Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2019, n. 31835

CCNL Metalmeccanici, Licenziamento collettivo, Criteri di
scelta, Reintegrazione della lavoratrice, Pagamento della retribuzione
maturata

 

Fatti di causa

 

1. C.A., dipendente della A. srl con inquadramento
nel 7° livello del CCNL Metalmeccanici e, da
ultimo, con mansioni di tecnico di supporto nel servizio di certificazione
qualità per conto di importanti clienti e quale responsabile di un progetto di
ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Cagliari, veniva
licenziata con lettera del 3.10.2014 nell’ambito di un licenziamento
collettivo.

2. Impugnato il recesso con ricorso ex art. 1 comma 48 n. 92 del 2012,
il Tribunale di Cagliari, con ordinanza dell’11.2.2016, accoglieva il ricorso
annullando il licenziamento e ordinando alla A. srl la reintegrazione della
lavoratrice oltre al pagamento della retribuzione maturata dal recesso al reinserimento
in azienda, nel limite legale di dodici mensilità.

3. Proposta opposizione, con pronuncia del 4.1.2018
il medesimo Tribunale, considerato assorbito il denunciato vizio della
procedura di licenziamento, concordava sulla ricorrenza della ipotesi della
violazione dei criteri di scelta ritenuta sanzionata dall’art. 5 co. 3 della legge n.
223/1991 con la reintegra nel posto di lavoro e con il pagamento di dodici
mensilità dell’ultima retribuzione maturata.

4. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza
n. 167/2018, accoglieva il reclamo proposto dalla A. srl (nuova denominazione
sociale della A. srl) e, affermato ingiustificato il licenziamento intimato,
dichiarava comunque risolto il rapporto in data 7.10.2014 ne condannava la
società al pagamento di una indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto.

5. Per quello che interessa in questa sede i giudici
di seconde cure, da un lato, ritenevano legittima la pronuncia gravata nella
parte in cui la controversia era stata decisa sulla base di un solo profilo di
invalidità del licenziamento, considerata dirimente, in base ad una corretta
applicazione del principio della “ragione più liquida”; dall’altro,
precisavano che i criteri di scelta adottati, previsti nei moduli ETP1 – ETP2
ed ETP3, erano incerti, discrezionali e persino contraddittori e la loro
violazione, nei termini accertati, dava luogo ad un vizio procedurale
sanzionato con la tutela risarcitoria ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell’art. 18 della
legge n. 300 del 1970.

6. Avverso la decisione di secondo grado proponeva
ricorso per cassazione la A. srl affidato a due motivi, illustrati con memoria,
cui resisteva con controricorso C.A..

 

Ragioni della decisione

 

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la società denuncia la
violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc,
per avere la Corte territoriale definito il giudizio sulla base di un’unica
ragione risolvente, esponendo la parte vittoriosa al rischio di una decisione
sfavorevole sulla base di questioni sulle quali, in violazione del dettato di
cui all’art. 24 Cost., non aveva potuto
formulare alcuna difesa mancando lo strumento processuale per impugnare in sede
di legittimità le questioni sulle quali il giudice di merito non si era
pronunciato, ritenendole assorbite.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc e dell’art. 4 co. 9 della legge n. 223
del 1991, in rapporto all’art. 2697 cc, per
avere la Corte di merito erroneamente ritenuto generici i criteri di scelta
adottati dalla società, che costituivano una prerogativa imprenditoriale non
sindacabile, nella sua discrezionalità, da parte del giudice, omettendo altresì
ogni valutazione sulla nozione di “puntualità” richiesta dalla norma
in tema di indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta.

4. Il primo motivo è infondato.

5. L’assunto della Corte territoriale, sulla
ammissibilità di una decisione in base alla “ragione più liquida”,
che consente di tralasciare l’esame non solo di questioni pregiudiziali (in
deroga all’art. 276 cpc) ma anche delle
questioni di merito assorbite da quelle che comunque porterebbero al rigetto
della domanda, è conforme al consolidato orientamento di legittimità (Cass.
9.1.2019 n. 363; Cass. 8.5.2014 n. 9936) secondo il quale il citato principio
della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.,
è posto a tutela della esigenza di economia processuale e di celerità del
giudizio ed è ispirato alla ratio di verificare le soluzioni sul piano
dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza
logico-sistematica, sostituendo il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine
delle questioni da trattare ex art. 276 cpc.

6. Non meritevoli di accoglimento sono, pertanto, le
doglianze circa una omessa pronuncia, da parte della Corte territoriale, ovvero
in ordine ad asserite violazioni del diritto di difesa di essa società che non
avrebbe potuto interloquire ed impugnare le questioni non esaminate.

7. Il secondo motivo, come formulato, è
inammissibile.

8. La censura è diretta, infatti, ad ottenere un
sindacato su valutazioni di merito, operate dalla Corte territoriale, in ordine
alla ritenuta validità dei criteri di scelta utilizzati dalla datrice di lavoro
al fine di selezionare i lavoratori da collocare in mobilità.

9. In particolare, si chiede di rivalutare, in punto
di fatto, i suddetti criteri sotto il profilo della loro discrezionalità,
incertezza e coerenza nonché in relazione al concetto di “puntualità”
della indicazione delle modalità di loro applicazione, riguardante la esigenza
di una comunicazione che renda trasparenti le scelte del datore di lavoro e
controllabili in sede giudiziaria.

10. A tale proposito, è opportuno sottolineare, in
punto di diritto, che i parametri cui ha fatto riferimento la Corte di merito,
per valutare la correttezza dei criteri di scelta, sono in sostanza quelli più
volte precisati in sede di legittimità (per tutte Cass.
n. 23041 del 2018) e dalla Corte Costituzionale (sent.
n. 268 del 1994) e, cioè, quelli della oggettività, trasparenza,
razionalità, ragionevolezza e della non discriminazione. Inoltre, in tema di
licenziamenti collettivi, è stato affermato che l’art. 4 co. 9 della legge n. 223
del 1991, secondo cui il datore di lavoro deve dare una “puntuale
indicazione” dei criteri di scelta e delle modalità applicative, impone
oltre alla individuazione dei criteri con cui selezionare il personale, anche
la specificazione del concreto modo di operare degli stessi, in modo che il
lavoratore possa comprendere perché lui, e non altri, sia stato destinatario
del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo (Cass. 19.9.2016 n. 18306).

11. I giudici di seconde cure, con un accertamento
congruamente e correttamente motivato, hanno evidenziato che effettivamente
alcuni elementi indicati per il criterio delle esigenze tecnico-produttive ed
organizzative, esplicitato nei tre moduli «ETP1, ETP2 ed ETP3», (nello
specifico: maturità ed articolazione del ruolo attuale Insieme al curriculum
professionale, in ETP1, nonché la rilevanza delle esperienze insieme alla
flessibilità e alle esperienze presso il cliente, in ETP3), da considerare
unitamente a quelli della anzianità di servizio e del carico familiare (i quali
ultimi avevano, però, una incidenza inferiore su punteggio rispetto al primo),
consentivano incerti apprezzamenti rimessi alla discrezionalità del datore di
lavoro e, in quanto tali, invalidi perché non oggettivamente giudicabili:
invero, è stato precisato che, nella prima relazione (ETP1), venivano comparati
un elemento certo (curriculum professionale) insieme ad uno del tutto eterogeno
quale la maturità ed articolazione del ruolo, nella seconda (ETP3), un elemento
che poteva essere di incerto apprezzamento, quale la rilevanza delle
esperienze, non coincidente con la flessibilità che poteva essere del tutto
indipendente dal primo. Conseguentemente hanno valutato in concreto la singola
posizione della Angius, odierna controricorrente, sottolineando proprio come
non fosse stato considerato adeguatamente la “rilevanza delle
esperienze” di questa nonostante le allegazioni formulate sul punto e la
documentazione prodotta ed evidenziando che, solo in sede reclamo, era stato
spiegato che si era data invece rilevanza alle esperienze di lavoro all’estero.

12. Le articolazioni della censura, si risolvono,
quindi, come detto, nella richiesta di riesame dell’accertamento, operato dalla
Corte territoriale in fatto, che non è deferibile al giudice di legittimità cui
spetta solo la facoltà di controllo della correttezza giuridica e della
coerenza logica e formale delle argomentazioni del giudice di merito, non
equivalendo il sindacato di legittimità al giudizio di fatto a revisione del
ragionamento decisorio (cfr. Cass. 16.12.2001 n. 27197; Cass. 19.3.2009 n.
6694).

13. Da ultimo, deve precisarsi – sempre avendo
riguardo a quanto indicato nel motivo di ricorso – che la violazione del precetto
di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura
soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad
una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da
quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle
acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte
onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un
erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di
legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360
co. 1 n. 5 cpc (Cass. 5.9.2006 n. 19064; Cass. 10.2.2006 n. 2935).

14. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, una
questione di violazione e falsa applicazione degli artt.
115 e 116 cpc non può porsi per una erronea
valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma,
rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base
della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di
fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena
prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti,
invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

15. Anche in relazione a tali censure, il motivo si
palesa, pertanto, inammissibile.

16. Alla stregua di quanto sopra esposto il ricorso
deve essere rigettato.

17. Al rigetto del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si
liquidano come da dispositivo.

18. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali,
sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della
controricorrente, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie della misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

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