La qualifica superiore spetta anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro assegni al dipendente solo alcune delle mansioni corrispondenti purché con prevalenza rispetto agli altri compiti.

Nota a Cass. 11 ottobre 2019, n. 25673

Francesco Belmonte

Qualora il datore di lavoro assegni al lavoratore inquadrato in una determinata categoria solo alcune delle mansioni corrispondenti alla categoria superiore – con prevalenza tuttavia rispetto agli altri compiti allo stesso affidati – opera il meccanismo di avanzamento automatico nella qualifica superiore previsto dall’art. 2103 c.c., atteso che tale norma non richiede che il prestatore svolga tutte le mansioni dei dipendenti inquadrati nella suddetta qualifica superiore, “ma prescrive soltanto che i compiti affidati al lavoratore siano superiori a quelli della categoria in cui è inquadrato”.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione 11 ottobre 2019, n. 25673, che, in linea con i giudici di merito, ha confermato il diritto di un autista all’inquadramento superiore, al pagamento in suo favore di una somma a titolo di differenze retributive (conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento), nonché al risarcimento del danno da demansionamento.

Per la Corte di Appello di Brescia (25 gennaio 2014, n. 2), il dipendente, anche se non si  era occupato del “coordinamento degli operatori” – e cioè della predisposizione dei turni di lavoro degli autisti (attività, questa, che risultava effettuata dai responsabili di esercizio) – aveva, tuttavia, svolto plurime attività di controllo, non limitate alla verifica dei titoli di viaggio, tali da rientrare in quel “controllo sulla regolarità dell’esercizio” che costituiva un requisito essenziale per il riconoscimento del parametro 193 del ccnl Autoferrotranvieri, superiore rispetto al par. 175 formalmente assegnato dal datore di lavoro in relazione alle mansioni di autista.

In particolare, il dipendente effettuava: il controllo degli autisti al mattino all’inizio del turno, riscontrando “se essi rispettavano l’orario e se erano in ordine con la divisa aziendale, controllava le linee verificando se i passaggi erano regolari o avvenivano con ritardi e anticipi, controllava il rispetto dei tragitti da parte degli autisti e il loro comportamento, effettuando anche le eventuali segnalazioni alla direzione aziendale, interveniva in caso di problemi con i viaggiatori”.

Secondo la Corte di Appello, tali attività sono chiaramente riconducibili alla nozione di “controllo sulla regolarità dell’esercizio”, quale requisito centrale per il riconoscimento del suddetto parametro 193 del ccnl (profilo di “addetto all’esercizio”), in luogo del par. 175.

Quanto poi al demansionamento, i giudici bresciani hanno rilevato che il prestatore, tornando a svolgere la sola attività di autista, “era rimasto privato delle mansioni superiori sino a quel momento esercitate e che avevano costituito la parte principale, anche sul piano qualitativo, della sua prestazione, con conseguente definitivo riflesso sulla professionalità acquisita”.

Diritto alla qualifica superiore
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