16839/2018,
18165/2018, 17421/2018 e 17966/2018;
14801/2019, 15016/2019, 15613/2019, 15556/2019);
2.1. con le richiamate pronunce, alla cui
motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod.
proc. civ., si è ritenuto necessario il recepimento della contrattazione
collettiva nazionale mediante delibera di giunta e decreto assessoriale,
conclusione, questa, alla quale la Corte era già pervenuta, sia pure sulla base
di un diverso percorso motivazionale, con la sentenza n. 2169/2004, con la
quale si era evidenziato che la Regione Sicilia non partecipa alla stipula del
contratto nazionale, ma solo a quella del contratto integrativo regionale, la
cui sottoscrizione presuppone la necessaria previa valutazione da parte degli
organi regionali della compatibilità della disciplina contrattuale nazionale
con le disponibilità finanziarie dell’ente;
2.2. il Collegio non ravvisa ragioni che possano
indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, perché la natura cogente
della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato non può essere
desunta né dall’art. 8 della L.R. Sicilia n. 66/1981, né dall’art. 45 ter della
L.R. Sicilia n. 16/1996, come modificato dalla L.R. n. 14/2006;
2.3. l’art. 8 della L.R. n. 66/1981, nel prevedere
che “Ai lavoratori previsti dalla presente legge si applica il trattamento
economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale 3 maggio 1979
per gli operai avventizi addetti ai lavori di
sistemazione idraulico – forestale e idraulico – agraria eseguiti in
amministrazione diretta dai consorzi di bonifica, nonchè dal relativo contratto
integrativo regionale stipulato in Palermo l’ 11 gennaio 1980 e successive
modificazioni.” richiamava contestualmente il contratto collettivo
nazionale e quello integrativo di recepimento del primo, senza introdurre alcun
criterio di prevalenza dell’uno sull’altro;
2.4. l’art. 45 ter della L.R. n. 16/1996, come
modificato dalla L.R. n. 14/2006, secondo cui “la gestione giuridica ed
economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti
disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai
lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria” deve
essere coordinato con l’art. 49 della stessa L.R. n. 14/2006, che disciplina
tempi e modi del recepinnento della contrattazione collettiva nazionale di diritto
privato stabilendo che « Al recepimento della parte normativa del Contratto
collettivo nazionale di lavoro di cui all’articolo 45 ter, comma 5, della legge
regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come
introdotto dall’articolo 43 della presente legge, provvede l’Assessore
regionale per l’agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta
giorni alla sottoscrizione. Entro
sessanta giorni dall’emanazione del decreto di cui al comma 1, la Giunta
regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.»;
2.5. la disposizione smentisce la tesi
dell’immediata diretta applicabilità della contrattazione nazionale perché, pur
prevedendo termini sollecitatori, richiede comunque un atto deliberativo
dell’amministrazione regionale, evidentemente finalizzato a consentire la
valutazione della compatibilità della contrattazione nazionale, alla quale la
Regione Sicilia è rimasta estranea, con le disponibilità economiche e
finanziarie dell’ente;
2.6. diversamente interpretata la norma risulterebbe
priva di senso logico, perché non ci sarebbe stato bisogno alcuno di prevedere
un intervento degli organi regionali ove il legislatore avesse voluto operare
un rinvio dinamico alla contrattazione collettiva nazionale e prescindere da
qualsiasi intervento della Regione nella negoziazione della disciplina
contrattuale del rapporto intercorrente con il personale addetto ai lavori di
sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria;
2.7. l’interpretazione della legge regionale n.
16/1996 va condotta considerando che, in ragione dello statuto speciale del
quale la Regione Sicilia gode, neppure i contratti collettivi nazionali
stipulati dall’ARAN si impongono con efficacia cogente sulla contrattazione
regionale, perché l’art. 46
del d.lgs. n. 165/2001 ha previsto che le regioni a statuto speciale
possano avvalersi per la contrattazione collettiva di loro competenza di
agenzie tecniche istituite con legge regionale;
2.8. gli artt. 24 e seguenti della L.R. Sicilia n.
10/2000, con i quali è stata istituita l’ARAN Sicilia ed è stato disciplinato
il procedimento di contrattazione regionale, pongono precisi oneri finalizzati
a garantire la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i
vincoli di bilancio e significativamente l’art. 28, comma 3, stabilisce che «I
contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione
degli oneri nonché l’indicazione della copertura complessiva per l’intero periodo
di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di
prorogare l’efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne
l’esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa»;
2.9. seppure dette norme non vengano direttamente in
rilievo nella fattispecie, nella quale non rilevano neppure gli artt. 40 e 45 del d.lgs. n.
165/2001, erroneamente richiamati dalla Corte territoriale, va detto che
sia la legge regionale n. 10/2000 che il d.lgs. n.
165/2001 pongono quale requisito imprescindibile la previa individuazione
da parte delle amministrazioni pubbliche dei criteri e dei limiti finanziari
entro i quali deve svolgersi la contrattazione, principio che deve orientare
anche nella soluzione della questione qui controversa e che esclude l’invocata
forza cogente della contrattazione collettiva nazionale di diritto privato,
rispetto alla quale la Regione Sicilia, in quanto estranea alla conclusione del
contratto, non è stata posta in condizione di verificare la compatibilità con i
vincoli di bilancio;
3. in via conclusiva, in accoglimento del ricorso,
deve essere cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale
indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai
principi di diritto richiamati nei punti che
precedono e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di
legittimità;
4. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del
2002.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa
composizione.