Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2019, n. 31949

Posizione contributiva Inps, Contributi versati presso
l’INPDAP, Assegno ordinario di invalidità

Rilevato che

 

la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1166
del 2013, ha accolto l’appello principale proposto dall’INPS e rigettato quello
incidentale proposto da G.D. avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che
aveva respinto la domanda della stessa tesa (in via principale) al
riconoscimento del proprio diritto a veder costituita la posizione contributiva
presso l’Inps (in proprio e quale successore dell’INPDAP) con la inclusione dei
contributi versati presso l’INPDAP per il periodo 26 settembre 1991 – 30
novembre 2001, ai sensi della legge n. 322 del 1958
ed all’annullamento del provvedimento di revoca dell’assegno ordinario di
invalidità cat. IO n. 15022823 determinato dalla insufficiente anzianità
contributiva riscontrata e del provvedimento del 20.6.2011 di comunicazione di
indebito, nonché delle domande subordinate tendenti alla declaratoria di
illegittimità della ripetizione d’indebito prospettata dall’INPS;

il primo giudice aveva pure rigettato la domanda
riconvenzionale proposta dall’Inps al fine di ottenere la condanna della
ricorrente al rimborso dei ratei di pensione erogati dal 1.8.2000 al 30.6.
2011;

in fatto, era accaduto che la D. aveva lavorato
presso la Regione Val d’Aosta, venendo iscritta all’INPDAP, con contratti a
tempo determinato tra il 1991 ed il 31 agosto 2002 con brevi interruzioni e,
poi, con contratto a tempo indeterminato dal 5 settembre 2002 al 31 dicembre
2009, con la conseguenza, secondo il giudice di primo grado confermato in ciò
dalla Corte d’appello, che il rapporto di lavoro dal quale era derivata la
contribuzione versata presso l’INPDAP non essendo cessato, non poteva
determinare il trasferimento della medesima contribuzione presso l’INPS come
previsto dall’articolo unico della legge n. 322 del
1958;

tale disposizione, infatti, postula la cessazione
del rapporto di lavoro pubblico mentre dal documento intitolato < posizione
dell’iscritto> prodotto dall’Inps era emerso che il rapporto di lavoro della
D. con la Regione Val d’Aosta non era cessato né il 30 giugno 2000 ( data indicata
all’atto della domanda di assegno d’invalidità) né il 30.11.2001 ma che, al
contrario, tale rapporto si era svolto senza soluzione di continuità dal
30.6.2001 fino al 31.12.2009, passando poi la D. dall’1.1.2010 alle dipendenze
del Comune di Verrès; da qui la legittimità della revoca della pensione
liquidata sul presupposto inesistente del trasferimento della stessa posizione
contributiva;

la Corte d’appello ha accolto l’appello incidentale
proposto dall’INPS, in ragione del fatto che l’art. 52, comma secondo, I. n.
88/1989 come interpretato autenticamente dall’art. 13 I. n. 412 del 1991
consente la ripetizione dell’indebito solo in ipotesi di dolo del pensionato e
tale dolo non poteva non ravvisarsi nella condotta della D. la quale aveva
chiesto il trasferimento dei contributi INPDAP senza averne diritto e proprio
al fine di ottenere l’assegno ordinario di invalidità ex art. 1 I. n. 222 del 1984;

la Corte d’appello ha ritenuto che in concreto il
dolo sia stato integrato dalle reiterate dichiarazioni consapevoli e false
rivolte sia all’INPS che all’INPDAP concernenti la cessazione del rapporto di
lavoro con la Regione Val d’Aosta (RAVA);

addirittura nel febbraio 2006 l’INPDAP aveva
comunicato che la domanda di costituzione della posizione assicurativa era
stata respinta e tale informazione era stata comunicata anche all’Inps che,
però aveva negato di averla mai ricevuta, né vi era prova di tale effettiva
ricezione; nei confronti di questa sentenza ricorre G. D. sulla base di plurimi
motivi esposti in maniera articolata, alcuni riferiti ai contenuti della
domanda principale proposta dalla D. in primo grado e, precisamente: 1) omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e
discusso tra le parti della cessazione di uno dei rapporti di lavoro a tempo
determinato il 30.6.2000 e della reale cessazione di un altro di tali rapporti
il 30.11.2001, in ragione della mancata disamina del certificato di servizio
RAVA del 9.3.2012; 2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
il fatto controverso e decisivo per il giudizio della reale cessazione di uno
dei rapporti di servizio a tempo determinato in ragione del fatto che la
sentenza ha dato rilevanza alla sola certificazione sulla posizione
contributiva offerta dall’INPS e, motivo 3), in quanto ha ritenuto
sostanzialmente senza soluzione di continuità la sequenza dei diversi rapporti
a tempo determinato; 4) violazione e o falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e 2909
c.c. e dell’art. 112 c.p.c. posto che si
sarebbe formato il giudicato sull’accertamento del Tribunale di Aosta relativo
alla circostanza che la ricorrente era stata iscritta regolarmente all’Inpdap
in quanto dipendente R. con brevi interruzioni dal 5 settembre 2002 al 31
dicembre 2009; 5) violazione e o falsa applicazione dell’articolo unico della legge n. 322 del 1958 per le ragioni relative
all’effettiva cessazione dei rapporti a tempo determinato;altro gruppo di
motivi è relativo alle domande proposte dalla ricorrente in via subordinata: 6)
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso
e decisivo per il giudizio della cessazione di uno dei rapporti di lavoro della
ricorrente al 30 giugno 2000 e di un altro al 30.11.2001 ritenendo che la
ricorrente abbia dichiarato dolosamente il falso, posto che le cessazioni del
rapporto erano state effettive per quanto sopra detto; 7) omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il
giudizio relativo alla errata indicazione, per mero errore materiale, della
data del 14.11.2000 nel modulo prestampato del 9.11.2000; 8) violazione e o
falsa applicazione dell’art.
52 I. n. 88 del 1989 e dell’art.
13 I. n. 412 del 1991 in relazione alla indicazione della data del
14.11.2000 quale data di cessazione ed irrilevanza di tale errore; 9)
violazione e falsa applicazione dell’art. 52 I. n. 88 del 1989 e
dell’art. 13 I.n. 412 del 1991
in relazione alla comunicazione Inpdap del 15.2.2006 sotto il profilo che tale
comunicazione era stata inviata anche all’INPS e quindi conosciuta e, che,
comunque, dalla stessa non derivavano effetti sull’avvenuta costituzione della
posizione assicurativa se non al più successivamente a tale data; 10)
violazione e falsa dell’art.
52 I. n. 88 del 1989 e dell’art.
13 I.n. 412 del 1991, anche considerando la produzione dell’attestazione di
servizio rilasciata da RAVA che impediva la configurabilità del dolo; 11)
violazione e falsa applicazione dell’art. 13 I.n. 412 del 1991 in
ragione del fatto che l’Inps aveva chiesto il rimborso dopo l’anno previsto
dalla norma; l’Inps resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha
dichiarato di rinunziare ai soli motivi relativi alla domanda principale, in
ragione dell’avvenuta liquidazione di trattamento pensionistico anche sulla
base della contribuzione versata presso l’Inpdap oggetto di domanda di
trasferimento presso la gestione INPS;

 

Considerato che

 

la ricorrente ha rinunciato ai motivi di ricorso
riferiti alla domanda principale proposta in primo grado (costituzione della
posizione contributiva INPS ai sensi della legge n.
322 del 1958 alla data del 30.11.2001) in ragione dell’avvenuta
liquidazione in suo favore della pensione diretta ordinaria di vecchiaia con
decorrenza dal 1.12.2015; tale riconoscimento è avvenuto anche in
considerazione della contribuzione versata presso l’INPDAP, per cui l’eventuale
accoglimento della domanda principale, veicolato dall’accoglimento dei relativi
motivi di ricorso per cassazione, inciderebbe negativamente sulla prestazione
pensionistica in godimento e per tali ragioni la parte ricorrente ha chiesto
dichiararsi cessata la materia del contendere sul punto;

la situazione processuale determinatasi, tuttavia,
essendo la dichiarazione resa da una sola parte, non determina la cessazione
della materia del contendere in quanto tale tipo di pronuncia presuppone che:
a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti
volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni
posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle
vicende sopraggiunte e sull’essere venuto meno ogni residuo motivo di
contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa
proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di
procura ad hoc (ex plurimis vd. Cass. n. 16785 del 2003; n. 140 del 2014);

la rinunzia limitata, sostanzialmente, ai motivi in
gran parte compresi tra quelli sopra indicati dai numeri 1 a 5 del ricorso,
espressa nell’atto depositato nella cancelleria di questa Corte e, per quanto
risulta dagli atti di causa, non notificato alla controparte, avendo dimostrato
la ricorrente di non avere interesse alla decisione, rende superflua una
decisione in ordine alla fondatezza o meno delle censure proposte con detti
motivi che vanno dunque dichiarati inammissibili; ciò, in quanto, implicando
tale rinunzia una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di
esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del
diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e
resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all’art.
390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (Cass. 3/11/2016, n. 22269);

i restanti motivi, da trattare congiuntamente in
quanto connessi, sono infondati;

la ricorrente, infatti, lamenta la violazione dell’art. 52 I. n. 88 del 1989 in
quanto la ripetibilità dei ratei di assegno di invalidità, poi revocato, per
carenza del requisito contributivo, presuppone il dolo dell’accipiens, ma tale
stato soggettivo non potrebbe configurarsi nel caso di specie in ragione del
fatto che, dall’attestazione di servizio rilasciata dalla Regione ed esibita in
giudizio, si evince che nelle date del 30 giugno 2000 e del 30 novembre 2001
non vi erano contratti a termine in essere tra la ricorrente e la R. (su tale
punto addirittura si sarebbe formato un giudicato interno per la mancata
impugnazione della sentenza di primo grado) e poco rileva che nei giorni
successivi fossero intercorsi altri rapporti tra le stesse parti, inoltre,
l’INPS era stato destinatario del provvedimento di diniego adottato dall’INPDAP
in data 15.2.2006 relativamente alla domanda di costituzione della posizione
assicurativa per cui, anche da questo punto di vista, la erogazione
dell’assegno ordinario non risulta poggiata sul presupposto della ignoranza
incolpevole della carenza contributiva; infine, la irripetibilità deriverebbe
dalla violazione dell’art. 13
legge n. 412 del 1991 in quanto la D. ha comunicato sin dal 9 novembre
2001, attraverso la produzione del certificato di servizio rilasciatole dalla
R., l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro a termine dal 14.11.2000 e di un
rapporto a tempo indeterminato alle dipendenze di R. sin dal 5 settembre 2002;
essendo stata disposta la revoca dell’assegno nel 2011, sarebbe, dunque, anche
decorso l’anno dalla conoscenza dei fatti entro il quale – ai sensi del secondo
comma dell’art. 13 I. n. 412 del
1991- l’INPS avrebbe dovuto rilevare l’indebita erogazione;

ciò precisato, deve darsi atto che la ricorrente non
ha efficacemente criticato la sentenza impugnata laddove la stessa (pag. 11) ha
ritenuto non provata la circostanza della effettiva ricezione da parte dell’INPS
della raccomandata del febbraio 2006 spedita dall’INPDAP e contenente il
diniego alla costituzione della posizione assicurativa, con la conseguente
insostenibilità, almeno da tale momento dell’assunto della consapevolezza
dell’INPS della carenza contributiva che ha determinato la revoca dell’assegno;
altrettanto inconferente, al fine di provare la colpa dell’INPS, è la
circostanza relativa alla esibizione del certificato di servizio della
ricorrente, posto che il fatto costitutivo della prestazione previdenziale
richiesta, che la parte ha affermato di possedere senza che ciò corrispondesse
al vero, non è da ravvisare nello stato – al momento della domanda- di persona
priva di occupazione ma, bensì, della posizione contributiva necessaria, che la
D. certamente sapeva di non possedere visto che – come correttamente messo in
rilievo dalla sentenza impugnata- il 9 novembre 2001, la ricorrente aveva
presentato all’Inps un modello L. 322 A bis redatto dalla R. il 25 ottobre 2001
aggiornato con i servizi prestati sino al 30.6.2000 ed altro, redatto il
13.2.2001, aggiornato con i servizi prestati sino al 31.12.2000 ove non
figurava il periodo dal 1.7. al 13.11.2000, creando così l’apparenza della
cessazione perdurante del rapporto di lavoro pubblico, presupposto per ottenere
la costituzione della posizione assicurativa oggetto, non a caso, di domanda
principale;

questa Corte ha da tempo chiarito che, nell’indebito
previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà
negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della
cessazione dell’obbligazione di durata che 
non è noto all’ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero
rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può
ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della
situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione
attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018);
sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato,
pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della
semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia
disatteso l’obbligo legale di comunicare all’INPS determinate circostanze
rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione
(cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato
seguito, da ult., Cass. n. 1919 del 2018);

lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la
conformità a Costituzione dell’anzidetta interpretazione della disciplina
concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il
significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema
dell’indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in
rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola
generale di incondizionata ripetibilità dell’indebito posta dall’art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa
regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in
presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la
non addebitabilità al percìpiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal
senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996);

nel solco di tale principio, si è precisato che la
portata innovativa della L. n. 412
del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all’indomani
della sua entrata in vigore, concerne l’imposizione al pensionato di un più
ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di “fatti incidenti sul
diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti
dall’ente competente”, da ricondurre al generale dovere di correttezza
nell’attuazione del rapporto obbligatorio di cui all’art.
1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018); a tali
principi si è attenuta la Corte di merito allorchè ha ritenuto che ” E’,
infatti, indubbio che l’indebita percezione dell’assegno è dovuta a dolo
dell’interessata la quale non ha ab origine del tutto consapevolmente e proprio
al fine di ottenere un trattamento che, prospettando la propria effettiva
situazione lavorativa, non avrebbe ottenuto […]”, né ha segnalato nel
febbraio 2006 che, come confermato definitivamente dall’INPDAP, la costituzione
della posizione assicurativa non vi sarebbe mai stata, trattandosi di condotta
chiaramente volta ad approfittare consapevolmente di un errore ben
riconoscibile dell’Ente; infine, va ricordato che il limite temporale previsto
dall’art. 13, secondo comma, I.
412 del 1991, in tema di indebito previdenziale, non si riferisce in
generale a tutte le ipotesi di azioni di ripetizione di indebito previdenziale,
ma è segnato dall’ interpretazione che ne ha dato questa Corte di cassazione
(da ultimo Cass. 3802 del 2019) nel senso che
trattasi di una limitazione temporale al potere di controllo dei limiti
reddituali previsti dalla legge, posto che secondo tale disposto l’INPS deve
procedere alla verifica nell’anno civile in cui ha avuto conoscibilità dei
redditi maturati dal percettore di una data prestazione e che, entro l’anno
civile successivo a quello destinato alla verifica, deve procedere, a pena di
decadenza, al recupero dell’eventuale indebito;

in definitiva, vanno dichiarati inammissibili, per
sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare, i motivi del ricorso per
cassazione riferibili all’accertamento del diritto ad ottenere la costituzione
della posizione assicurativa presso l’INPS, ai sensi della legge n. 322 del 1958, mentre vanno rigettati
tutti gli altri; le spese seguono la soccombenza in favore dell’Inps nella
misura liquidata in dispositivo;

 

P.Q.M.

 

rigetta i motivi di ricorso relativi alla domanda
subordinata proposta da G.D. e dichiara inammissibili i restanti motivi nei
sensi di cui in motivazione; condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3500,00 per compensi, oltre ad
Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese
accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R.,
ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 dicembre 2019, n. 31949
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